Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31219/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG - (i A [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto cui all'art. 416 bis e di vari reati satelliti ( in quanto appartenente al clan Spada), era stato assolto dalla Corte di assise di Roma con la sentenza del 24.09.2019 divenuta irrevocabile il 1.06.2020, ma, alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Dociu, ritenuto processualmente attendibile, era stato ritenuto soggetto certamente contiguo ad ambienti criminali del clan Spada, descritto come spacciatore abituale insieme al fratello, specificando condotte che ne connotavano comunque la assidua frequentazione con appartenenti al clan e pertanto ciò era apparso alla Corte ostativo all'equa riparazione. 2.Avverso il provvedimento la difesa formulava motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: 2.1.con il primo e il secondo motivo la contrarietà della decisione ai principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della cassazione, avendo la Corte dato indebito rilievo alla mera contiguità con soggetti criminali, non tenendo conto che la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto aveva affermato che gli elementi probatori erano scarni e non univoci e le dichiarazioni dei collaboratori non avevano trovato pieno riscontro; il nome dell'istante infatti non compariva in nessuna delle conversazioni ambientali e telefoniche;

2.2. con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione per l'errata interpretazione della sentenza di assoluzione e degli elementi raccolti in sede di indagine.

La genericità delle dichiarazioni del Dociu riguardanti la posizione del ricorrente è palese in quanto non riferisce episodi specifici riguardanti l'acquisto di sostanze stupefacenti né di cessione.

Deduce che gli apporti difensivi e gli sviluppi dibattimentali hanno offerto una luce diversa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non sono stati ritenuti attendibili. 3.Si è costituita l'avvocatura dello stato chiedendo il rigetto del ricorso

4. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, il giudice della riparazione, con valutazione autonoma rispetto a quello della responsabilità, deve verificare non se il giudice, nell'emettere il provvedimento restrittivo, abbia correttamente valutato il quadro indiziario, ma se l'interessato abbia contribuito personalmente, con comportamento gravemente colposo, sia pure sinergicamente operante con un errore del giudice, a determinarne i contorni ( S.U. n. 32383 del del 27 maggio 2010, D'Ambrosio; S.U. n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia;sez.

IV, n. 4372/15 del 21 ottobre 2013, Garcia de Medina; sez.

III, n. 51084 del'11 luglio 2017, Pedetta; sez.

IV, n. 3359/17 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzandosi la colpa, nel quadro dell'art. 43 cp, in quella condotta che: "pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente macroscopica negligenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ( S.U.

Nicosia che a loro volta rimandano a sez.

IV n. 43302 del 23 ottobre 2008, Tucci e a S.U. n. 43/96 del 13 dicembre 1995, Sarnataro).

Rilevano, ai fini dell'esclusione del diritto all'equa riparazione, sia le condotte processuali, in quanto incidenti sulla direzione impressa alla indagini, che quelle extraprocessuali, quando per grave leggerezza o trascuratezza il soggetto abbia contribuito a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo.

Codesta Corte ha più volte ribadito la possibilità di trarre dalla contiguità con soggetti criminali e dall'uso di un linguaggio criptico elementi di valutazione della colpa sinergica significativa ai fini dell'esclusione del diritto all'equa riparazione ( v. sez.

IV n. 3374/17 del 20 ottobre 2016, Aga; n. 29648 del 21 giugno 2016, e da ultimo n. 6427 del 16 gennaio 2019, Perez).

Il principio è ribadito proprio dalla sentenza della IV sezione n. 8914/15 del 18 dicembre 2014, Dieni, che, nel rigettare il ricorso avverso il diniego di riconoscimento dell'indennizzo afferma: "Come a suo tempo chiarito, non potendo l'Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli e 2056 cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso con fliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento ripara tono con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art.43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, 2.Nel caso in esame, proprio alla luce dei riferimenti contenuti nella sentenza di proscioglimento, la contiguità con esponenti del clan Spada non è ricostruita in termini di mera amicizia e di familiarità, ma collegata alla natura criminale delle attività dell'associazione.

La Corte territoriale passa in rassegna le dichiarazioni riportate in sentenza dal Dociu, anche di carattere autoaccusatorio, avendo il Dociu effettuato con i due fratelli Serour attività di recupero credito per conto del clan Spada ( fol 12) e descrive il ricorrente come spacciatore abituale ma con una posizione più defilata rispetto al fratello.

Quanto alle condotte processuali e al peso da attribuire alle dichiarazioni rese in interrogatorio con le quali il ricorrente ha voluto prendere le distanze dal Dociu, dicendo di conoscerlo appena e di vista e di essere detenuto all'epoca dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], detto Baficchio e del braccio destro [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale sottolinea che dal certificato relativo alla posizione giuridica rilasciato dal Dap risulta che l'omicidio era avvenuto il 22.11.2,011 e che il ricorrente subì la custodia cautelare in altro procedimento il 21.01.2012 fino al 8.03.2012, quando la misura fu sostituita con gli arresti domiciliari in Pomezia.

E' consolidato l'orientamento per il quale all'imputato è riconosciuta la più ampia libertà nella scelta delle opzioni difensive, compreso il rifiuto di rispondere, ma con diverso parametro tale condotta è valutata quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e quale comportamento significativo in termini di colpa grave a fini riparativi, quando esso abbia in qualche modo contribuito alla tenuta del quadro indiziario ostacolando la comprensione di qualche passaggio significativo.

Questa Corte, con orientamento consolidato, riconosce in capo all'indagato "l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare." (Cass. Sez.

IV, n. 24439 del 27 aprile 2018, Stamatopoulou,; nello stesso senso sez.

III, n. 51084 dell'Il luglio 2017, Pedetta).

Peraltro anche la facoltà di mentire o di rendere dichiarazioni reticenti, che, per il medesimo principio, è riconosciuta all'indagato quale legittima reazione all'azione inquisitoria dell'autorità, può ben essere valutato ai fini del contributo causale alla determinazione o alla protrazione dello stato di detenzione, con la conseguente esclusione del diritto al ristoro (Sez.

U, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia) ogni qual volta l'interessato sia depositario esclusivo di informazioni in grado di orientare in senso per lui liberatorio le indagini in corso e non ne faccia partecipe l'autorità.

Tale situazione si riscontra anche nel caso in esame poiché è proprio in riferimento ai legami associativi, nei quali la ricostruzione dei rapporti tra i soggetti acquista particolare rilievo, che il mendacio dell'imputato ha sicuramento privato gli inquirenti di elementi significativi, dei quali solo il poteva disporre, per chiarire la sua posizione e ricondurre con certezza i rapporti con gli Spada, posto che la sentenza assolutoria non smentisce che nei locali di autolavaggio si effettuasse attività di spaccio e che fosse comunque riconducibile al clan spada e ciò in una prospettiva ex ante del giudice cautelare certamente rafforzava il quadro indiziario, anche alla luce dei rapporti criminali frequenti intrattenuti dal fratello gemello Ramy, con cui agiva in accordo.

Quella situazione di grave contiguità che è stata alla radice della contestazione originariamente mossa a titolo di partecipazione attiva all'associazione criminale ed alla quale, con il proprio comportamento, ha colpevolmente contribuito il ricorrente giustifica il profilo della rimproverabilità colposa, che è stata qualificata come grave.

Il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

Tanto si afferma in riferimento al profilo della colpa grave, rispetto alla frequentazione intercorsa con i pregiudicati che ricoprono cariche di vertice nell'associazione mafiosa e comportamenti che hanno realizzato quella falsa apparenza della penale responsabilità dell'imputato per il delitto in contestazione idonea a trarre in inganno con un giudizio ex ante l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza di elementi di grave reità.

3. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese al Ministero resistente liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione al Ministe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG - (i A [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, rilevando che [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto cui all'art. 416 bis e di vari reati satelliti ( in quanto appartenente al clan Spada), era stato assolto dalla Corte di assise di Roma con la sentenza del 24.09.2019 divenuta irrevocabile il 1.06.2020, ma, alla luce delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Dociu, ritenuto processualmente attendibile, era stato ritenuto soggetto certamente contiguo ad ambienti criminali del clan Spada, descritto come spacciatore abituale insieme al fratello, specificando condotte che ne connotavano comunque la assidua frequentazione con appartenenti al clan e pertanto ciò era apparso alla Corte ostativo all'equa riparazione. 2.Avverso il provvedimento la difesa formulava motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: 2.1.con il primo e il secondo motivo la contrarietà della decisione ai principi stabiliti dalla consolidata giurisprudenza della cassazione, avendo la Corte dato indebito rilievo alla mera contiguità con soggetti criminali, non tenendo conto che la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto aveva affermato che gli elementi probatori erano scarni e non univoci e le dichiarazioni dei collaboratori non avevano trovato pieno riscontro; il nome dell'istante infatti non compariva in nessuna delle conversazioni ambientali e telefoniche; 2.2. con il terzo motivo violazione di legge e vizio di motivazione per l'errata interpretazione della sentenza di assoluzione e degli elementi raccolti in sede di indagine. La genericità delle dichiarazioni del Dociu riguardanti la posizione del ricorrente è palese in quanto non riferisce episodi specifici riguardanti l'acquisto di sostanze stupefacenti né di cessione. Deduce che gli apporti difensivi e gli sviluppi dibattimentali hanno offerto una luce diversa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non sono stati ritenuti attendibili. 3.Si è costituita l'avvocatura dello stato chiedendo il rigetto del ricorso 4. Il Procuratore Generale in sede ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo il consolidato orientamento di codesta Corte, il giudice della riparazione, con valutazione autonoma rispetto a quello della responsabilità, deve verificare non se il giudice, nell'emettere il provvedimento restrittivo, abbia correttamente valutato il quadro indiziario, ma se l'interessato abbia contribuito personalmente, con comportamento gravemente colposo, sia pure sinergicamente operante con un errore del giudice, a determinarne i contorni ( S.U. n. 32383 del del 27 maggio 2010, D'Ambrosio; S.U. n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia;sez. IV, n. 4372/15 del 21 ottobre 2013, Garcia de Medina; sez. III, n. 51084 del'11 luglio 2017, Pedetta; sez. IV, n. 3359/17 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]), caratterizzandosi la colpa, nel quadro dell'art. 43 cp, in quella condotta che: "pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente macroscopica negligenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ( S.U. Nicosia che a loro volta rimandano a sez. IV n. 43302 del 23 ottobre 2008, Tucci e a S.U. n. 43/96 del 13 dicembre 1995, Sarnataro). Rilevano, ai fini dell'esclusione del diritto all'equa riparazione, sia le condotte processuali, in quanto incidenti sulla direzione impressa alla indagini, che quelle extraprocessuali, quando per grave leggerezza o trascuratezza il soggetto abbia contribuito a determinare l'adozione del provvedimento restrittivo. Codesta Corte ha più volte ribadito la possibilità di trarre dalla contiguità con soggetti criminali e dall'uso di un linguaggio criptico elementi di valutazione della colpa sinergica significativa ai fini dell'esclusione del diritto all'equa riparazione ( v. sez. IV n. 3374/17 del 20 ottobre 2016, Aga; n. 29648 del 21 giugno 2016, e da ultimo n. 6427 del 16 gennaio 2019, Perez). Il principio è ribadito proprio dalla sentenza della IV sezione n. 8914/15 del 18 dicembre 2014, Dieni, che, nel rigettare il ricorso avverso il diniego di riconoscimento dell'indennizzo afferma: "Come a suo tempo chiarito, non potendo l'Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli e 2056 cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso con fliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento ripara tono con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art.43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1 quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, 2.Nel caso in esame, proprio alla luce dei riferimenti contenuti nella sentenza di proscioglimento, la contiguità con esponenti del clan Spada non è ricostruita in termini di mera amicizia e di familiarità, ma collegata alla natura criminale delle attività dell'associazione. La Corte territoriale passa in rassegna le dichiarazioni riportate in sentenza dal Dociu, anche di carattere autoaccusatorio, avendo il Dociu effettuato con i due fratelli Serour attività di recupero credito per conto del clan Spada ( fol 12) e descrive il ricorrente come spacciatore abituale ma con una posizione più defilata rispetto al fratello. Quanto alle condotte processuali e al peso da attribuire alle dichiarazioni rese in interrogatorio con le quali il ricorrente ha voluto prendere le distanze dal Dociu, dicendo di conoscerlo appena e di vista e di essere detenuto all'epoca dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], detto Baficchio e del braccio destro [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale sottolinea che dal certificato relativo alla posizione giuridica rilasciato dal Dap risulta che l'omicidio era avvenuto il 22.11.2,011 e che il ricorrente subì la custodia cautelare in altro procedimento il 21.01.2012 fino al 8.03.2012, quando la misura fu sostituita con gli arresti domiciliari in Pomezia. E' consolidato l'orientamento per il quale all'imputato è riconosciuta la più ampia libertà nella scelta delle opzioni difensive, compreso il rifiuto di rispondere, ma con diverso parametro tale condotta è valutata quale fattore impeditivo del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e quale comportamento significativo in termini di colpa grave a fini riparativi, quando esso abbia in qualche modo contribuito alla tenuta del quadro indiziario ostacolando la comprensione di qualche passaggio significativo. Questa Corte, con orientamento consolidato, riconosce in capo all'indagato "l'onere di apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare." (Cass. Sez. IV, n. 24439 del 27 aprile 2018, Stamatopoulou,; nello stesso senso sez. III, n. 51084 dell'Il luglio 2017, Pedetta). Peraltro anche la facoltà di mentire o di rendere dichiarazioni reticenti, che, per il medesimo principio, è riconosciuta all'indagato quale legittima reazione all'azione inquisitoria dell'autorità, può ben essere valutato ai fini del contributo causale alla determinazione o alla protrazione dello stato di detenzione, con la conseguente esclusione del diritto al ristoro (Sez. U, n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia) ogni qual volta l'interessato sia depositario esclusivo di informazioni in grado di orientare in senso per lui liberatorio le indagini in corso e non ne faccia partecipe l'autorità. Tale situazione si riscontra anche nel caso in esame poiché è proprio in riferimento ai legami associativi, nei quali la ricostruzione dei rapporti tra i soggetti acquista particolare rilievo, che il mendacio dell'imputato ha sicuramento privato gli inquirenti di elementi significativi, dei quali solo il poteva disporre, per chiarire la sua posizione e ricondurre con certezza i rapporti con gli Spada, posto che la sentenza assolutoria non smentisce che nei locali di autolavaggio si effettuasse attività di spaccio e che fosse comunque riconducibile al clan spada e ciò in una prospettiva ex ante del giudice cautelare certamente rafforzava il quadro indiziario, anche alla luce dei rapporti criminali frequenti intrattenuti dal fratello gemello Ramy, con cui agiva in accordo. Quella situazione di grave contiguità che è stata alla radice della contestazione originariamente mossa a titolo di partecipazione attiva all'associazione criminale ed alla quale, con il proprio comportamento, ha colpevolmente contribuito il ricorrente giustifica il profilo della rimproverabilità colposa, che è stata qualificata come grave. Il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Tanto si afferma in riferimento al profilo della colpa grave, rispetto alla frequentazione intercorsa con i pregiudicati che ricoprono cariche di vertice nell'associazione mafiosa e comportamenti che hanno realizzato quella falsa apparenza della penale responsabilità dell'imputato per il delitto in contestazione idonea a trarre in inganno con un giudizio ex ante l'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza di elementi di grave reità. 3. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese al Ministero resistente liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione al Ministe
Sentenza Cassazione n. 31219/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris