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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 36779/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Rimini; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Rimini applicava al ricorrente la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo altresì la confisca di quanto in sequestro.

2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, lamenta il vizio di motivazione sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza di elementi idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari sequestrati.

Si rappresenta, infatti, che il provvedimento ablativo era stato compiutamente motivato solo con riguardo alla sostanza stupefacente e al materiale necessario al confezionamento, avendo il giudice omesso di indicare alcunché in ordine al pertinenzialità dei telefoni cellulari rispetto alla condotta delittuosa.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la consolidata giurisprudenza secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Peraltro, nel caso di specie il giudice di merito ha ampiamente motivato ed esposto i plurimi elementi a carico dell'imputato, sicchè la doglianza è totalmente destituita di fondamento.

3. Va accolto, invece, il secondo motivo di ricorso concernente la disposta confisca dei telefoni cellulari confiscati al ricorrente.

Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice offre una congrua motivazione circa la confisca dello stupefacente, del materiale destinato al confezionamento, nonché del denaro provento del reato.

Alcunché si dice in ordine alla confisca dei cellulari che, invero, non vengono neppure specificamente elencati tra i beni oggetto della confisca, essendosi limitato il giudicate a disporre la confisca, oltre delle cose nominativamente elencate, anche "di tutto quanto in sequestro", in tal modo estendendo il vincolo, diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria del Procuratore generale, anche ai cellulari.

Né può dubitarsi dell'avvenuto sequestro dei suddetti cellulari, essendo espressamente indicati nel verbale del 14 febbraio 2022.

Alla luce di quanto detto, si rende necessario l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari, dovendo il giudice del rinvio provvedere a verificare l'esistenza del nesso di pertinenzialità con il reato contestato e, in caso di esito negativo, disporre la restituzione dei suddetti cellulari.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.

Così deciso il 14 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Rimini; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Rimini applicava al ricorrente la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disponendo altresì la confisca di quanto in sequestro. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta il vizio di motivazione sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza di elementi idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari sequestrati. Si rappresenta, infatti, che il provvedimento ablativo era stato compiutamente motivato solo con riguardo alla sostanza stupefacente e al materiale necessario al confezionamento, avendo il giudice omesso di indicare alcunché in ordine al pertinenzialità dei telefoni cellulari rispetto alla condotta delittuosa. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la consolidata giurisprudenza secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Peraltro, nel caso di specie il giudice di merito ha ampiamente motivato ed esposto i plurimi elementi a carico dell'imputato, sicchè la doglianza è totalmente destituita di fondamento. 3. Va accolto, invece, il secondo motivo di ricorso concernente la disposta confisca dei telefoni cellulari confiscati al ricorrente. Nella sentenza impugnata, infatti, il giudice offre una congrua motivazione circa la confisca dello stupefacente, del materiale destinato al confezionamento, nonché del denaro provento del reato. Alcunché si dice in ordine alla confisca dei cellulari che, invero, non vengono neppure specificamente elencati tra i beni oggetto della confisca, essendosi limitato il giudicate a disporre la confisca, oltre delle cose nominativamente elencate, anche "di tutto quanto in sequestro", in tal modo estendendo il vincolo, diversamente da quanto sostenuto nella requisitoria del Procuratore generale, anche ai cellulari. Né può dubitarsi dell'avvenuto sequestro dei suddetti cellulari, essendo espressamente indicati nel verbale del 14 febbraio 2022. Alla luce di quanto detto, si rende necessario l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca dei telefoni cellulari, dovendo il giudice del rinvio provvedere a verificare l'esistenza del nesso di pertinenzialità con il reato contestato e, in caso di esito negativo, disporre la restituzione dei suddetti cellulari. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso il 14 settembre 2022
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