CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 20138/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18799/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 377/2019 depositata il 14/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il fabbricato in condominio tra le partisubiva danni a seguito d i un terremoto. L'usufruttuaria di un'unità immobiliare faceva quindi eseguire lavori di rifacimento del tetto e del muro portante internoe agiva per il rimborso pro quota delle spese, pari a € 7.087,50. Gli altri comproprietari contestavano il carattere urgente e indifferibile dei lavori, la loro unilateralità e la non conformità alla normativa antisismica. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello confermavala decisione. Ricorrono in cassazione i convenuti con un unico motivo illustrato da memoria. Resistel’attrice con controricorso. L’altro comproprietario convenuto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto invece intimato. [OSCURATO:PERSONA] Il motivodi ricorso denuncia la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c. I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese affrontate da un condomino per lavori su parti comuni in difetto dei requisiti di urgenza e indifferibilità richiesti dall'art. 1134 c.c., e senza che fosse stata provata l'inerzia degli altri partecipanti alla comunione. Deducevano in particolare che i lavori erano stati eseguiti a distanza di 29 mesi dal sisma e che le testimonianze raccolte non confermavano la necessità di interventi urgenti. Il motivo è rigettato. Alla stregua di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 27106/2021, 14326/2017, 4634/2001) in tema di rimborso ex art. 1134 c.c.,le spese sostenute autonomamente da un singolo condomino sono rimborsabili solo se rivestono carattere di urgenza effettiva, intesa come necessità di eseguire l’intervento in modo indifferibile per evitare un possibile danno alla cosa comune, a sé o a terzi. L a motivazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza o meno dell’urgenza è valutazione di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivata. Orbene, la Corte territoriale ha accertato che esisteva un pericolo di crollo (sebbene non immediato) e una condizione delle strutture danneggiatetale da non garantire la sicurezza nella abitabilità degli ambienti. In ciò la Corte ha valutato adeguatamente le criticità segnalate dal c.t.u. e conferma te anche dai tecnici di parte. Si sottrae fondamentalmente a censura in questa sede anche la valutazione che priva del carattere di decisività in senso negativo il divario temporale tra il sisma e l'esecuzione dei lavori . Infatti la sentenza osserva plausibilmente che il tempo trascorso dal sisma non esclude di per sé l’urgenza, giacché tale ritardo poteva dipendere da fattori estranei alla natura urgente dell’intervento, come la disponibilità economica o la tempistica del finanziamento. In definitiva, l’apparente denuncia di errori di diritto veicola in realtà una richiesta di rivalutazione di risultanze istruttorie (v. tra le tante Cass. 3340/2019sul vizio di violazione di norme di diritto). Il ricorso èdunque rigettato con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00oltre a € 200,00 per esborsi, alle spese gene - rali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