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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 00916/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31643-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 130RA; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], ISPRA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARPAT - [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANA; - intimati - avverso la sentenza n. 3575/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/05/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La vicenda storica e giuridica è complessa, per cui occorre riassumerla nella seguente sintesi. [OSCURATO:SOCIETA]. subentrò dal 29 dicembre 1992 a uva S.p.A. nella gestione di uno stabilimento siderurgico a Piombino.

Con decreto del 21 dicembre 2012 il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ammise [OSCURATO:SOCIETA]. all'amministrazione straordinaria.

Il 30 giugno 2015 la proprietà dello stabilimento di Piombino e la titolarità delle connesse concessioni demaniali furono trasferite ad [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che avviarono il procedimento di cui all'articolo 252 bis d.lgs. 152/2006 subentrando nella gestione di tutte le relative attività industriali.

Il sito produttivo di Piombino fin dal 1998 era stato incluso tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'articolo 1, quarto comma, lettera h),

I. 426/1998.

Pertanto il Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (MITE), avviò un complesso procedimento amministrativo riguardante il risanamento.

Negli anni 2014-2015 fu disposta una ripartizione degli adempimenti necessari per eseguire gli interventi parzialmente a carico della parte pubblica ([OSCURATO:SOCIETA].) e parzialmente a carico della parte privata ([OSCURATO:SOCIETA].), entrambe coinvolte. [OSCURATO:PERSONA], poi, emise una serie di decreti per ordinare a [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e a [OSCURATO:SOCIETA]. (società incorporante le precedenti proprietarie del sito) di provvedere agli interventi di bonifica ai sensi del d.lgs. 152/2006, parte IV, titolo [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. propose pertanto al Tar della Toscana un ricorso - registrato come n. 1308/2016 R.G. - perché i provvedimenti della Regione Toscana fossero dichiarati illegittimi; ricorse anche [OSCURATO:SOCIETA], il cui ricorso fu registrato come n. 1270/2016 R.G.

Riuniti i ricorsi, con sentenza del 4 maggio 2017 n. 641 il Tar annullò i decreti per difetto di competenza della Regione Toscana.

MITE propose due ricorsi in appello - poi riuniti - davanti al Consiglio di Stato, adducendo violazione degli articoli 252, quarto comma, e 244 d.lgs. 152/2006. [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]. si costituirono resistendo e riproponendo comunque i motivi che avevano versato nei ricorsi originari e che erano stati assorbiti dalla dichiarazione di difetto di competenza.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 maggio 2021 n. 3575, accolse l'appello e annullò la sentenza del Tar, ritenendo la Regione Toscana competente a emettere gli atti impugnati (cioè a individuare i responsabili dell'inquinamento e a imporre loro gli interventi di bonifica e messa in sicurezza cui li obbliga la legge) e per quanto qui interessa esaminando gli ulteriori motivi del ricorso [OSCURATO:SOCIETA], tutti respingendoli tranne il quarto, attinente al riparto interno delle responsabilità tra i due soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento, cioè [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA].; rigettò pure istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. ha proposto ricorso "per motivi inerenti la giurisdizione", illustrato poi anche con memoria.

Si sono difesi con rispettivi controricorsi la Regione Toscana, [OSCURATO:SOCIETA]. - la quale ha depositato pure memoria - e, unitamente, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].

In data 31 ottobre 2022 la ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell'adunanza del 13 dicembre 2022 al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, che ne ha deferito la decisione a questo Collegio con provvedimento del 3 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]:

1. L'istanza di rinvio non merita accoglimento per quanto si verrà ora a osservare in ordine al contenuto del ricorso e della relativa memoria.

Il ricorso premette affermando che, alla luce di S.U. ord. 18 settembre 2020 n. 19598, deve intendersi in modo evolutivo il concetto di giurisdizione, il controllo dei suoi limiti esterni includendo i casi di "radicale stravolgimento" delle norme, interne o unionali, così da "ridondare in denegata giustizia", potendo pertanto queste Sezioni Unite della Suprema Corte, davanti alle quali sia stata impugnata pronuncia del Consiglio di Stato, disporre ex articolo 267 TFUE il rinvio pregiudiziale alla CGUE erroneamente omesso dal Consiglio di Stato.

Potrebbero quindi queste Sezioni Unite esaminare nel merito se è stata denunciata violazione dell'obbligo di rinvio e disporre direttamente il rinvio stesso, per accertare l'esatta interpretazione del diritto unionale e dunque la compatibilità con esso della sentenza impugnata.

