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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03214/2024

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 34013/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].,difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA].p.a.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1510/2019 del 4/04/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la condanna al pagamento di € 160.000 a saldo del corrispettivo del contratto di appalto per la trasfor- mazione in laboratorio di un’areadi mq 240 e la realizzazione di 5 apparta- menti.

Il giudizio di primo grado si concludeva nel 2017 con il rigetto della domanda dell’attore e con la condanna di questi al pagamento di € 20.140 2di 3 – 34013/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. in accoglimento della riconvenzionale risarcitoria per vizi, difetti e mancata esecuzione di alcune delle opere.

Motivo portante del rigetto era una dichia- razione del 16/2/2006 -la cui provenienza dall’attore veniva confermata da una perizia grafologica -con la quale egli rinunciava all'incarico, dichiarando di non essere in grado di portare a termine i lavori e riconoscendo che, con l'erogazione dell'ultimo pagamento ivi indicato, nulla aveva a pretendere per le opere eseguite.

La Corte di appello ha confermato integralmente il dispositivo, ma ha appoggiatoil rigetto della domanda dell’attore sulla tar- dività del disconoscimento della scrittura del febbraio 2006 e non sugli esiti della perizia grafologica a lui sfavorevoli.

Ricorre in cassazione l’appaltatore attore con due motivi, illustrati da me- moria.

Resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.

Ragioni della decisione

1. –Con il primo motivo (p. 8) l’appaltatore denuncia ex art. 112 c.p.c. per ultrapetizione che la Corte di appello abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di tardività del disconoscimento della sottoscrizione apparentemente da lui apposta sul contratto di appalto del novembre 2004 e sulla rinuncia a pro- seguire i lavori del febbraio 2006.

Il secondo motivo (p. 11) denuncia la violazione degli artt. 112, 214 e 215 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello con cui l’appaltatore lamentava che la perizia grafologica fosse stata disposta su documentiprodotti in copia anziché in originale.

2. – La sentenza impugnata argomenta che il primo motivo di appello (sostanzialmente corrispondente al secondo motivo di ricorso) muove dall’erroneo presupposto che il disconoscimento delle sottoscrizioni sia stato tempestivo.

In realtà la sottoscrizione del contratto di appalto è stata disco- nosciuta solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., mentre della scrittura del febbraio 2006 dapprima è stato negato solamente il carattere confessorio quanto alla rinuncia al corrispettivo di cui è causa, mentre la sottoscrizione è stata disconosciuta solo successivamente, con una memoria 3di 3 – 34013/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. integrativa.

Trattandosi di disconoscimento tardivo, correttamente il Tribu- nale ha posto i documenti a fondamento della propria decisione.

Resta così superata anche l’ulteriore censura fondata sull’inattendibilità della consu- lenza grafologica in quanto condotta su copie.Fin qui la motivazione della Corte di appello.

3. –Il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito.

Nel confermare il dispositivo della pronuncia di primo grado, la Corte di appello neha mutato la ratio decidendi, che in primo grado era stata ap- poggiataall’esito della perizia grafologica, a ppoggiandola alla tardività del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’appaltatore att ore.

Se- nonché la tardività risulta essere stat a illegittimamente rilevata d’ufficio, nonostante la rinuncia implicita della committente convenuta (che in effetti nel controricorso non obietta di avere lei eccepito la tardività del discono- scimento).Infatti, l'eccezione di tardività ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documentoed è l’unica ad avere interesse a valu- tare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza ( cfr. Cass.9690/2023, 23636/2019).

È accolto il primo motivodi ricorso, è assorbito i l secondo motivo, è cas- sata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e d è rinvi ata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 34013/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].,difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA].p.a.; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1510/2019 del 4/04/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la condanna al pagamento di € 160.000 a saldo del corrispettivo del contratto di appalto per la trasfor- mazione in laboratorio di un’areadi mq 240 e la realizzazione di 5 apparta- menti. Il giudizio di primo grado si concludeva nel 2017 con il rigetto della domanda dell’attore e con la condanna di questi al pagamento di € 20.140 2di 3 – 34013/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. in accoglimento della riconvenzionale risarcitoria per vizi, difetti e mancata esecuzione di alcune delle opere. Motivo portante del rigetto era una dichia- razione del 16/2/2006 -la cui provenienza dall’attore veniva confermata da una perizia grafologica -con la quale egli rinunciava all'incarico, dichiarando di non essere in grado di portare a termine i lavori e riconoscendo che, con l'erogazione dell'ultimo pagamento ivi indicato, nulla aveva a pretendere per le opere eseguite. La Corte di appello ha confermato integralmente il dispositivo, ma ha appoggiatoil rigetto della domanda dell’attore sulla tar- dività del disconoscimento della scrittura del febbraio 2006 e non sugli esiti della perizia grafologica a lui sfavorevoli. Ricorre in cassazione l’appaltatore attore con due motivi, illustrati da me- moria. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo (p. 8) l’appaltatore denuncia ex art. 112 c.p.c. per ultrapetizione che la Corte di appello abbia rilevato d’ufficio l’eccezione di tardività del disconoscimento della sottoscrizione apparentemente da lui apposta sul contratto di appalto del novembre 2004 e sulla rinuncia a pro- seguire i lavori del febbraio 2006. Il secondo motivo (p. 11) denuncia la violazione degli artt. 112, 214 e 215 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello con cui l’appaltatore lamentava che la perizia grafologica fosse stata disposta su documentiprodotti in copia anziché in originale. 2. – La sentenza impugnata argomenta che il primo motivo di appello (sostanzialmente corrispondente al secondo motivo di ricorso) muove dall’erroneo presupposto che il disconoscimento delle sottoscrizioni sia stato tempestivo. In realtà la sottoscrizione del contratto di appalto è stata disco- nosciuta solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., mentre della scrittura del febbraio 2006 dapprima è stato negato solamente il carattere confessorio quanto alla rinuncia al corrispettivo di cui è causa, mentre la sottoscrizione è stata disconosciuta solo successivamente, con una memoria 3di 3 – 34013/2019 – 2 – 18 / 01 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. integrativa. Trattandosi di disconoscimento tardivo, correttamente il Tribu- nale ha posto i documenti a fondamento della propria decisione. Resta così superata anche l’ulteriore censura fondata sull’inattendibilità della consu- lenza grafologica in quanto condotta su copie.Fin qui la motivazione della Corte di appello. 3. –Il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito. Nel confermare il dispositivo della pronuncia di primo grado, la Corte di appello neha mutato la ratio decidendi, che in primo grado era stata ap- poggiataall’esito della perizia grafologica, a ppoggiandola alla tardività del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’appaltatore att ore. Se- nonché la tardività risulta essere stat a illegittimamente rilevata d’ufficio, nonostante la rinuncia implicita della committente convenuta (che in effetti nel controricorso non obietta di avere lei eccepito la tardività del discono- scimento).Infatti, l'eccezione di tardività ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. del disconoscimento della scrittura privata è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documentoed è l’unica ad avere interesse a valu- tare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza ( cfr. Cass.9690/2023, 23636/2019). È accolto il primo motivodi ricorso, è assorbito i l secondo motivo, è cas- sata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e d è rinvi ata la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, a