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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07233/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3511/2021 R.G. propostoVOLPE SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMILIANO VALENZA– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 959/2020depositata il 24/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 959/2020, pubblicata in data 24 giugno 2020 laCorte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione delle appellateAMAP SPA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo ex art. 702-bis c.p.c. del2 maggio 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, chiedendo di accertare laillegittimità sia della riduzione del 60% ex art. 4, comma 2, L.R.

Sicilian. 7/2011, dell'indennità percepita nella sua qualità di componente delConsiglio di amministrazione e Vicepresidente dell'Azienda [OSCURATO:PERSONA] SPAresistente, sia dell’ulteriore dimezzamento del 50% di detta indennità,ex artt. 82, D. Lgs. n. 267/2000, ed 1, commi 725 e 726, Legge n.296/2006, contestando il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] a procedere al recuperodelle somme, già oggetto di richiesta di diffida.Costituitisi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo avevadichiarato il difetto di legittimazione passiva delle due Amministrazioni,mentre aveva respinto nel merito la domanda proposta nei confronti diAMAP SPA.3.

La Corte d’appello di Palermo, nel disattendere il gravame diSERGIO VOLPE ha in primo luogo dichiarato manifestamente infondatala questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011 - dedotta dall’odierno ricorrente sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 42 Cost. – escludendo che venisse in rilievo unSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026profilo di conservazione di beni patrimoniali e richiamando i principi intema di coordinamento finanziario estrapolabili da numerose decisionidella Corte costituzionale.Ha ulteriormente osservato la Corte d’appello che, nella specie,l’odierno ricorrente – nella propria veste - aveva partecipato alla sedutadel Consiglio di amministrazione dell’odierna controricorrente, nelcorso della quale era stata ratificata la volontà espressa dall'Assembleadei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva deliberato la riduzionedel 60% dei compensi proprio in relazione all'art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011, senza impugnare né la delibera assembleare né ladelibera del Consiglio di amministrazione, le quali si erano peraltroconformate alla disciplina regionale che, a propria volta richiamava ladisciplina nazionale di cui alla Legge n. 296/2006, con valenzaprecettiva immediata.La Corte territoriale ha poi disatteso il motivo di gravame con ilquale l’odierno ricorrente sia contestava l’applicabilità dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia sia contestava chel’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011, nel rinviare alla Legge n.296/2006, avesse operato il recepimento del suddetto art. 82, D. Lgs.n. 267/2000.Ha infatti osservato la Corte territoriale che le previsioni inquestione non incidevano sull’assetto organizzativo degli Enti locali, masolo sulla disciplina di rapporti riconducibili nell’ambito di uno schemadi natura societaria, con conseguente applicabilità diretta sia dell’art.1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006 sia dell’art. 82, D. Lgs. n.267/2000 oltre che dell’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011,costituendo [OSCURATO:PERSONA] società in house di natura pubblicistica esottoposta al controllo e vigilanze dell’Ente locale.Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, richiamata la lettera dell’art. 4, comma2, L.R.

Sicilia n. 7/2011, ha disatteso l’ultima doglianza dell’odiernoricorrente, concludendo che la riduzione da tale previsione contemplataè del 60%, e non del 40%.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente:“violazione dell’art. 42 Cost. violazione dell'art. 36 Cost.violazione degli art. 3 e 97 Cost.eccesso di potere legislativo per violazione del principio dlragionevolezzaeccesso di potere legislativo per violazione del principio dl coerenza- violazione del principio di proporzionalitàviolazione del principio dell'affidamento e della certezza del dirittoviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione dell'art. 6 CEDUviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione art. 1 prot. 1 CEDU”Il ricorrente censura la decisione impugnata, invocando la garanziadi stabilità del rapporto contrattuale che, a suo dire, non consentirebbedi incidere con atti normativi su posizioni di acquisizione patrimonialegià verificatesi.Lamenta una lettura inadeguata, da parte della Corte di merito dellagiurisprudenza costituzionale, la quale, a dire del ricorrente, nonSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirebbe l’adozione di previsioni normative con incidenzaretroattiva su emolumenti già percepiti e quindi entrati a far parte dellaproprietà del ricorrente medesimo.Invoca, infine, i principi enunciati dalla giurisprudenza della CorteEDU.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2379 c.c.; 34 e 112 c.p.c.Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa richiama la partecipazione del ricorrente stesso alla delibera delConsiglio di amministrazione nel corso della quale era stata ratificatala volontà espressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA].Dopo aver evidenziato che la delibera del Consiglio si sostanziavain una mera “presa d’atto” della delibera dell’assemblea, il ricorrenteevidenzia che tale delibera non poteva comunque incidere sul periodopregresso; che doveva quindi considerarsi nulla per illiceitàdell’oggetto; che tale nullità è rilevabile d’ufficio.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente “illegittimità costituzionale del combinatodisposto degli artt. 4 L.R. 7/2011 e dei commi 725. 726. 727.

728. 729e 730 L. 296/2006 per violazione dell'art. 117 terzo e quarto comma.art. 118 e 119 Costituzione.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che:− non essendo configurabile un vincolo del Legislatore regionaledi adozione di un atto legislativo di mero recepimento delladisciplina nazionale, il legislatore regionale avrebbe conservatoun margine di autonomia legislativa senza che possa parlarsidi un "atto legislativo dovuto", come avrebbe invece opinato ladecisione impugnata;Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026− per contro, sarebbe stato proprio l’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilian. 7/2011 ad introdurre un regime più rigoroso rispetto aquello previsto dalla Legge. n. 296/2006, in tal modo fissandouna disciplina regionale più rigida rispetto a quella nazionale ecarente sul piano del bilanciamento tra esigenze dicontenimento della spesa e affidamento degli interessati;− tale disciplina verrebbe a violare il divieto di irretroattività enon potrebbe assumere a fondamento la Legge. n. 296/2006,in quanto quest’ultima si applicherebbe soltanto per gliincarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore;− per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.159/2008 dovrebbe in ogni caso ritenersi venuto meno ognivincolo per le Regioni di procedere al mero recepimento delladisciplina statale, “con conseguente netta insussistenza delpreteso carattere vincolato dell'atto legislativo regionale”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011.Si censura l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale deldisposto di cui all’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011 e cioè per averritenuto che la formulazione della previsione - “(…) a decorrere dal 1gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 percento” - stia ad indicare che la percentuale del 40% costituisce ilrisultato finale della riduzione e non – come dedotto dal ricorrente - lamisura della riduzione.2.

Il ricorso è, nel complesso dei suoi motivi, inammissibile.2.1.

Giova premettere, ad illustrazione preliminare del criterio conil quale verranno analizzati i motivi di ricorso, che la decisioneimpugnata viene a fondarsi su diverse ed autonome rationes decidendi,Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026la prima delle quali è costituita dall’osservazione per cui il ricorrente -partecipando alla seduta del Consiglio di amministrazione dell’odiernacontroricorrente nel corso della quale era stata ratificata la volontàespressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA] di operare lariduzione del 60% dei compensi, senza impugnare né la deliberaassembleare né la delibera del Consiglio di amministrazione - aveva intal modo ratificato la volontà assembleare, accettando direttamente lariduzione medesima.A tale primaria ratio ha poi fatto seguito l’ulteriore affermazione, daparte della Corte territoriale, dell’applicabilità alla fattispecie siadell’art. 1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006, sia dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia, sia, infine,dell’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011.Potendosi, quindi, rinvenire nella decisione impugnata almeno duerationes decidendi – tutte formalmente impugnate dal ricorrente –deve trovare applicazione il costante insegnamento di questa Corte,per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2.

Alla luce di tale premessa appare opportuno prendere le mossedall’esame del secondo motivo di ricorso, il quale viene a censurare laprima delle rationes decidendi precedentemente evidenziate.Il motivo, tuttavia, è inammissibile.Al di là della considerazione per cui il motivo di ricorso, limitandosia localizzare senza minimamente riprodurre – e quindi senza neppureconfrontarsi con il testo ed il relativo contenuto – delle delibere, si èsottratto all’onere di specificità dei motivi di ricorso dettato dall’art. 366c.p.c., va osservato che il merito del motivo – in ulteriore violazionedel medesimo onere – si limita a dedurre del tutto genericamentel’esistenza di un vizio di nullità delle delibere – sia dell’Assemblea siadel C.d.A. – senza in alcun modo argomentare le ragioni di tale illiceità.Quest’ultima, del resto, né potrebbe ravvisarsi nella meraintenzione di conformarsi ad un dato normativo in ipotesicostituzionalmente illegittimo - ben diversi essendo i presupposti dellafattispecie di illiceità dell’oggetto -; né potrebbe rinvenirsi nellaprevisione di retroattività degli effetti della delibera, fermo restandoche – come evidenziato in precedenza – la Corte territoriale haaccertato in fatto che il ricorrente aveva accettato la volontàassembleare, ben potendo con tale condotta disporre anche degliemolumenti pregressi.Neppure, infine, parte ricorrente potrebbe invocare – come invecefa – l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio della nullità.A tacere di ogni altra considerazione, infatti, si deve osservare chenella fattispecie verrebbe in rilievo il disposto di cui all’art. 2379, primocomma, c.c., il quale prevede la possibilità di impugnare la deliberanulla per illiceità dell’oggetto “entro tre anni dalla sua iscrizione odeposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, oSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se ladeliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”.Rilevato, allora, che la decisione impugnata ha evidenziato che taleimpugnazione non è stata proposta, senza che alcuna contestazionesia mossa sul punto dal ricorso, viene a trovare applicazione il principioenunciato da questa Corte, per cui il potere di rilievo d’ufficio dellanullità della delibera non può essere esercitato dal giudice oltre iltermine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e puòessere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità adopera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o daldeposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dallasua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea (Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.11224 del 28/04/2021).2.3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, equindi dalla definitiva conservazione di una delle rationes decidendidella decisione impugnata, viene a derivare – alla luce del principiogenerale richiamato in premessa – l’inammissibilità degli ulteriorimotivi di ricorso.Una puntualizzazione supplementare, tuttavia, si impone inrelazione al primo e al terzo motivo di ricorso.I due motivi di ricorso, infatti, nel censurare la decisione impugnata,vengono – in particolare il terzo – a dedurre profili di illegittimitàcostituzionale delle norme che la sentenza della Corte d’appello harichiamato nell’enunciare la propria ratio decidendi alternativa.Da questo punto di vista, i motivi risultano inammissibili, avendoquesta Corte reiteratamente affermato il principio per cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente aprospettare una questione di legittimità costituzionale di una normaSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimentoimpugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte,in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà disollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale benpotendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta,dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e gradodel giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamenteinfondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali oprocessuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9284 del16/04/2018).Le deduzioni del ricorrente, allora, si tradurrebbero per questaCorte nella valutazione in ordine alla possibilità di sollevare o menoquestione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.Tale valutazione, tuttavia, risulta preclusa in radice: se, alla lucedel principio appena richiamato, la prospettazione della questione dilegittimità postula in ogni caso la ammissibilità e la rilevanza dellaquestione medesima, risulta evidente che, nel caso in esame, arisultare insussistente è proprio il requisito della rilevanza, in quantoanche l’ipotetica declaratoria di illegittimità costituzionale delle normecensurate dal ricorrente non varrebbe a condurre all’accoglimento delricorso, restando in ogni caso immune e preservata la prima ratiodecidendi illustrata dalla Corte d’appello, come ampiamente visto inprecedenza.3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20264.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: PubblicaamministrazioneANDREA ZULIANI - ConsigliereLUIGI ABETE - ConsigliereANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3511/2021 R.G. propostoVOLPE SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMILIANO VALENZA– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 959/2020depositata il 24/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 959/2020, pubblicata in data 24 giugno 2020 laCorte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione delle appellateAMAP SPA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo ex art. 702-bis c.p.c. del2 maggio 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, chiedendo di accertare laillegittimità sia della riduzione del 60% ex art. 4, comma 2, L.R.

Sicilian. 7/2011, dell'indennità percepita nella sua qualità di componente delConsiglio di amministrazione e Vicepresidente dell'Azienda [OSCURATO:PERSONA] SPAresistente, sia dell’ulteriore dimezzamento del 50% di detta indennità,ex artt. 82, D. Lgs. n. 267/2000, ed 1, commi 725 e 726, Legge n.296/2006, contestando il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] a procedere al recuperodelle somme, già oggetto di richiesta di diffida.Costituitisi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo avevadichiarato il difetto di legittimazione passiva delle due Amministrazioni,mentre aveva respinto nel merito la domanda proposta nei confronti diAMAP SPA.3.

La Corte d’appello di Palermo, nel disattendere il gravame diSERGIO VOLPE ha in primo luogo dichiarato manifestamente infondatala questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011 - dedotta dall’odierno ricorrente sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 42 Cost. – escludendo che venisse in rilievo unSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026profilo di conservazione di beni patrimoniali e richiamando i principi intema di coordinamento finanziario estrapolabili da numerose decisionidella Corte costituzionale.Ha ulteriormente osservato la Corte d’appello che, nella specie,l’odierno ricorrente – nella propria veste - aveva partecipato alla sedutadel Consiglio di amministrazione dell’odierna controricorrente, nelcorso della quale era stata ratificata la volontà espressa dall'Assembleadei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva deliberato la riduzionedel 60% dei compensi proprio in relazione all'art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011, senza impugnare né la delibera assembleare né ladelibera del Consiglio di amministrazione, le quali si erano peraltroconformate alla disciplina regionale che, a propria volta richiamava ladisciplina nazionale di cui alla Legge n. 296/2006, con valenzaprecettiva immediata.La Corte territoriale ha poi disatteso il motivo di gravame con ilquale l’odierno ricorrente sia contestava l’applicabilità dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia sia contestava chel’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011, nel rinviare alla Legge n.296/2006, avesse operato il recepimento del suddetto art. 82, D. Lgs.n. 267/2000.Ha infatti osservato la Corte territoriale che le previsioni inquestione non incidevano sull’assetto organizzativo degli Enti locali, masolo sulla disciplina di rapporti riconducibili nell’ambito di uno schemadi natura societaria, con conseguente applicabilità diretta sia dell’art.1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006 sia dell’art. 82, D. Lgs. n.267/2000 oltre che dell’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011,costituendo [OSCURATO:PERSONA] società in house di natura pubblicistica esottoposta al controllo e vigilanze dell’Ente locale.Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, richiamata la lettera dell’art. 4, comma2, L.R.

Sicilia n. 7/2011, ha disatteso l’ultima doglianza dell’odiernoricorrente, concludendo che la riduzione da tale previsione contemplataè del 60%, e non del 40%.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente:“violazione dell’art. 42 Cost. violazione dell'art. 36 Cost.violazione degli art. 3 e 97 Cost.eccesso di potere legislativo per violazione del principio dlragionevolezzaeccesso di potere legislativo per violazione del principio dl coerenza- violazione del principio di proporzionalitàviolazione del principio dell'affidamento e della certezza del dirittoviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione dell'art. 6 CEDUviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione art. 1 prot. 1 CEDU”Il ricorrente censura la decisione impugnata, invocando la garanziadi stabilità del rapporto contrattuale che, a suo dire, non consentirebbedi incidere con atti normativi su posizioni di acquisizione patrimonialegià verificatesi.Lamenta una lettura inadeguata, da parte della Corte di merito dellagiurisprudenza costituzionale, la quale, a dire del ricorrente, nonSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirebbe l’adozione di previsioni normative con incidenzaretroattiva su emolumenti già percepiti e quindi entrati a far parte dellaproprietà del ricorrente medesimo.Invoca, infine, i principi enunciati dalla giurisprudenza della CorteEDU.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2379 c.c.; 34 e 112 c.p.c.Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa richiama la partecipazione del ricorrente stesso alla delibera delConsiglio di amministrazione nel corso della quale era stata ratificatala volontà espressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA].Dopo aver evidenziato che la delibera del Consiglio si sostanziavain una mera “presa d’atto” della delibera dell’assemblea, il ricorrenteevidenzia che tale delibera non poteva comunque incidere sul periodopregresso; che doveva quindi considerarsi nulla per illiceitàdell’oggetto; che tale nullità è rilevabile d’ufficio.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente “illegittimità costituzionale del combinatodisposto degli artt. 4 L.R. 7/2011 e dei commi 725. 726. 727.

728. 729e 730 L. 296/2006 per violazione dell'art. 117 terzo e quarto comma.art. 118 e 119 Costituzione.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che:− non essendo configurabile un vincolo del Legislatore regionaledi adozione di un atto legislativo di mero recepimento delladisciplina nazionale, il legislatore regionale avrebbe conservatoun margine di autonomia legislativa senza che possa parlarsidi un "atto legislativo dovuto", come avrebbe invece opinato ladecisione impugnata;Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026− per contro, sarebbe stato proprio l’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilian. 7/2011 ad introdurre un regime più rigoroso rispetto aquello previsto dalla Legge. n. 296/2006, in tal modo fissandouna disciplina regionale più rigida rispetto a quella nazionale ecarente sul piano del bilanciamento tra esigenze dicontenimento della spesa e affidamento degli interessati;− tale disciplina verrebbe a violare il divieto di irretroattività enon potrebbe assumere a fondamento la Legge. n. 296/2006,in quanto quest’ultima si applicherebbe soltanto per gliincarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore;− per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.159/2008 dovrebbe in ogni caso ritenersi venuto meno ognivincolo per le Regioni di procedere al mero recepimento delladisciplina statale, “con conseguente netta insussistenza delpreteso carattere vincolato dell'atto legislativo regionale”.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011.Si censura l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale deldisposto di cui all’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011 e cioè per averritenuto che la formulazione della previsione - “(…) a decorrere dal 1gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 percento” - stia ad indicare che la percentuale del 40% costituisce ilrisultato finale della riduzione e non – come dedotto dal ricorrente - lamisura della riduzione.2.

Il ricorso è, nel complesso dei suoi motivi, inammissibile.2.1.

Giova premettere, ad illustrazione preliminare del criterio conil quale verranno analizzati i motivi di ricorso, che la decisioneimpugnata viene a fondarsi su diverse ed autonome rationes decidendi,Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026la prima delle quali è costituita dall’osservazione per cui il ricorrente -partecipando alla seduta del Consiglio di amministrazione dell’odiernacontroricorrente nel corso della quale era stata ratificata la volontàespressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA] di operare lariduzione del 60% dei compensi, senza impugnare né la deliberaassembleare né la delibera del Consiglio di amministrazione - aveva intal modo ratificato la volontà assembleare, accettando direttamente lariduzione medesima.A tale primaria ratio ha poi fatto seguito l’ulteriore affermazione, daparte della Corte territoriale, dell’applicabilità alla fattispecie siadell’art. 1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006, sia dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia, sia, infine,dell’art. 4, comma 2, L.R.

Sicilia n. 7/2011.Potendosi, quindi, rinvenire nella decisione impugnata almeno duerationes decidendi – tutte formalmente impugnate dal ricorrente –deve trovare applicazione il costante insegnamento di questa Corte,per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2.

Alla luce di tale premessa appare opportuno prendere le mossedall’esame del secondo motivo di ricorso, il quale viene a censurare laprima delle rationes decidendi precedentemente evidenziate.Il motivo, tuttavia, è inammissibile.Al di là della considerazione per cui il motivo di ricorso, limitandosia localizzare senza minimamente riprodurre – e quindi senza neppureconfrontarsi con il testo ed il relativo contenuto – delle delibere, si èsottratto all’onere di specificità dei motivi di ricorso dettato dall’art. 366c.p.c., va osservato che il merito del motivo – in ulteriore violazionedel medesimo onere – si limita a dedurre del tutto genericamentel’esistenza di un vizio di nullità delle delibere – sia dell’Assemblea siadel C.d.A. – senza in alcun modo argomentare le ragioni di tale illiceità.Quest’ultima, del resto, né potrebbe ravvisarsi nella meraintenzione di conformarsi ad un dato normativo in ipotesicostituzionalmente illegittimo - ben diversi essendo i presupposti dellafattispecie di illiceità dell’oggetto -; né potrebbe rinvenirsi nellaprevisione di retroattività degli effetti della delibera, fermo restandoche – come evidenziato in precedenza – la Corte territoriale haaccertato in fatto che il ricorrente aveva accettato la volontàassembleare, ben potendo con tale condotta disporre anche degliemolumenti pregressi.Neppure, infine, parte ricorrente potrebbe invocare – come invecefa – l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio della nullità.A tacere di ogni altra considerazione, infatti, si deve osservare chenella fattispecie verrebbe in rilievo il disposto di cui all’art. 2379, primocomma, c.c., il quale prevede la possibilità di impugnare la deliberanulla per illiceità dell’oggetto “entro tre anni dalla sua iscrizione odeposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, oSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se ladeliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”.Rilevato, allora, che la decisione impugnata ha evidenziato che taleimpugnazione non è stata proposta, senza che alcuna contestazionesia mossa sul punto dal ricorso, viene a trovare applicazione il principioenunciato da questa Corte, per cui il potere di rilievo d’ufficio dellanullità della delibera non può essere esercitato dal giudice oltre iltermine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e puòessere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità adopera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o daldeposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dallasua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea (Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.11224 del 28/04/2021).2.3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, equindi dalla definitiva conservazione di una delle rationes decidendidella decisione impugnata, viene a derivare – alla luce del principiogenerale richiamato in premessa – l’inammissibilità degli ulteriorimotivi di ricorso.Una puntualizzazione supplementare, tuttavia, si impone inrelazione al primo e al terzo motivo di ricorso.I due motivi di ricorso, infatti, nel censurare la decisione impugnata,vengono – in particolare il terzo – a dedurre profili di illegittimitàcostituzionale delle norme che la sentenza della Corte d’appello harichiamato nell’enunciare la propria ratio decidendi alternativa.Da questo punto di vista, i motivi risultano inammissibili, avendoquesta Corte reiteratamente affermato il principio per cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente aprospettare una questione di legittimità costituzionale di una normaSez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimentoimpugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte,in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà disollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale benpotendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta,dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e gradodel giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamenteinfondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali oprocessuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9284 del16/04/2018).Le deduzioni del ricorrente, allora, si tradurrebbero per questaCorte nella valutazione in ordine alla possibilità di sollevare o menoquestione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.Tale valutazione, tuttavia, risulta preclusa in radice: se, alla lucedel principio appena richiamato, la prospettazione della questione dilegittimità postula in ogni caso la ammissibilità e la rilevanza dellaquestione medesima, risulta evidente che, nel caso in esame, arisultare insussistente è proprio il requisito della rilevanza, in quantoanche l’ipotetica declaratoria di illegittimità costituzionale delle normecensurate dal ricorrente non varrebbe a condurre all’accoglimento delricorso, restando in ogni caso immune e preservata la prima ratiodecidendi illustrata dalla Corte d’appello, come ampiamente visto inprecedenza.3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.Sez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20264.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 11P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.

