CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 36309/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNA GIUS3 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 28 gennaio 2021 la Corte d'appello di Trento confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Rovereto, il giorno 3 ottobre 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie, avendoli ritenuti colpevoli del reato ascritto; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente i prevenuti affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepivano il vizio di motivazione e la violazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto per il perfezionamento della fattispecie di reato tributario di cui all'imputazione; che con il secondo motivo eccepivano il vizio di motivazione e la violazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui ha giudicato equivalenti alla contestata recidiva le circostanze generiche; Considerato che i ricorsi sono inamnnissibilti; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha ampiamente motivato circa la sussistenza del dolo richiesto per la configurazione del reato tributario contestato rilevandone la sussistenza, con valutazione esente da vizi, sulla scorta della doppia circostanza della mancata presentazione della dichiarazione fiscale a fronte dell'emissione di fatture e l'assenza o il mancato rinvenimento della documentazione relativa ai periodi di imposta oggetto di verifica; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio di equivalenza tra circostanze rilevando la sussistenza di precedenti tanto in capo alla Genna quanto in capo al Criscuolo; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inarnmissibilEt, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cass