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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37174/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 giugno 2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Catania in data 29 ottobre 2013, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], avendo cambiato il proprio domicilio in quello di Pedara senza preventiva autorizzazione, in data 3 dicembre 2012.

Computata la diminuente per il rito, con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale in relazione all'art.34 cod. proc. pen. .

Il ricorso censura la nullità della sentenza per l'incompatibilità verificatasi nel corso del giudizio di secondo grado, essendo stato il Collegio composto dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], stesso giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la parte che intenda rappresentare - nel corso del giudizio di merito - profili di incompatibilità o comunque pregiudizi alla imparzialità del giudice è tenuta a promuovere la procedura incidentale di ricusazione ai sensi dell'art.37 co.1 lett. a) cod.proc.pen. .

Ciò in ragione del fatto che, come autorevolmente precisato da Sez.

U n. 23122 del 27.1.2011, ric.

Tanzi nel sistema del codice di procedura penale né le incompatibilità predefinite dal legislatore nell'art. 34 cod. proc. pen. né, tantonneno, i motivi di astensione che possono dar luogo a ricusazione e quelli ulteriormente previsti in via autonoma per la ricusazione, costituiscono mai, di per sé, cause dirette di nullità della pronunzia del giudice che si trovi in una delle situazioni descritte, potendo le parti farle valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione della procedura degli artt. 37 e seguenti del codice di rito .

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 giugno 2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal Gip del Tribunale di Catania in data 29 ottobre 2013, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], avendo cambiato il proprio domicilio in quello di Pedara senza preventiva autorizzazione, in data 3 dicembre 2012. Computata la diminuente per il rito, con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge processuale in relazione all'art.34 cod. proc. pen. . Il ricorso censura la nullità della sentenza per l'incompatibilità verificatasi nel corso del giudizio di secondo grado, essendo stato il Collegio composto dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], stesso giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la parte che intenda rappresentare - nel corso del giudizio di merito - profili di incompatibilità o comunque pregiudizi alla imparzialità del giudice è tenuta a promuovere la procedura incidentale di ricusazione ai sensi dell'art.37 co.1 lett. a) cod.proc.pen. . Ciò in ragione del fatto che, come autorevolmente precisato da Sez. U n. 23122 del 27.1.2011, ric. Tanzi nel sistema del codice di procedura penale né le incompatibilità predefinite dal legislatore nell'art. 34 cod. proc. pen. né, tantonneno, i motivi di astensione che possono dar luogo a ricusazione e quelli ulteriormente previsti in via autonoma per la ricusazione, costituiscono mai, di per sé, cause dirette di nullità della pronunzia del giudice che si trovi in una delle situazioni descritte, potendo le parti farle valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione della procedura degli artt. 37 e seguenti del codice di rito . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 37174/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris