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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06718/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, escludendo lo stato di necessità si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentite in questa sede a fronte di una motivazione lineare (pag. 5-6), che correttamente esclude la rilevanza dei motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione (quanto al primo episodio) e l'urgenza e inevitabilità del pericolo (quanto al secondo), evidenziando che all'atto dell'allontanamento notturno dalla struttura la ricorrente non si recò immediatamente in clinica, bensì presso un amico e solo nel pomeriggio presso la clinica di Aversa„ con modalità contrastanti con l'attualità del pericolo richiesto dalla scriminante invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo di censure esaminate e disattese in sentenza con congrua motivazione; rilevato che la contestazione della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, escludendo lo stato di necessità si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, non consentite in questa sede a fronte di una motivazione lineare (pag. 5-6), che correttamente esclude la rilevanza dei motivi dell'allontanamento dal luogo di detenzione (quanto al primo episodio) e l'urgenza e inevitabilità del pericolo (quanto al secondo), evidenziando che all'atto dell'allontanamento notturno dalla struttura la ricorrente non si recò immediatamente in clinica, bensì presso un amico e solo nel pomeriggio presso la clinica di Aversa„ con modalità contrastanti con l'attualità del pericolo richiesto dalla scriminante invocata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 06718/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris