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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 47400/2021

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PESARO nei confronti di: TRIBUNALE AREZZOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] O r‘•11.J2 eXf-) • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21/05/2021 il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica solleva conflitto di competenza col Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, dando atto che quest'ultima autorità giudiziaria con sentenza in data 26/11/2020, depositata il 21/12/2020, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando la competenza territoriale nel Tribunale remittente.

Rileva quest'ultimo che: - diciannove dei venti imputati di cui agli atti trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Pesaro a seguito di detta sentenza dichiarativa di incompetenza debbono rispondere, a vario titolo, di reati contravvenzionali in materia ambientale, e uno solo del delitto di cui all'art. 484 cod. pen. ; - in tutti i capi di imputazione il /ocus commissi delicti è individuato esclusivamente o in via principale in Comuni che appartengono al circondario del Tribunale di Arezzo; - il Tribunale di Arezzo si è dichiarato incompetente, ritenendo dette ipotesi di reato connesse, sia dall'esistenza di un medesimo disegno criminoso, sia dall'esistenza di un nesso teleologico atteso il coinvolgimento nella quasi totalità dei reati di due società e precisamente la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle quali tutti gli imputati si rivolgevano a vario titolo per vendere o acquistare rifiuti, e tra di esse più grave il delitto summenzionato (di cui al capo 6), per il quale risulta territorialmente competente il Tribunale di Pesaro; - la ritenuta connessione non emerge dalle imputazioni formulate dal Pubblico ministero, non concernenti reato associativo nei riguardi di alcuno dei venti imputati né legami finalistici mediante contestazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen.; - va, pertanto, esclusa la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento della competenza in capo al Tribunale di Arezzo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente e, quindi, dichiarando la competenza del Tribunale di Arezzo.

La sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica si fonda, invero, su un presupposto - della sussistenza di una duplice connessione, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 12, comma 1, cod. proc. pen. - di cui non vi è riscontro nelle imputazioni.

Come correttamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, infatti, nessuna contestazione di delitto associativo è stata avanzata, ne è stata prospettata ipotesi concorsuale (e un legame soggettivo tra i reati stessi) tale da legare tra loro i reati la cui gravità fonderebbe la diversa competenza, né, infine, risulta contestata, in alcuna delle imputazioni, una circostanza aggravante di tipo finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi.

Difettano in tal modo le tracce dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo di quanto ipotizzato dal Tribunale di Arezzo per escludere la propria competenza territoriale (si veda per tutte Sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014, Rv. 262143, in cui proprio, con riferimento ad un conflitto di competenza su una richiesta di archiviazione, si fa leva sul criterio della prospettazione al fine dell'individuazione della competenza per connessione).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PESARO nei confronti di: TRIBUNALE AREZZOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] O r‘•11.J2 eXf-) • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21/05/2021 il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica solleva conflitto di competenza col Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, dando atto che quest'ultima autorità giudiziaria con sentenza in data 26/11/2020, depositata il 21/12/2020, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, individuando la competenza territoriale nel Tribunale remittente. Rileva quest'ultimo che: - diciannove dei venti imputati di cui agli atti trasmessi al Pubblico ministero presso il Tribunale di Pesaro a seguito di detta sentenza dichiarativa di incompetenza debbono rispondere, a vario titolo, di reati contravvenzionali in materia ambientale, e uno solo del delitto di cui all'art. 484 cod. pen. ; - in tutti i capi di imputazione il /ocus commissi delicti è individuato esclusivamente o in via principale in Comuni che appartengono al circondario del Tribunale di Arezzo; - il Tribunale di Arezzo si è dichiarato incompetente, ritenendo dette ipotesi di reato connesse, sia dall'esistenza di un medesimo disegno criminoso, sia dall'esistenza di un nesso teleologico atteso il coinvolgimento nella quasi totalità dei reati di due società e precisamente la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alle quali tutti gli imputati si rivolgevano a vario titolo per vendere o acquistare rifiuti, e tra di esse più grave il delitto summenzionato (di cui al capo 6), per il quale risulta territorialmente competente il Tribunale di Pesaro; - la ritenuta connessione non emerge dalle imputazioni formulate dal Pubblico ministero, non concernenti reato associativo nei riguardi di alcuno dei venti imputati né legami finalistici mediante contestazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen.; - va, pertanto, esclusa la competenza territoriale del Tribunale di Pesaro. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, l'Avvocato Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per il riconoscimento della competenza in capo al Tribunale di Arezzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal giudice remittente e, quindi, dichiarando la competenza del Tribunale di Arezzo. La sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Arezzo in composizione monocratica si fonda, invero, su un presupposto - della sussistenza di una duplice connessione, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 12, comma 1, cod. proc. pen. - di cui non vi è riscontro nelle imputazioni. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza di rimessione, infatti, nessuna contestazione di delitto associativo è stata avanzata, ne è stata prospettata ipotesi concorsuale (e un legame soggettivo tra i reati stessi) tale da legare tra loro i reati la cui gravità fonderebbe la diversa competenza, né, infine, risulta contestata, in alcuna delle imputazioni, una circostanza aggravante di tipo finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi. Difettano in tal modo le tracce dal punto di vista soggettivo e/o oggettivo di quanto ipotizzato dal Tribunale di Arezzo per escludere la propria competenza territoriale (si veda per tutte Sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014, Rv. 262143, in cui proprio, con riferimento ad un conflitto di competenza su una richiesta di archiviazione, si fa leva sul criterio della prospettazione al fine dell'individuazione della competenza per connessione). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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