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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21792/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 novembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di rapina in concorso, uno consumato e l'altro tentato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del Cecere, che contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, alla luce del significativo disvalore delle aggravanti e della recidiva (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); ritenuto, peraltro, che la natura della recidiva (contestata come reiterata, specifica ed infaquinquennale) non consentiva un giudizio di bilanciamento in termini più favorevoli, a motivo di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Cocchiaro, che lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta essere stato rinunciato in sede di appello e non può, dunque, essere dedotto in questa sede, stante la previsione di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006); Osservato che la seconda doglianza dedotta dal Cocchiaro, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, essendo state le attenuanti in questione già concesse all'imputato dal primo giudice, che ha anche ritenuto congrua la pena, comunque inferiore alla media edittale, ciò che rende insindacabile la motivazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 novembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di rapina in concorso, uno consumato e l'altro tentato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del Cecere, che contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 della sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali la soluzione dell'equivalenza fosse la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, alla luce del significativo disvalore delle aggravanti e della recidiva (sul punto, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); ritenuto, peraltro, che la natura della recidiva (contestata come reiterata, specifica ed infaquinquennale) non consentiva un giudizio di bilanciamento in termini più favorevoli, a motivo di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 69 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Cocchiaro, che lamenta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta essere stato rinunciato in sede di appello e non può, dunque, essere dedotto in questa sede, stante la previsione di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006); Osservato che la seconda doglianza dedotta dal Cocchiaro, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, essendo state le attenuanti in questione già concesse all'imputato dal primo giudice, che ha anche ritenuto congrua la pena, comunque inferiore alla media edittale, ciò che rende insindacabile la motivazione; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
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