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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23613/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 19 marzo 2021, esclusa la recidiva contestata, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] confermando nel resto la condanna per i reati ascrittigli di cui agli artt. 81,3:37, 582 e 585, 576, n.1, cod. pen. per avere opposto resistenza ai due carabinieri intervenuti presso la sua abitazione su richiesta del padre dell'imputato che aveva segnalato una lite in famiglia, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], infermiere del 118, intervenuto sul posto anch'esso per prestare assistenza medica.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce un unico motivo per violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato di pubblico servizio, benchè difettasse un atto di natura autoritativa~sitejad esso riferibile e rispetto al quale possa ritenersi integrata l'opposizione dell'imputato.

Si rappresenta che dal relativo verbale si evince che [OSCURATO:PERSONA], quale infermiere del 118, è intervenuto sul posto e che, dopo aver prestato le cure necessarie al padre dell'imputato, si è avvicinato ad esso per verificare se necessitasse di una medicazione, ricevendone un rifiuto inurbano.

Secondo il ricorrente il reato di cui all'ad 337 cod. pen. richiede non solo che il soggetto attivo si opponga violentemente al compimento di un atto funzionale del pubblico agente, ma che si tratti di un atto al quale non possa legittimamente sottrarsi, come invece è avvenuto nel caso di specie, non vertendosi nel caso di trattamento sanitario obbligatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Sulla questione dedotta in merito all'integrazione del reato di resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 cod. pen., contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, si deve osservare che detta norma non prevede affatto che l'opposizione abbia la sua ragione di essere nel compimento di un atto dell'ufficio di carattere autoritativo ed al quale il soggetto interessato non possa sottrarvisi.

Ai fini della integrazione della fattispecie in esame è solo richiesto che la condotta violenta o minacciosa sia stata posta in essere per opporsi ad un atto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio mentre tale atto viene compiuto.

Come rilevato correttamente dalla Corte di appello il Pepe era intervenuto nell'esercizio del proprio servizio di assistenza sanitaria dapprima per soccorrere il padre dell'imputato e poi anche in aiuto dell'imputato, il quale anziché limitarsi, come suo diritto, a rifiutare il soccorso medico prestatogli, ha aggredito l'operatore sanitario mordendogli repentinamente la mano senza alcuna giustificazione.

Diverso è il caso in cui la reazione sia giustificata dalla condotta violenta dell'infermiere, incaricato di pubblico servizio, il quale sottoponga a trattamento terapeutico un paziente che in relazione ad esso abbia, invece, manifestato un libero e consapevole rifiuto, trovando applicazione l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui all'art. 393-bis cod. pen.Ciò perché l'operatore sanitario, in presenza di espresso e consapevole rifiuto all'intervento medico sanitario nei confronti del paziente, non potrebbe mai imporre con violenza il trattamento medico rifiutato in violazione del diritto all'inviolabilità della libertà personale, intesa anche come libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica.

Ma nel caso in esame, la violenza posta in essere dall'imputato è stata del tutto gratuita e non giustificata da una condotta arbitraria dell'operatore sanitario che fosse stata legittimamente rifiutata perché imposta con modalità violente.

In altri termini, il diritto di rifiutare e di opporsi ad un atto proprio dell'incaricato di un pubblico servizio, sfornito per definizione di poteri autoritativi, non giustifica una opposizione violenta o minacciosa posta in essere solo per reagire al compimento di un atto che l'agente abbia posto in essere nell'esercizio legittimo delle proprie attribuzioni senza imposizioni non consentitegli o prevaricazioni dell'altrui volontà.

Peraltro, il carattere autoritativo dell'atto richiesto per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale è escluso proprio per il riferimento della norma incriminatrice all'opposizione non solo agli atti posti in essere da un pubblico ufficiale ma anche a quelli propri dell'incaricato di un pubblic:o servizio, qualifica soggettiva che si caratterizza per l'assenza dei poteri autoritativi tipici della funzione pubblica a norma dell'art. 358 cod. pen. che ne definisce la nozione.

2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina in data 19 marzo 2021, esclusa la recidiva contestata, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] confermando nel resto la condanna per i reati ascrittigli di cui agli artt. 81,3:37, 582 e 585, 576, n.1, cod. pen. per avere opposto resistenza ai due carabinieri intervenuti presso la sua abitazione su richiesta del padre dell'imputato che aveva segnalato una lite in famiglia, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], infermiere del 118, intervenuto sul posto anch'esso per prestare assistenza medica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce un unico motivo per violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato di pubblico servizio, benchè difettasse un atto di natura autoritativa~sitejad esso riferibile e rispetto al quale possa ritenersi integrata l'opposizione dell'imputato. Si rappresenta che dal relativo verbale si evince che [OSCURATO:PERSONA], quale infermiere del 118, è intervenuto sul posto e che, dopo aver prestato le cure necessarie al padre dell'imputato, si è avvicinato ad esso per verificare se necessitasse di una medicazione, ricevendone un rifiuto inurbano. Secondo il ricorrente il reato di cui all'ad 337 cod. pen. richiede non solo che il soggetto attivo si opponga violentemente al compimento di un atto funzionale del pubblico agente, ma che si tratti di un atto al quale non possa legittimamente sottrarsi, come invece è avvenuto nel caso di specie, non vertendosi nel caso di trattamento sanitario obbligatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Sulla questione dedotta in merito all'integrazione del reato di resistenza a un pubblico ufficiale previsto dall'art. 337 cod. pen., contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, si deve osservare che detta norma non prevede affatto che l'opposizione abbia la sua ragione di essere nel compimento di un atto dell'ufficio di carattere autoritativo ed al quale il soggetto interessato non possa sottrarvisi. Ai fini della integrazione della fattispecie in esame è solo richiesto che la condotta violenta o minacciosa sia stata posta in essere per opporsi ad un atto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio mentre tale atto viene compiuto. Come rilevato correttamente dalla Corte di appello il Pepe era intervenuto nell'esercizio del proprio servizio di assistenza sanitaria dapprima per soccorrere il padre dell'imputato e poi anche in aiuto dell'imputato, il quale anziché limitarsi, come suo diritto, a rifiutare il soccorso medico prestatogli, ha aggredito l'operatore sanitario mordendogli repentinamente la mano senza alcuna giustificazione. Diverso è il caso in cui la reazione sia giustificata dalla condotta violenta dell'infermiere, incaricato di pubblico servizio, il quale sottoponga a trattamento terapeutico un paziente che in relazione ad esso abbia, invece, manifestato un libero e consapevole rifiuto, trovando applicazione l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale di cui all'art. 393-bis cod. pen.Ciò perché l'operatore sanitario, in presenza di espresso e consapevole rifiuto all'intervento medico sanitario nei confronti del paziente, non potrebbe mai imporre con violenza il trattamento medico rifiutato in violazione del diritto all'inviolabilità della libertà personale, intesa anche come libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica. Ma nel caso in esame, la violenza posta in essere dall'imputato è stata del tutto gratuita e non giustificata da una condotta arbitraria dell'operatore sanitario che fosse stata legittimamente rifiutata perché imposta con modalità violente. In altri termini, il diritto di rifiutare e di opporsi ad un atto proprio dell'incaricato di un pubblico servizio, sfornito per definizione di poteri autoritativi, non giustifica una opposizione violenta o minacciosa posta in essere solo per reagire al compimento di un atto che l'agente abbia posto in essere nell'esercizio legittimo delle proprie attribuzioni senza imposizioni non consentitegli o prevaricazioni dell'altrui volontà. Peraltro, il carattere autoritativo dell'atto richiesto per integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale è escluso proprio per il riferimento della norma incriminatrice all'opposizione non solo agli atti posti in essere da un pubblico ufficiale ma anche a quelli propri dell'incaricato di un pubblic:o servizio, qualifica soggettiva che si caratterizza per l'assenza dei poteri autoritativi tipici della funzione pubblica a norma dell'art. 358 cod. pen. che ne definisce la nozione. 2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 23613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris