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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27967/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena, confermando nel resto.

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la carenza di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo è manifestamente infondato attesa la piena conformità della sentenza impugnata alla richiesta concordata; risulta altresì che il motivo sulle circostanze attenuanti generiche era stato oggetto di rinuncia.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la carenza di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato attesa la piena conformità della sentenza impugnata alla richiesta concordata; risulta altresì che il motivo sulle circostanze attenuanti generiche era stato oggetto di rinuncia. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 27967/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris