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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 09215/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2022, e depositata il 14 novembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di appello cautelare, ha riformato, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 4,/ i4 d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha disposto nei confronti del medesimo l'applicazione della custodia in carcere.

Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73, c:omma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra aprile e maggio 2018, relativo all'acquisito a fini di cessione a terzi di 8 kg. di marijuana, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure meno afflittive di quella della custodia in carcere.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo.

2.1. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 310, 274 e 275-bis cod. proc pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevollezza e delle esigenze cautelari.

Si deduce che il Tribunale illegittimamente: -) è andato oltre il devoluto, perché ha valutato elementi non segnalati dall'Ufficio del Pubblico Ministero, in particolare laddove ha valorizzato l'esistenza di altre pendenze cautelari; -) ha addotto, a sostegno dell'esistenza della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, fatti lesivi di beni giuridici del tutto diversi; -) ha omesso di valutare il lungo tempo trascorso tra la data del fatto e l'applicazione della misura, pari ad oltre quattro anni; -) ha trascurato l'impossibilità per l'indagato di commettere nuovi reati, in quanto detenuto in forza di altra misura; -) ha confuso i requisiti, tra loro distinti, di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari; -) non ha motivato sull'idoneità e l'adeguatezza di misure meno afflittive di quella della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Per chiarezza, è utile premettere che il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato esclusivamente da valutazioni concernenti l'attualità delle esigenze cautelari.

Appare opportuno osservare, inoltre, che, con riferimento al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorso non formula specifiche censure.In ogni caso, va rilevato che il Tribunale ha indicato in modo puntuale, richiamando le conversazioni intercettate e le risultanze dei tabulati delle utenze cellulari e delle ulteriori attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria, perché deve ritenersi, in termini di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., che [OSCURATO:PERSONA], tra aprile e maggio 2018, abbia acquistato 8 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana al fine di cederla a terzi.

3. Ciò posto, in parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate sono le censure esposte nel ricorso, che contestano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta inidoneità di misure diverse da quella della custodia in carcere.

3.1. Innanzitutto, prive di specificità sono le doglianze relative alla valutazione, da parte del Tribunale, di elementi non segnalati dall'Ufficio del Pubblico Ministero.

Le censure fanno riferimento alla pendenza per resistenza a pubblico ufficiale, commessa il 3 gennaio 2020 e, soprattutto, alla misura cautelare in atto della custodia in carcere, applicata a far data dal 19 ottobre 2021, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, commesso tra il 2019 ed il 2020.

In proposito, infatti, in disparte da ogni altra considerazione, la circostanza della mancata acquisizione di tali elementi al procedimento è meramente asserita nel ricorso, ma non supportata da alcuna allegazione.

3.2. Manifestamente infondate, poi, sono le censure che criticano la valorizzazione di fatti eterogenei rispetto a quello per cui si procede, l'omessa valutazione della lontananza di quest'ultimo dalla data di applicazione della <‘) misura e dello stato di detenzione del medesimo, nonché la confusione tra il requisito di concretezza e quello di attualità delle esigenze cautelari.

Come già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749-01).Nella specie, l'ordinanza impugnata rappresenta che il pericolo concreto ed attuale di reiterazione, da parte del ricorrente, di reati analoghi a quello per cui si procede è desumibile: -) dalla pluralità di precedenti penali, anche in materia di reati concernenti gli stupefacenti; -) dalla commissione del fatto per cui si procede in costanza di applicazione, in quel momento, della detenzione domiciliare; -) dalla pendenza di un procedimento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 3 gennaio 2020; -) dall'applicazione della custodia in carcere, a far data dal 19 ottobre 2021, con provvedimento sul quale si è formato il giudicato cautelare per effetto di pronuncia della Corte di cassazione, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, commesso tra il 2019 ed il 2020 anch'esso in costanza di applicazione, in quel momento, della detenzione domiciliare.

Osserva poi che, sebbene il fatto per il quale è stata emessa l'ordinanza cautelare risale alla prima metà del 2018, l'intero percorso esistenziale del ricorrente, anche con manifestazioni successive a quella per cui si procede, è caratterizzato dalla «dedizione al crimine», quale «insurrogabile fonte reddituale», ossia da un dato comportante concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.

Le conclusioni appena esposte sono immuni da vizi, perché valorizzano elementi concreti, specificamente indicativi dell'attualità della propensione del ricorrente a commettere reati utili a procurargli redditi, nonché dell'inserimento in circuiti criminali qualificati tali da offrirgli costanti e significative occasioni per delinquere al fine di conseguire illeciti proventi.

Né la detenzione in forza di altra misura cautelare o di provvedimento di espiazione di pena costituisce impedimento all'applicazione di misure cautelari, o causa di impossibilità di commettere nuovi reati, stante la espressa previsione, da parte del legislatore, della legittimità della concorrente esecuzione di più titoli, cautelari o definitivi, come esemplificativamente si desume dalla disciplina dell'art. 297, commi 3 e 5, cod. proc. pen. 3.3.

Manifestamente infondate, ancora, sono le deduzioni concernenti la motivazione relativa alla inidoneità e all'inadeguatezza di misure meno afflittive di quella della custodia in carcere.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha congruamente valorizzato, per affermare l'inidoneità ed inadeguatezza di misure meno afflittive di quella della custodia in carcere, l'insensibilità del ricorrente a qualunque trattamento rieducativo e preventivo, sia per i plurimi precedenti penali, sia per la commissione, in costanza di detenzione domiciliare, tanto del reato concernente gli stupefacenti per cui si procede in questa sede, quanto del delitto di estorshone aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, commesso tra il 2019 ed il 2020.4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2022, e depositata il 14 novembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di appello cautelare, ha riformato, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73, comma 4,/ i4 d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha disposto nei confronti del medesimo l'applicazione della custodia in carcere. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73, c:omma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra aprile e maggio 2018, relativo all'acquisito a fini di cessione a terzi di 8 kg. di marijuana, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure meno afflittive di quella della custodia in carcere. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo. 2.1. Con l'unico motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 310, 274 e 275-bis cod. proc pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevollezza e delle esigenze cautelari. Si deduce che il Tribunale illegittimamente: -) è andato oltre il devoluto, perché ha valutato elementi non segnalati dall'Ufficio del Pubblico Ministero, in particolare laddove ha valorizzato l'esistenza di altre pendenze cautelari; -) ha addotto, a sostegno dell'esistenza della concretezza e dell'attualità delle esigenze cautelari, fatti lesivi di beni giuridici del tutto diversi; -) ha omesso di valutare il lungo tempo trascorso tra la data del fatto e l'applicazione della misura, pari ad oltre quattro anni; -) ha trascurato l'impossibilità per l'indagato di commettere nuovi reati, in quanto detenuto in forza di altra misura; -) ha confuso i requisiti, tra loro distinti, di concretezza e di attualità delle esigenze cautelari; -) non ha motivato sull'idoneità e l'adeguatezza di misure meno afflittive di quella della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Per chiarezza, è utile premettere che il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato esclusivamente da valutazioni concernenti l'attualità delle esigenze cautelari. Appare opportuno osservare, inoltre, che, con riferimento al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorso non formula specifiche censure.In ogni caso, va rilevato che il Tribunale ha indicato in modo puntuale, richiamando le conversazioni intercettate e le risultanze dei tabulati delle utenze cellulari e delle ulteriori attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria, perché deve ritenersi, in termini di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., che [OSCURATO:PERSONA], tra aprile e maggio 2018, abbia acquistato 8 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana al fine di cederla a terzi. 3. Ciò posto, in parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate sono le censure esposte nel ricorso, che contestano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la ritenuta inidoneità di misure diverse da quella della custodia in carcere. 3.1. Innanzitutto, prive di specificità sono le doglianze relative alla valutazione, da parte del Tribunale, di elementi non segnalati dall'Ufficio del Pubblico Ministero. Le censure fanno riferimento alla pendenza per resistenza a pubblico ufficiale, commessa il 3 gennaio 2020 e, soprattutto, alla misura cautelare in atto della custodia in carcere, applicata a far data dal 19 ottobre 2021, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, commesso tra il 2019 ed il 2020. In proposito, infatti, in disparte da ogni altra considerazione, la circostanza della mancata acquisizione di tali elementi al procedimento è meramente asserita nel ricorso, ma non supportata da alcuna allegazione. 3.2. Manifestamente infondate, poi, sono le censure che criticano la valorizzazione di fatti eterogenei rispetto a quello per cui si procede, l'omessa valutazione della lontananza di quest'ultimo dalla data di applicazione della <‘) misura e dello stato di detenzione del medesimo, nonché la confusione tra il requisito di concretezza e quello di attualità delle esigenze cautelari. Come già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (cfr., tra le tante: Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566-01; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749-01).Nella specie, l'ordinanza impugnata rappresenta che il pericolo concreto ed attuale di reiterazione, da parte del ricorrente, di reati analoghi a quello per cui si procede è desumibile: -) dalla pluralità di precedenti penali, anche in materia di reati concernenti gli stupefacenti; -) dalla commissione del fatto per cui si procede in costanza di applicazione, in quel momento, della detenzione domiciliare; -) dalla pendenza di un procedimento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 3 gennaio 2020; -) dall'applicazione della custodia in carcere, a far data dal 19 ottobre 2021, con provvedimento sul quale si è formato il giudicato cautelare per effetto di pronuncia della Corte di cassazione, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, commesso tra il 2019 ed il 2020 anch'esso in costanza di applicazione, in quel momento, della detenzione domiciliare. Osserva poi che, sebbene il fatto per il quale è stata emessa l'ordinanza cautelare risale alla prima metà del 2018, l'intero percorso esistenziale del ricorrente, anche con manifestazioni successive a quella per cui si procede, è caratterizzato dalla «dedizione al crimine», quale «insurrogabile fonte reddituale», ossia da un dato comportante concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Le conclusioni appena esposte sono immuni da vizi, perché valorizzano elementi concreti, specificamente indicativi dell'attualità della propensione del ricorrente a commettere reati utili a procurargli redditi, nonché dell'inserimento in circuiti criminali qualificati tali da offrirgli costanti e significative occasioni per delinquere al fine di conseguire illeciti proventi. Né la detenzione in forza di altra misura cautelare o di provvedimento di espiazione di pena costituisce impedimento all'applicazione di misure cautelari, o causa di impossibilità di commettere nuovi reati, stante la espressa previsione, da parte del legislatore, della legittimità della concorrente esecuzione di più titoli, cautelari o definitivi, come esemplificativamente si desume dalla disciplina dell'art. 297, commi 3 e 5, cod. proc. pen. 3.3. Manifestamente infondate, ancora, sono le deduzioni concernenti la motivazione relativa alla inidoneità e all'inadeguatezza di misure meno afflittive di quella della custodia in carcere. L'ordinanza impugnata, infatti, ha congruamente valorizzato, per affermare l'inidoneità ed inadeguatezza di misure meno afflittive di quella della custodia in carcere, l'insensibilità del ricorrente a qualunque trattamento rieducativo e preventivo, sia per i plurimi precedenti penali, sia per la commissione, in costanza di detenzione domiciliare, tanto del reato concernente gli stupefacenti per cui si procede in questa sede, quanto del delitto di estorshone aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, commesso tra il 2019 ed il 2020.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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