Dal rinvio pregiudiziale effettuato da S.U. ord. 18 settembre 2020 n. 19598 (di cui il ricorso trascrive i quesiti) osserva la ricorrente che è derivata la pendente (quando fu depositato ricorso) causa C- 497/20, Randstad Italia.

2. Seguono, dopo questo inquadramento interpretativo, i due motivi del ricorso.2.1 Il primo motivo, inerente alla giurisdizione sotto il profilo del difetto o dell'eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato per aver applicato "un'interpretazione confliggente con il diritto UE e con le sentenze della Corte di Giustizia", denuncia violazione e/o falsa interpretazione e applicazione "dei principi chi inquina paga, di prevenzione e responsabilità, di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, e dei danni causati all'ambiente", nonché violazione della direttiva 2004/35/UE del 21 aprile 2004.

Il tutto in relazione agli articoli 110 :.p.a., 362, primo comma, c.p.c. e 111, ottavo comma, Cost.Il presente motivo viene ampiamente illustrato nelle pagine da 32 a 44 del ricorso. 2.2 Il secondo motivo, inerente alla giurisdizione sotto il profilo del difetto o dell'eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato "omesso immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto", denuncia violazione e/o falsa interpretazione e applicazione "dei principi chi inquina paga, di prevenzione e responsabilità, di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, e dei danni causati all'ambiente", violazione della direttiva 2004/35/UE del 21 aprile 2004 nonché violazione dell'articolo 267 TFUE e delle tassative condizioni indicate dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6 ottobre 1982, Ci/fit, per l'omissione del rinvio pregiudiziale a essa.

Il tutto in relazione agli articoli 110 c.p.a., 362, primo comma, c.p.c. e 111, ottavo comma, Cost.Il motivo è illustrato nelle pagine 44-49 del ricorso e perviene, asserendo che in tal modo si applicano i principi indicati dalla Corte di Giustizia e da S.U. ord. 18598/2020, a chiedere di rimettere alla Corte di Giustizia tre ampie questioni interpretative, riportate nelle pagine da 47 a 49 del ricorso stesso.

3. Nelle more del giudizio la Corte di Lussemburgo, in grande sezione, ha deciso sul rinvio operato da S.U. ord. 18598/2020 con sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad, in C-497/20, alla quale ha fatto seguito, decidendo la causa che aveva suscitato il rinvio, S.U. ord. 30 agosto 2022 n. 25503, correttamente massimata come segue: "L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere c_flurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ,npotesi estranea al K‘Ì perimetro del sindacato per motivi inerenti alia giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.".

4. La ricorrente ha depositato un'ampia memoria. 4.1 In essa anzitutto insiste per l'accoglimento dell'istanza di rinvio della presente adunanza del 13 dicembre 2022, che troverebbe fondamento sulla pendenza di due altri giudizi in questa Suprema Corte: la causa n. 33686/2018 R.G. presente nella Prima Sezione Civile, riguardante domanda di ammissione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. avanzata nel 2013 dal Ministero di Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per un preteso credito prededucibile di 447,8 milioni di euro per risarcimento di danno ambientale in due SIN, Trieste e Piombino; la causa n. 31643/2021 R.G. pendente davanti a queste Sezioni Unite, che sarebbe la prosecuzione di giudizio davanti al giudice amministrativo per l'annullamento di provvedimenti con cui la Regione Toscana ha ordinato a [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e a [OSCURATO:SOCIETA]. la concreta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica.

L'oggetto sostanziale di tali giudizi - argomenta la ricorrente - coinciderebbe con il giudizio in atto, per cui in difetto di riunione sussisterebbe rischio di giudicati confliggenti. 4.2 Oltre a ciò, nella memoria la ricorrente osserva quanto segue sul contenuto del ricorso in esame. 4.2.1 S.U. ord. 19598/2020 aveva ritenuto, proponendo due corrispondenti motivi di rinvio pregiudiziale alla CGUE, che il diritto unionale e i principi indicati proprio dalla CGUE contrastassero con la normativa interna italiana precludente il ricorso per cassazion avverso sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione sotto il profilo del difetto di potere giurisdizionale nel caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato fosse stata adottata: A) violando il diritto unionale come interpretato dalla CGUE; B) in cause riguardanti questioni concernenti l'applicazione del diritto unionale, omettendo immotivatamente il rinvio ex articolo 267 TFUE quando mancano le condizioni, di stretta interpretazione, indicate tassativamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dalla sentenza Cilfit in poi, che consentono al giudice nazionale di derogare all'obbligo del rinvio pregiucliziale. 4.2.2 La Corte di Lussemburgo ha deciso con la sentenza 21 dicembre 2021 sopra richiamata, ma ad avviso della ricorrente avrebbe esaminato solo la prima delle due questioni.

Sulla prima questione la CGUE ha ribadito che per il primato del diritto unionale sul diritto interno i giudici nazionali devono disapplicare quest'ultimo, anche costituzionale, se appunto viola il diritto unionale.

La Corte di Giustizia ha poi riconosciuto che il diritto processuale italiano non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto unionale nel settore del diritto amministrativo laddove il Consiglio di Stato è giudice di ultima istanza, e ha affermato che, qualora il Consiglio di Stato dia luogo ad un giudicato contrastante con il diritto unionale, sussistono per il privato ricorrente sono i due seguenti rimedi: 1) la Commissione europea può proporre ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE avverso lo S1:ato membro; 2) il singolo può far valere la responsabilità di tale Stato membro se soddisfa le condizioni riguardanti il "carattere sufficientemente qualificato della violazione" e l'esistenza di un nesso causale diretto da tale violazione e il danno subito. 4.2.3 Queste soluzioni, che la ricorrente si riserva comunque di utilizzare, sarebbero peraltro a suo avviso "deludenti", perché non impedirebbero la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrari al diritto unionale (come avrebbe di recente riconosciuto proprio il Consiglio di Stato con sentenza 18 marzo 2021 n. 9327) e non darebbero efficiente tutela ai diritti di mal:rice unionale del singolo.

Sarebbe pertanto "quantomeno opinabile" che le due soluzioni indicate dalla Corte di Lussemburgo garantiscano l'effettività dei diritti, cioè "non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione" come afferma la stessa sentenza Randstad.

Non apparendo quest'ultima "convincente", dunque, si chiede un ulteriore rinvio della questione alla CGUE almeno sul principio di effettività. 4.2.4 Inoltre il Consiglio di Stato nel caso in esame avrebbe interpretato l'individuazione dei responsabili dell'inquinamento in contrasto con il principio "chi inquina paga".

Si chiede, pertanto, ferme le istanze di rimessione già presenti nel ricorso, quale integrazione, una ulteriore questione (formulata nelle pagine 10-11 della memoria, cui si rimanda) sull'effettività della tutela giurisdizionale, non essendo adeguati i rimedi riconosciuti dalla sentenza Randstad. 4.2.5 Si sostiene, poi, che sulla questione pregiudiziale sopra riportata sub B) sottopostale dall'ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite la CGUE non si sarebbe in realtà pronunciata, e si chiede pertanto di riproporgliela, pur riconoscendo che frattanto queste Sezioni Unite hanno emesso pronunce che disattendono le impugnazioni avverso le sentenze del Consiglio di Stato fondate sull'omesso rinvio ex articolo 267 TFUE (si cita in particolare S.U. 26 settembre 2022 n. 28021), ma argomentando per superare ciò, e proponendo a pagina 15 della memoria il quesito da sottoporre.

Si illustra infine ulteriormente la fondatezza del primo motivo del ricorso - per contrasto all'interpretazione del Consiglio di Stato con i principi dettati dalla CGUE sul diritto unionale, in particolare con il principio "chi inquina paga" - e sul secondo motivo, ribadendone la prospettazione, e si conclude insistendo per il rinvio dell'adunanza del 13 dicembre 2022 in riferimento peraltro soltanto alla causa pendente davanti alla Prima Sezione Civile di questa Suprema Corte.

5. In ordine alla istanza di rinvio, essa manifestamente non è accoglibile, in quanto, qualora venisse accolta, si supererebbe la durata ragionevole del processo di questo grado - che è stato avviato nel 2021 -, né d'altronde sussiste nella causa pendente davanti alla Prima Sezione Civile alcuna effettiva incidenza sul contenuto, strettamente giurisdizionale, di quella in esame.

Anche qualora si volesse rapportare il richiesto rinvio all'ulteriore pendenza davanti a queste Sezioni Unite indicata nella istanza e poi nella parte motivazionale della memoria, non si ravvisa alcuna ragione logica, prima ancora che giuridica, per rallentare il raggiungimento della decisione nella presente causa, che, come ora si esporrà, a seguito della sopravvenuta sentenza Randstad della CGUE e tenuta ancor più in conto la sussistenza cL recenti e specifici arresti di queste Sezioni Unite sul tema del rinvio ex articolo 267 TFUE, è di quanto mai evidente soluzione.

6. Invero, entrambi i motivi presentati nel ricorso perseguono una espansione del potere di riparto attribuito a questa Suprema Corte: la classica interpretazione evolutiva dell'articolo 111, ottavo comma, Cost., che è già stata negata in modo inequivoco dalla ben nota sentenza 24 gennaio 2018 n. 6 della Consulta.

Palesemente inammissibili, dunque, in quanto diretti a sottoporre a queste Sezioni Unite errores in iudicando, il loro contenuto, specificamente tramite il secondo motivo, è stato consapevolmente orientato verso il perseguimento di un intervento della CGUE mediante rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, non disposto dal Consiglio di Stato, sulla scia di S.U. ord. 19598/2020.

Come già si è visto, nelle more del giudizio la Corte di Lussemburgo non ha aperto la strada prospettata da quest'ultima ordinanza, così che la causa Randstad si è conclusa con S.U. od. 25503/2022, di cui è opportuno ripetere l'insegnamento ut supra riportato: "L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.".

7. La ricorrente ha tentato di "aggiornare" la propria posizione nella memoria di cui sopra si è ampiamente illustrato il contenuto.

È del tutto evidente che, subito dopo l'intervento della CGUE, sarebbe assolutamente improprio chiederle una sorta di correzione in base all'asserto che essa non avrebbe risposto in modo completo.

D'altronde, si tratterebbe ancora, in ultima analisi, di perseguire un terzo grado di cognizione quantomeno di legittimità dopo la emissione di definitiva pronuncia - tranne per la giurisdizione - da parte del Consiglio di Stato, in contrasto con l'interpretazione, ormai consolidata a seguito di quanto affermai:o nella sentenza n.6/2018 della Corte Costituzionale, per cui l'intervento di queste Sezioni Unite è da intendersi stricto sensu, ovvero letteralmente limitato ai "so/i motivi inerenti alla giurisdizione" ex articolo 111, ottavo comma, Cost.Tale norma fondamentale non è aggirabile mediante l'articolo 267 TFUE, del che in effetti si mostra consapevole la stessa ricorrente allorquando richiama la non massimata S.U. ord. 26 settembre 2022 n. 28021, la quale, pur trattando questione di giurisdizione contabile, evoca nella parte finale proprio la vicenda giuridica Randstad traendone le evidenti conseguenze.

8. Anche anteriormente alla Randstad, comunque, queste Sezioni Unite si sono chiaramente espresse in senso contrario al rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE quale strumento di cognizione che consenta al giudice del riparto di entrare, pur indirettamente, negli eventuali errores in iudicando di un giudice speciale apicale.

In particolare, limitandosi ai massimiati arresti recenziori, è il caso di ricordare S.U. ord. 28 luglio 2021 n. 2164:L (per cui non è sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con cui il Consiglio di Stato esclude la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla C:GUE, perché tale decisione non incide sulla competenza della CGUE sull'accertamento della validità degli atti unionali) e soprattutto l'ancor più recente, e pienamente condivisibile per la sua interpretazione sistemica anche interna, S.U. ord. 24 gennaio 2022 n. 1996, la quale afferma che la non sindacabilità da parte di queste Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma, Cost. delle violazioni del diritto unionale e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze degli organi di vertice delle magistrature speciali (in quella causa, del Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto UE, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, perché correttamente ispirato all'esigenza di limitare le impugnazioni, essendo altresì conforme ai principi del giusto processo e idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto in conto che ai singoli Stati è rimessa all'identificazione degli strumenti processuali finalizzati ad assicurare tutela ai diritti riconosciuti dalla Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA] intende dare piena continuità a tale giurisprudenza, in sostanza confermata anche da tutta la vicenda giuridica Randstad, non emergendo dalle argomentazioni inserite dalla ricorrente nella memoria (che costituisce una sorta di secondo ricorso, in effetti) alcuna ragione per discostarsene, la stessa ricorrente d'altronde avendo espressamente riconosciuto la possibilità di avvalersi degli strumenti indicati nella sentenza Randstad dalla CGUE e dichiarato quindi di riservarsi al riguardo.

9. In conclusione, in quanto diretto in tutti i suoi motivi e nelle sue istanze ex articolo 267 TFUE a travalicare i confini della cognizione del giudice di riparto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione alle controparti controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presuppost9er il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo,, /2,(.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di C 8000 oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge per la Regione Toscana, in un totale di C 8000 oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge per [OSCURATO:SOCIETA]. e in un totale di C 8000 oltre a spese prenotate a debito per il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31643-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 130RA; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], ISPRA - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARPAT - [OSCURATO:PERSONA] DELLA TOSCANA; - intimati - avverso la sentenza n. 3575/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 07/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La vicenda storica e giuridica è complessa, per cui occorre riassumerla nella seguente sintesi. [OSCURATO:SOCIETA]. subentrò dal 29 dicembre 1992 a uva S.p.A. nella gestione di uno stabilimento siderurgico a Piombino. Con decreto del 21 dicembre 2012 il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] ammise [OSCURATO:SOCIETA]. all'amministrazione straordinaria. Il 30 giugno 2015 la proprietà dello stabilimento di Piombino e la titolarità delle connesse concessioni demaniali furono trasferite ad [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che avviarono il procedimento di cui all'articolo 252 bis d.lgs. 152/2006 subentrando nella gestione di tutte le relative attività industriali. Il sito produttivo di Piombino fin dal 1998 era stato incluso tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'articolo 1, quarto comma, lettera h), I. 426/1998. Pertanto il Ministero dell'Ambiente, oggi Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (MITE), avviò un complesso procedimento amministrativo riguardante il risanamento. Negli anni 2014-2015 fu disposta una ripartizione degli adempimenti necessari per eseguire gli interventi parzialmente a carico della parte pubblica ([OSCURATO:SOCIETA].) e parzialmente a carico della parte privata ([OSCURATO:SOCIETA].), entrambe coinvolte. [OSCURATO:PERSONA], poi, emise una serie di decreti per ordinare a [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e a [OSCURATO:SOCIETA]. (società incorporante le precedenti proprietarie del sito) di provvedere agli interventi di bonifica ai sensi del d.lgs. 152/2006, parte IV, titolo [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. propose pertanto al Tar della Toscana un ricorso - registrato come n. 1308/2016 R.G. - perché i provvedimenti della Regione Toscana fossero dichiarati illegittimi; ricorse anche [OSCURATO:SOCIETA], il cui ricorso fu registrato come n. 1270/2016 R.G. Riuniti i ricorsi, con sentenza del 4 maggio 2017 n. 641 il Tar annullò i decreti per difetto di competenza della Regione Toscana. MITE propose due ricorsi in appello - poi riuniti - davanti al Consiglio di Stato, adducendo violazione degli articoli 252, quarto comma, e 244 d.lgs. 152/2006. [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]. si costituirono resistendo e riproponendo comunque i motivi che avevano versato nei ricorsi originari e che erano stati assorbiti dalla dichiarazione di difetto di competenza. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 7 maggio 2021 n. 3575, accolse l'appello e annullò la sentenza del Tar, ritenendo la Regione Toscana competente a emettere gli atti impugnati (cioè a individuare i responsabili dell'inquinamento e a imporre loro gli interventi di bonifica e messa in sicurezza cui li obbliga la legge) e per quanto qui interessa esaminando gli ulteriori motivi del ricorso [OSCURATO:SOCIETA], tutti respingendoli tranne il quarto, attinente al riparto interno delle responsabilità tra i due soggetti ritenuti responsabili dell'inquinamento, cioè [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA].; rigettò pure istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. ha proposto ricorso "per motivi inerenti la giurisdizione", illustrato poi anche con memoria. Si sono difesi con rispettivi controricorsi la Regione Toscana, [OSCURATO:SOCIETA]. - la quale ha depositato pure memoria - e, unitamente, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. In data 31 ottobre 2022 la ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell'adunanza del 13 dicembre 2022 al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, che ne ha deferito la decisione a questo Collegio con provvedimento del 3 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'istanza di rinvio non merita accoglimento per quanto si verrà ora a osservare in ordine al contenuto del ricorso e della relativa memoria. Il ricorso premette affermando che, alla luce di S.U. ord. 18 settembre 2020 n. 19598, deve intendersi in modo evolutivo il concetto di giurisdizione, il controllo dei suoi limiti esterni includendo i casi di "radicale stravolgimento" delle norme, interne o unionali, così da "ridondare in denegata giustizia", potendo pertanto queste Sezioni Unite della Suprema Corte, davanti alle quali sia stata impugnata pronuncia del Consiglio di Stato, disporre ex articolo 267 TFUE il rinvio pregiudiziale alla CGUE erroneamente omesso dal Consiglio di Stato. Potrebbero quindi queste Sezioni Unite esaminare nel merito se è stata denunciata violazione dell'obbligo di rinvio e disporre direttamente il rinvio stesso, per accertare l'esatta interpretazione del diritto unionale e dunque la compatibilità con esso della sentenza impugnata. Dal rinvio pregiudiziale effettuato da S.U. ord. 18 settembre 2020 n. 19598 (di cui il ricorso trascrive i quesiti) osserva la ricorrente che è derivata la pendente (quando fu depositato ricorso) causa C- 497/20, Randstad Italia. 2. Seguono, dopo questo inquadramento interpretativo, i due motivi del ricorso.2.1 Il primo motivo, inerente alla giurisdizione sotto il profilo del difetto o dell'eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato per aver applicato "un'interpretazione confliggente con il diritto UE e con le sentenze della Corte di Giustizia", denuncia violazione e/o falsa interpretazione e applicazione "dei principi chi inquina paga, di prevenzione e responsabilità, di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, e dei danni causati all'ambiente", nonché violazione della direttiva 2004/35/UE del 21 aprile 2004. Il tutto in relazione agli articoli 110 :.p.a., 362, primo comma, c.p.c. e 111, ottavo comma, Cost.Il presente motivo viene ampiamente illustrato nelle pagine da 32 a 44 del ricorso. 2.2 Il secondo motivo, inerente alla giurisdizione sotto il profilo del difetto o dell'eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato "omesso immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto", denuncia violazione e/o falsa interpretazione e applicazione "dei principi chi inquina paga, di prevenzione e responsabilità, di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, e dei danni causati all'ambiente", violazione della direttiva 2004/35/UE del 21 aprile 2004 nonché violazione dell'articolo 267 TFUE e delle tassative condizioni indicate dalla Corte di Giustizia nella sentenza 6 ottobre 1982, Ci/fit, per l'omissione del rinvio pregiudiziale a essa. Il tutto in relazione agli articoli 110 c.p.a., 362, primo comma, c.p.c. e 111, ottavo comma, Cost.Il motivo è illustrato nelle pagine 44-49 del ricorso e perviene, asserendo che in tal modo si applicano i principi indicati dalla Corte di Giustizia e da S.U. ord. 18598/2020, a chiedere di rimettere alla Corte di Giustizia tre ampie questioni interpretative, riportate nelle pagine da 47 a 49 del ricorso stesso. 3. Nelle more del giudizio la Corte di Lussemburgo, in grande sezione, ha deciso sul rinvio operato da S.U. ord. 18598/2020 con sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad, in C-497/20, alla quale ha fatto seguito, decidendo la causa che aveva suscitato il rinvio, S.U. ord. 30 agosto 2022 n. 25503, correttamente massimata come segue: "L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere c_flurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ,npotesi estranea al K‘Ì perimetro del sindacato per motivi inerenti alia giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.". 4. La ricorrente ha depositato un'ampia memoria. 4.1 In essa anzitutto insiste per l'accoglimento dell'istanza di rinvio della presente adunanza del 13 dicembre 2022, che troverebbe fondamento sulla pendenza di due altri giudizi in questa Suprema Corte: la causa n. 33686/2018 R.G. presente nella Prima Sezione Civile, riguardante domanda di ammissione al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. avanzata nel 2013 dal Ministero di Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare per un preteso credito prededucibile di 447,8 milioni di euro per risarcimento di danno ambientale in due SIN, Trieste e Piombino; la causa n. 31643/2021 R.G. pendente davanti a queste Sezioni Unite, che sarebbe la prosecuzione di giudizio davanti al giudice amministrativo per l'annullamento di provvedimenti con cui la Regione Toscana ha ordinato a [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e a [OSCURATO:SOCIETA]. la concreta esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica. L'oggetto sostanziale di tali giudizi - argomenta la ricorrente - coinciderebbe con il giudizio in atto, per cui in difetto di riunione sussisterebbe rischio di giudicati confliggenti. 4.2 Oltre a ciò, nella memoria la ricorrente osserva quanto segue sul contenuto del ricorso in esame. 4.2.1 S.U. ord. 19598/2020 aveva ritenuto, proponendo due corrispondenti motivi di rinvio pregiudiziale alla CGUE, che il diritto unionale e i principi indicati proprio dalla CGUE contrastassero con la normativa interna italiana precludente il ricorso per cassazion avverso sentenza del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione sotto il profilo del difetto di potere giurisdizionale nel caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato fosse stata adottata: A) violando il diritto unionale come interpretato dalla CGUE; B) in cause riguardanti questioni concernenti l'applicazione del diritto unionale, omettendo immotivatamente il rinvio ex articolo 267 TFUE quando mancano le condizioni, di stretta interpretazione, indicate tassativamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dalla sentenza Cilfit in poi, che consentono al giudice nazionale di derogare all'obbligo del rinvio pregiucliziale. 4.2.2 La Corte di Lussemburgo ha deciso con la sentenza 21 dicembre 2021 sopra richiamata, ma ad avviso della ricorrente avrebbe esaminato solo la prima delle due questioni. Sulla prima questione la CGUE ha ribadito che per il primato del diritto unionale sul diritto interno i giudici nazionali devono disapplicare quest'ultimo, anche costituzionale, se appunto viola il diritto unionale. La Corte di Giustizia ha poi riconosciuto che il diritto processuale italiano non rende impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto unionale nel settore del diritto amministrativo laddove il Consiglio di Stato è giudice di ultima istanza, e ha affermato che, qualora il Consiglio di Stato dia luogo ad un giudicato contrastante con il diritto unionale, sussistono per il privato ricorrente sono i due seguenti rimedi: 1) la Commissione europea può proporre ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE avverso lo S1:ato membro; 2) il singolo può far valere la responsabilità di tale Stato membro se soddisfa le condizioni riguardanti il "carattere sufficientemente qualificato della violazione" e l'esistenza di un nesso causale diretto da tale violazione e il danno subito. 4.2.3 Queste soluzioni, che la ricorrente si riserva comunque di utilizzare, sarebbero peraltro a suo avviso "deludenti", perché non impedirebbero la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrari al diritto unionale (come avrebbe di recente riconosciuto proprio il Consiglio di Stato con sentenza 18 marzo 2021 n. 9327) e non darebbero efficiente tutela ai diritti di mal:rice unionale del singolo. Sarebbe pertanto "quantomeno opinabile" che le due soluzioni indicate dalla Corte di Lussemburgo garantiscano l'effettività dei diritti, cioè "non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione" come afferma la stessa sentenza Randstad. Non apparendo quest'ultima "convincente", dunque, si chiede un ulteriore rinvio della questione alla CGUE almeno sul principio di effettività. 4.2.4 Inoltre il Consiglio di Stato nel caso in esame avrebbe interpretato l'individuazione dei responsabili dell'inquinamento in contrasto con il principio "chi inquina paga". Si chiede, pertanto, ferme le istanze di rimessione già presenti nel ricorso, quale integrazione, una ulteriore questione (formulata nelle pagine 10-11 della memoria, cui si rimanda) sull'effettività della tutela giurisdizionale, non essendo adeguati i rimedi riconosciuti dalla sentenza Randstad. 4.2.5 Si sostiene, poi, che sulla questione pregiudiziale sopra riportata sub B) sottopostale dall'ordinanza n. 19598/2020 di queste Sezioni Unite la CGUE non si sarebbe in realtà pronunciata, e si chiede pertanto di riproporgliela, pur riconoscendo che frattanto queste Sezioni Unite hanno emesso pronunce che disattendono le impugnazioni avverso le sentenze del Consiglio di Stato fondate sull'omesso rinvio ex articolo 267 TFUE (si cita in particolare S.U. 26 settembre 2022 n. 28021), ma argomentando per superare ciò, e proponendo a pagina 15 della memoria il quesito da sottoporre. Si illustra infine ulteriormente la fondatezza del primo motivo del ricorso - per contrasto all'interpretazione del Consiglio di Stato con i principi dettati dalla CGUE sul diritto unionale, in particolare con il principio "chi inquina paga" - e sul secondo motivo, ribadendone la prospettazione, e si conclude insistendo per il rinvio dell'adunanza del 13 dicembre 2022 in riferimento peraltro soltanto alla causa pendente davanti alla Prima Sezione Civile di questa Suprema Corte. 5. In ordine alla istanza di rinvio, essa manifestamente non è accoglibile, in quanto, qualora venisse accolta, si supererebbe la durata ragionevole del processo di questo grado - che è stato avviato nel 2021 -, né d'altronde sussiste nella causa pendente davanti alla Prima Sezione Civile alcuna effettiva incidenza sul contenuto, strettamente giurisdizionale, di quella in esame. Anche qualora si volesse rapportare il richiesto rinvio all'ulteriore pendenza davanti a queste Sezioni Unite indicata nella istanza e poi nella parte motivazionale della memoria, non si ravvisa alcuna ragione logica, prima ancora che giuridica, per rallentare il raggiungimento della decisione nella presente causa, che, come ora si esporrà, a seguito della sopravvenuta sentenza Randstad della CGUE e tenuta ancor più in conto la sussistenza cL recenti e specifici arresti di queste Sezioni Unite sul tema del rinvio ex articolo 267 TFUE, è di quanto mai evidente soluzione. 6. Invero, entrambi i motivi presentati nel ricorso perseguono una espansione del potere di riparto attribuito a questa Suprema Corte: la classica interpretazione evolutiva dell'articolo 111, ottavo comma, Cost., che è già stata negata in modo inequivoco dalla ben nota sentenza 24 gennaio 2018 n. 6 della Consulta. Palesemente inammissibili, dunque, in quanto diretti a sottoporre a queste Sezioni Unite errores in iudicando, il loro contenuto, specificamente tramite il secondo motivo, è stato consapevolmente orientato verso il perseguimento di un intervento della CGUE mediante rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE, non disposto dal Consiglio di Stato, sulla scia di S.U. ord. 19598/2020. Come già si è visto, nelle more del giudizio la Corte di Lussemburgo non ha aperto la strada prospettata da quest'ultima ordinanza, così che la causa Randstad si è conclusa con S.U. od. 25503/2022, di cui è opportuno ripetere l'insegnamento ut supra riportato: "L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.". 7. La ricorrente ha tentato di "aggiornare" la propria posizione nella memoria di cui sopra si è ampiamente illustrato il contenuto. È del tutto evidente che, subito dopo l'intervento della CGUE, sarebbe assolutamente improprio chiederle una sorta di correzione in base all'asserto che essa non avrebbe risposto in modo completo. D'altronde, si tratterebbe ancora, in ultima analisi, di perseguire un terzo grado di cognizione quantomeno di legittimità dopo la emissione di definitiva pronuncia - tranne per la giurisdizione - da parte del Consiglio di Stato, in contrasto con l'interpretazione, ormai consolidata a seguito di quanto affermai:o nella sentenza n.6/2018 della Corte Costituzionale, per cui l'intervento di queste Sezioni Unite è da intendersi stricto sensu, ovvero letteralmente limitato ai "so/i motivi inerenti alla giurisdizione" ex articolo 111, ottavo comma, Cost.Tale norma fondamentale non è aggirabile mediante l'articolo 267 TFUE, del che in effetti si mostra consapevole la stessa ricorrente allorquando richiama la non massimata S.U. ord. 26 settembre 2022 n. 28021, la quale, pur trattando questione di giurisdizione contabile, evoca nella parte finale proprio la vicenda giuridica Randstad traendone le evidenti conseguenze. 8. Anche anteriormente alla Randstad, comunque, queste Sezioni Unite si sono chiaramente espresse in senso contrario al rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE quale strumento di cognizione che consenta al giudice del riparto di entrare, pur indirettamente, negli eventuali errores in iudicando di un giudice speciale apicale. In particolare, limitandosi ai massimiati arresti recenziori, è il caso di ricordare S.U. ord. 28 luglio 2021 n. 2164:L (per cui non è sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con cui il Consiglio di Stato esclude la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla C:GUE, perché tale decisione non incide sulla competenza della CGUE sull'accertamento della validità degli atti unionali) e soprattutto l'ancor più recente, e pienamente condivisibile per la sua interpretazione sistemica anche interna, S.U. ord. 24 gennaio 2022 n. 1996, la quale afferma che la non sindacabilità da parte di queste Sezioni Unite ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma, Cost. delle violazioni del diritto unionale e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze degli organi di vertice delle magistrature speciali (in quella causa, del Consiglio di Stato) è compatibile con il diritto UE, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, perché correttamente ispirato all'esigenza di limitare le impugnazioni, essendo altresì conforme ai principi del giusto processo e idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto in conto che ai singoli Stati è rimessa all'identificazione degli strumenti processuali finalizzati ad assicurare tutela ai diritti riconosciuti dalla Unione Europea. [OSCURATO:PERSONA] intende dare piena continuità a tale giurisprudenza, in sostanza confermata anche da tutta la vicenda giuridica Randstad, non emergendo dalle argomentazioni inserite dalla ricorrente nella memoria (che costituisce una sorta di secondo ricorso, in effetti) alcuna ragione per discostarsene, la stessa ricorrente d'altronde avendo espressamente riconosciuto la possibilità di avvalersi degli strumenti indicati nella sentenza Randstad dalla CGUE e dichiarato quindi di riservarsi al riguardo. 9. In conclusione, in quanto diretto in tutti i suoi motivi e nelle sue istanze ex articolo 267 TFUE a travalicare i confini della cognizione del giudice di riparto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione alle controparti controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presuppost9er il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo,, /2,(. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di C 8000 oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge per la Regione Toscana, in un totale di C 8000 oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge per [OSCURATO:SOCIETA]. e in un totale di C 8000 oltre a spese prenotate a debito per il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero de
Sentenza Cassazione n. 00916/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris