CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30829/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25223/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art.86 cod. proc. civ. ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato controricorrente avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Siracusa R.G. 5478/2022 cron. 7700/2023 depositatail 15 - 12 - 2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 - 11-2025dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R.30 maggio 2002 n.115 avverso il decreto del Tribunale di Siracusa che aveva liquidato a suo favore il compenso complessivo di Euro 600,00, oltre accessori per l’attività di difesa svolta a favore di OGGETTO: patrocinio a spese dello Stato RG.25223/2023 C.C.12-11-2025 [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato in procedimento penale relativo al reato di cui agli artt. 81 e 635 cod. civ. Con ordinanza depositata il 15-12-2023 il Presidente del Tribunale di Siracusa ha parzialmente accolto l’opposizione, rilevando che l’attività svolta dall’avvocato - in procedimento penale nel quale l’imputato era stato giudicato con rito abbreviato a seguito di citazione a giudizio con citazione diretta- rientrava negli affari semplici, in base al protocollo sottoscritto il 3-7-2015; ha dichiarato che la pretesa dell’opponente di ottenere la liquidazione dei compensi secondo i criteri tabellari di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022 non poteva essere accolta, a fronte del protocollo vigente e della carenza di allegazione in ordine alla non vincolatività delle relative previsioni in quanto in violazione dei minimi tabellari ; quindi, ha applicato gli importi previsti dal protocollo per gli affari semplici, con riferimento alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisoria, per l’importo complessivo di Euro 1.170,00 che, ridotto di un terzo ex art. 106-bisd.P.R. 115/2002, individuava il compenso di Euro 780,00. Per l’effetto ha riconosciuto tale importo, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cpa e, ritenuta la parziale soccombenza, ha compensato per un terzo le spese del giudizio di opposizione e ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dei restanti due terzi, liquidati escludendo i compensi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per mancanza della relativa attività professionale. 2.Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 12-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. del d.m. 147/2022 e dei relativi parametri di cui alla tabella 15 per i giudizi avanti il Tribunale monocratico, nonché la violazione dell’art. 2233 cod. civ., per essere stata la liquidazione del compenso eseguita al di sotto dei minimi tariffari; evidenzia che l’attività si era esaurita all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi si applicano i parametri di cui al d.m. 147/2022, i quali individuavano gli importi minimi per la fase di studio di Euro 236,50, per fase introduttiva di Euro 283,50 e per la fase decisoria di Euro 709,00, per l’importo complessivo -già conteggiata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis d.P.R. 115/2002- di Euro 819,34 ; lamenta che l’ordinanza abbia dichiarato che l’opponente non aveva espressamente eccepito la “non vincolatività” del protocollo siccome contrastante con i minimi tabellari, nonostante l’opponente non avesse mai aderito all’applicazione del protocollo e nonostante il protocollo non avesse valore vincolante; aggiunge che, comunque,il protocollo era stato stipulato nella vigenza del D.M. 55/2014 e quindi i minimi inderogabili ai quali faceva riferimento erano quelli vigenti al momento della sua applicazione e perciò quelli di cui al d.m. 147/2022, da applicare ratione temporis alla fattispecie. 1.1.Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di gratuito patrocinio, i protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari non possono derogare alla determinazione legislativa dei minimi dei compensi degli avvocati, essendo detti protocolli privi di valore normativo e di efficacia vincolanteper il difensore (Cass. Sez. 2 23-11- 2023 n. 32549, non massimata, da pag. 6, Cass. Sez. 2 20-10-2023 n. 29184 Rv. 669200-01, Cass. Sez. 2 13-6-2022 n. 19041, non massimata, pag.4,Cass. Sez. 6-2 21-2-2012 n. 2527 Rv. 621828-01 ) . Quindi, erroneamentel’ordinanza impugnata ha richiamato a sostegno della sua conclusione Cass. 2527/2012 che, al contrario, ha enunciato il principio secondo il quale è illegittima l’applicazione del protocollo che non sia rispettoso dei minimi inderogabili, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante per il difensore. Per altro verso, non è in discussione né che la liquidazione dovesse avvenire in base ai parametri del d.m. 147/2022, in quanto al momento dell’entrata in vigore di quel decreto l’attività difensiva non era stata ancora completata (Cass. Sez. 3 13-7-2021 n. 19989 Rv. 661839 - 02, Cass. Sez. 6-L 10-12-2018 n. 31884 Rv. 651920-01), né che le modifiche introdotte dal d.m. 147/2022 al d.m. 55/2014 non abbiano in alcun modo inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale (Cass. Sez. 2 22-8-2023 n. 24993 Rv. 671474- 01). Ricorrono le condizioni per la decisione nel meritoex art. 384 co.2 cod. proc. civ., per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto il ricorrente chiede la liquidazione dei compensi nei valori tariffari minimidello scaglione già applicato dall’ordinanza impugnata -giudizi penali avanti il Tribunale monocratico-, per Euro 236,50 per la fase di studio, Euro 283,50 per la fase introduttiva ed Euro 709,00 per la fase decisoria; quindi, calcolata la riduzione di un terzo ex art. 106- bis d.P.R. 115/2002, deve essere riconosciuto l’importo di Euro 819,34, come richiesto. 2.Con il secondo motivo il ricorrente censura l’ordinanza impugnata ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., per essere state illegittimamente compensat e per la quota di un terzo le spese del giudizio di opposizione. 3.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 4 co. 3 lett. d) d.m. 147/2022 nella liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, per essere stata illegittimamente esclu sa la fase decisoria, in ragione di una erroneamente affermata “mancata attività defensionale”; evidenzia che alla prima udienza cartolare fissata per il 18-4-2023, a fronte delle note scritte presentate dell’opponente, il giudice rinviava alla successiva udienza cartolare del 21-11-2023, nella quale l’opponente rassegnava nuove note di udienza. 4.Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti, in quanto l’accoglimento del primo motivo in sé impone la nuova regolamentazione anche delle spese del grado conclusosi con l’ordinanza cassata, tenendo conto dell’esito finale del giudizio (cfr. Cass. Sez. 6-2 6-2-2017 n. 3069 Rv. 642575-01, Cass. Sez. 2 6-10- 1972 n. 2884 Rv. 360616-01). Nell’eseguire tale liquidazione si deve applicare i l principio secondo il quale, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di unica domanda articolata in più capi (Cass. Sez. U 31-10-2022 n. 32061 Rv. 666063- 01). Si deve altresì tenere conto che la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4 co. 5 lett. d) d.m. 55/2014-anche a seguito delle successive modifiche- comprende un’ampia serie di attività, tra le quali la precisazione delle conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio (Cass. Sez. 6-2 20-2-2023 n. 5289 Rv. 667062-01) e che la distinzione del compenso perfasi si applica anche ai giudizi sommari di cognizione innanzi al Tribunale. Quindi, si provvede in dispositivo alla liquidazione dei compensi del giudiziodi opposizione in applicazione del principio di soccombenza ed escludendo la compensazione, nonché lasciand o ferme le spese come richieste dal ricorrente e già riconosciute dal Tribunale e determinando i compensi i n valori tendenti ai minimi dello scaglione fino a Euro 1.100,00, in considerazione della semplicità dell’attività svoltanelle fasi. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, senza necessità di quantificare o anche di menzionare espressamente il contributo unificato, in quanto gravante ex lege sulla parte soccombente (Cass. Sez. 6-3 23-9-2015 n. 18828 Rv. 637147-01). Infine si dàatto che non emergono i presupposti per la condanna del Ministero ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ. chiesta dal ricorrente nella memoria illustrativa. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e , decidendo nel merito, liquida in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e a carico del Ministero della Giustizia il compenso di Euro 819,34, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in Euro 340,00 per compensi, Euro125,00 per spese, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi edEuro 350,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di