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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13687/2026

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[OSCURATO:PERSONA], BoffinoEmilio, [OSCURATO:PERSONA] Stefania, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Antonietta, [OSCURATO:PERSONA], DiandaDavid, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaAnna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarchiLeonardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ParisiCarmen Vita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sorce MariaCostanza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiBrancati Antonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Castrogiovanni ([OSCURATO:EMAIL]), che lirappresenta e difende;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Istruzione dell'Università e dellaRicerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, inpersona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti domiciliati ope legisNumero registro generale 14123/2024Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 13687/2026Data pubblicazione 11/05/2026presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8242/2023 depositatail 19/12/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro15.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], BoffinoEmilio, [OSCURATO:PERSONA] Stefania, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] Antonietta, [OSCURATO:PERSONA], DiandaDavid, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaAnna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarchiLeonardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ParisiCarmen Vita, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sorce MariaCostanza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiBrancati Antonietta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti domiciliati ex lege presso l’indirizzo pec dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Castrogiovanni ([OSCURATO:EMAIL]), che lirappresenta e difende;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente delConsiglio pro tempore, Ministero dell'Istruzione dell'Università e dellaRicerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, inpersona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti domiciliati ope legisNumero registro generale 14123/2024Numero sezionale 206/2026Numero di raccolta generale 13687/2026Data pubblicazione 11/05/2026presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:EMAIL]), che li rappresenta e difende;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.8242/2023 depositatail 19/12/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro15.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 05/05/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]LINA RUBINO
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