CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0617MEQ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della Corte di appello di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. /7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica federale di Germania, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 29 agosto scorso dal Tribunale di Augsburg di quello Stato, per l'esecuzione della pena detentiva irrogatagli dalla Pretura di Augsburg, con sentenza irrevocabile del 4 luglio 2019, divenuta esecutiva a sèguito di revoca della relativa sospensione condizionale, disposta dalla medesima Pretura con decreto del 15 giugno 2021, irrevocabile dal 9 luglio seguente. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, sulla base di tre motivi: /) violazione dell'art. 17, legge n. 69 del 2005, per essere stata la sentenza emessa oltre il termine di quindici giorni dal suo arresto, avvenuto lo scorso 28 ottobre; //) violazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69, cit., perché né dal mandato, né dagli atti successivamente trasmessi ad evasione della richiesta d'integrazione documentale avanzata dalla Corte d'appello all'autorità giudiziaria estera, risulta che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena sia definitivo, né se il relativo procedimento prevedesse delle garanzie difensive e, in questo caso, se l'intervento dell'interessato o, quanto meno, di un difensore sia stato assicurato, mediante le relative comunicazioni di rito; ///) violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69, cit., avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che tale norma si applichi soltanto ai residenti nel territorio dello Stato e non anche ai dimoranti, e non avendo correttamente valutato gli elementi addotti dalla difesa a riprova dello stabile radicamento di esso ricorrente in Italia. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei relativi motivi. 2. Quanto alla tempestività della decisione impugnata, l'art. 17, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005, prevede che, qualora - com'è avvenuto nel caso di specie - vi sia stata la necessità di acquisire informazioni integrative, il termine per la decisione è prorogato sino a dieci giorni: ne consegue che, essendo la sentenza intervenuta il 16 novembre, e dunque dopo diciannove giorni dall'arresto, la stessa è senza dubbio tempestiva. 3. L'art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69, cit., dispone che il mandato contenga l'indicazione degli estremi della sentenza esecutiva„ nel caso in esame sicuramente presente; non anche, invece, del diverso provvedimento eventualmente necessario per la relativa esecuzione. Per altro verso, dal decreto di revoca della sospensione condizionale emesso dall'autorità giudiziaria tedesca, si rileva che nella relativa procedura è stata assicurata la difesa tecnica, ivi essendo specificamente indicato il nominativo di un avvocato incaricato della stessa. 4. L'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69, cit., prevede che, in caso di mandato di arresto europeo emesso ai fini della esecuzione di una pena, la consegna del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea possa essere rifiutata soltanto qualora si tratti di persona legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni. La sentenza impugnata dà conto delle specifiche ragioni per le quali deve escludersi tale ipotesi, con una valutazione effettiva ed ampiamente ragionevole, e dunque non sindacabile in questa sede, in cui le censure possono attenere esclusivamente a violazioni di legge (art. 22„ comma 1, legge cit.). Rilevano, infatti, quei giudici che il consegnando non ha la residenza né svolge attività lavorativa in Italia, non conosce la lingua italiana, ha commesso reati in Germania nel 2016 e nel 2019, ha adempiuto, anche se soltanto in parte, in quel Paese agli obblighi relativi alla procedura di liberazione condizionata (da ciò desumendosi che sia ivi rimasto per periodi di tempo significativi), ed altresì che sua figlia è nata all'estero. Al di là, dunque, della natura interessata delle allegazioni probatorie su cui la difesa fonda il suo diverso assunto (trattandosi di dichiarazioni provenienti dal compagno della madre del Cojocaru), attraverso di esse la difesa richiede un'indagine di merito e sulla motivazione del provvedimento, che alla Corte di cassazione non è consentita. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese cel procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle censure rassegnate, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge