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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26558/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9901/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso la sentenza n. 3448/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; 9,4 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - con sentenza n. 3448/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto le impugnazioni di due avvisi di liquidazione emessi, in relazione ad un atto di compravendita registrato in data 14 luglio 2009, dietro riqualificazione della fattispecie impositiva quale cessione di azienda; 1.1 - il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che correttamente il primo giudice aveva fondato il decisum di accoglimento in relazione al difetto di prova della pretesa impositiva, - siccome non risultava prodotto l'atto di compravendita oggetto di riqualificazione, - e che, - in relazione (ora) all'onere della prova della pretesa impositiva, quale gravante sull'amministrazione, - la statuizione del primo giudice doveva essere confermata in quanto l'atto sottoposto a tassazione era stato tardivamente prodotto in giudizio dall'Agenzia «al momento dell'impugnazione», così che doveva considerarsi tamquam non esset;

2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso mentre il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. - col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, assumendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva considerato tardiva la produzione dell'atto di compravendita oggetto di tassazione; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 112 c:od. proc. civ., deducendo l'Agenzia che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale era stata censurata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale in relazione agli elementi di riscontro, nella fattispecie, di una cessione di azienda;

2. - il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo, - è fondato e va accolto;

3. - secondo un consolidato orientamento interpretativo, - ed anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), - la Corte ha rimarcato che: - alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2, - in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, - deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907); - le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776);

4. - l'impugnata sentenza, che non si è attenuta a detti principi di diritto, - omettendo, quindi, di valutare l'atto che, in tesi, era stata tardivamente prodotto «al momento dell'impugnazione» e che, così, doveva considerarsi tamquam non esset, - va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al motivato esame della controversia, e davanti alla quale potranno riproporsi tutte le questioni involgenti il rapporto impositivo già ritualmente devolute dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9901/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso la sentenza n. 3448/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, della Commissione tributaria regionale della Sicilia; 9,4 udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - con sentenza n. 3448/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto le impugnazioni di due avvisi di liquidazione emessi, in relazione ad un atto di compravendita registrato in data 14 luglio 2009, dietro riqualificazione della fattispecie impositiva quale cessione di azienda; 1.1 - il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che correttamente il primo giudice aveva fondato il decisum di accoglimento in relazione al difetto di prova della pretesa impositiva, - siccome non risultava prodotto l'atto di compravendita oggetto di riqualificazione, - e che, - in relazione (ora) all'onere della prova della pretesa impositiva, quale gravante sull'amministrazione, - la statuizione del primo giudice doveva essere confermata in quanto l'atto sottoposto a tassazione era stato tardivamente prodotto in giudizio dall'Agenzia «al momento dell'impugnazione», così che doveva considerarsi tamquam non esset; 2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso mentre il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. - col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, assumendo che illegittimamente il giudice del gravame aveva considerato tardiva la produzione dell'atto di compravendita oggetto di tassazione; - il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 112 c:od. proc. civ., deducendo l'Agenzia che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale era stata censurata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale in relazione agli elementi di riscontro, nella fattispecie, di una cessione di azienda; 2. - il primo motivo di ricorso, - dal cui esame consegue l'assorbimento del secondo, - è fondato e va accolto; 3. - secondo un consolidato orientamento interpretativo, - ed anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), - la Corte ha rimarcato che: - alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall'art. 1, comma 2, - in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima, - deve farsi esclusiva applicazione del disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, c. 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907); - le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall'art. 345 c.p.c., anche quando non sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 30 giugno 2021, n. 18391; Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776); 4. - l'impugnata sentenza, che non si è attenuta a detti principi di diritto, - omettendo, quindi, di valutare l'atto che, in tesi, era stata tardivamente prodotto «al momento dell'impugnazione» e che, così, doveva considerarsi tamquam non esset, - va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al motivato esame della controversia, e davanti alla quale potranno riproporsi tutte le questioni involgenti il rapporto impositivo già ritualmente devolute dalle parti. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera
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