S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3511/2021 R.G. propostoVOLPE SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMILIANO VALENZA– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 959/2020depositata il 24/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 959/2020, pubblicata in data 24 giugno 2020 laCorte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione delle appellateAMAP SPA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo ex art. 702-bis c.p.c. del2 maggio 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, chiedendo di accertare laillegittimità sia della riduzione del 60% ex art. 4, comma 2, L.R. Sicilian. 7/2011, dell'indennità percepita nella sua qualità di componente delConsiglio di amministrazione e Vicepresidente dell'Azienda [OSCURATO:PERSONA] SPAresistente, sia dell’ulteriore dimezzamento del 50% di detta indennità,ex artt. 82, D. Lgs. n.  267/2000, ed 1, commi 725 e 726, Legge n.296/2006, contestando il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] a procedere al recuperodelle somme, già oggetto di richiesta di diffida.Costituitisi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo avevadichiarato il difetto di legittimazione passiva delle due Amministrazioni,mentre aveva respinto nel merito la domanda proposta nei confronti diAMAP SPA.3. La Corte d’appello di Palermo, nel disattendere il gravame diSERGIO VOLPE ha in primo luogo dichiarato manifestamente infondatala questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011 - dedotta dall’odierno ricorrente sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 42 Cost. – escludendo che venisse in rilievo unSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026profilo di conservazione di beni patrimoniali e richiamando i principi intema di coordinamento finanziario estrapolabili da numerose decisionidella Corte costituzionale.Ha ulteriormente osservato la Corte d’appello che, nella specie,l’odierno ricorrente – nella propria veste - aveva partecipato alla sedutadel Consiglio di amministrazione dell’odierna controricorrente, nelcorso della quale era stata ratificata la volontà espressa dall'Assembleadei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva deliberato la riduzionedel 60% dei compensi proprio in relazione all'art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011, senza impugnare né la delibera assembleare né ladelibera del Consiglio di amministrazione, le quali si erano peraltroconformate alla disciplina regionale che, a propria volta richiamava ladisciplina nazionale di cui alla Legge n. 296/2006, con valenzaprecettiva immediata.La Corte territoriale ha poi disatteso il motivo di gravame con ilquale l’odierno ricorrente sia contestava l’applicabilità dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia sia contestava chel’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011, nel rinviare alla Legge n.296/2006, avesse operato il recepimento del suddetto art. 82, D. Lgs.n. 267/2000.Ha infatti osservato la Corte territoriale che le previsioni inquestione non incidevano sull’assetto organizzativo degli Enti locali, masolo sulla disciplina di rapporti riconducibili nell’ambito di uno schemadi natura societaria, con conseguente applicabilità diretta sia dell’art.1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006 sia dell’art. 82, D. Lgs. n.267/2000 oltre che dell’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011,costituendo [OSCURATO:PERSONA] società in house di natura pubblicistica esottoposta al controllo e vigilanze dell’Ente locale.Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, richiamata la lettera dell’art. 4, comma2, L.R. Sicilia n. 7/2011, ha disatteso l’ultima doglianza dell’odiernoricorrente, concludendo che la riduzione da tale previsione contemplataè del 60%, e non del 40%.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente:“violazione dell’art. 42 Cost. violazione dell'art. 36 Cost.violazione degli art. 3 e 97 Cost.eccesso di potere legislativo per violazione del principio dlragionevolezzaeccesso di potere legislativo per violazione del principio dl coerenza- violazione del principio di proporzionalitàviolazione del principio dell'affidamento e della certezza del dirittoviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione dell'art. 6 CEDUviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione art. 1 prot. 1 CEDU”Il ricorrente censura la decisione impugnata, invocando la garanziadi stabilità del rapporto contrattuale che, a suo dire, non consentirebbedi incidere con atti normativi su posizioni di acquisizione patrimonialegià verificatesi.Lamenta una lettura inadeguata, da parte della Corte di merito dellagiurisprudenza costituzionale, la quale, a dire del ricorrente, nonSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirebbe l’adozione di previsioni normative con incidenzaretroattiva su emolumenti già percepiti e quindi entrati a far parte dellaproprietà del ricorrente medesimo.Invoca, infine, i principi enunciati dalla giurisprudenza della CorteEDU.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2379 c.c.; 34 e 112 c.p.c.Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa richiama la partecipazione del ricorrente stesso alla delibera delConsiglio di amministrazione nel corso della quale era stata ratificatala volontà espressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA].Dopo aver evidenziato che la delibera del Consiglio si sostanziavain una mera “presa d’atto” della delibera dell’assemblea, il ricorrenteevidenzia che tale delibera non poteva comunque incidere sul periodopregresso; che doveva quindi considerarsi nulla per illiceitàdell’oggetto; che tale nullità è rilevabile d’ufficio.1.3. Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente “illegittimità costituzionale del combinatodisposto degli artt. 4 L.R. 7/2011 e dei commi 725. 726. 727. 728. 729e 730 L. 296/2006 per violazione dell'art. 117 terzo e quarto comma.art. 118 e 119 Costituzione.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che:− non essendo configurabile un vincolo del Legislatore regionaledi adozione di un atto legislativo di mero recepimento delladisciplina nazionale, il legislatore regionale avrebbe conservatoun margine di autonomia legislativa senza che possa parlarsidi un "atto legislativo dovuto", come avrebbe invece opinato ladecisione impugnata;Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026− per contro, sarebbe stato proprio l’art. 4, comma 2, L.R. Sicilian. 7/2011 ad introdurre un regime più rigoroso rispetto aquello previsto dalla Legge. n. 296/2006, in tal modo fissandouna disciplina regionale più rigida rispetto a quella nazionale ecarente sul piano del bilanciamento tra esigenze dicontenimento della spesa e affidamento degli interessati;− tale disciplina verrebbe a violare il divieto di irretroattività enon potrebbe assumere a fondamento la Legge. n. 296/2006,in quanto quest’ultima si applicherebbe soltanto per gliincarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore;− per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.159/2008 dovrebbe in ogni caso ritenersi venuto meno ognivincolo per le Regioni di procedere al mero recepimento delladisciplina statale, “con conseguente netta insussistenza delpreteso carattere vincolato dell'atto legislativo regionale”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011.Si censura l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale deldisposto di cui all’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011 e cioè per averritenuto che la formulazione della previsione - “(…) a decorrere dal 1gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 percento” - stia ad indicare che la percentuale del 40% costituisce ilrisultato finale della riduzione e non – come dedotto dal ricorrente - lamisura della riduzione.2. Il ricorso è, nel complesso dei suoi motivi, inammissibile.2.1. Giova premettere, ad illustrazione preliminare del criterio conil quale verranno analizzati i motivi di ricorso, che la decisioneimpugnata viene a fondarsi su diverse ed autonome rationes decidendi,Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026la prima delle quali è costituita dall’osservazione per cui il ricorrente -partecipando alla seduta del Consiglio di amministrazione dell’odiernacontroricorrente nel corso della quale era stata ratificata la volontàespressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA] di operare lariduzione del 60% dei compensi, senza impugnare né la deliberaassembleare né la delibera del Consiglio di amministrazione - aveva intal modo ratificato la volontà assembleare, accettando direttamente lariduzione medesima.A tale primaria ratio ha poi fatto seguito l’ulteriore affermazione, daparte della Corte territoriale, dell’applicabilità alla fattispecie siadell’art. 1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006, sia dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia, sia, infine,dell’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011.Potendosi, quindi, rinvenire nella decisione impugnata almeno duerationes decidendi – tutte formalmente impugnate dal ricorrente –deve trovare applicazione il costante insegnamento di questa Corte,per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2. Alla luce di tale premessa appare opportuno prendere le mossedall’esame del secondo motivo di ricorso, il quale viene a censurare laprima delle rationes decidendi precedentemente evidenziate.Il motivo, tuttavia, è inammissibile.Al di là della considerazione per cui il motivo di ricorso, limitandosia localizzare senza minimamente riprodurre – e quindi senza neppureconfrontarsi con il testo ed il relativo contenuto – delle delibere, si èsottratto all’onere di specificità dei motivi di ricorso dettato dall’art. 366c.p.c., va osservato che il merito del motivo – in ulteriore violazionedel medesimo onere – si limita a dedurre del tutto genericamentel’esistenza di un vizio di nullità delle delibere – sia dell’Assemblea siadel C.d.A. – senza in alcun modo argomentare le ragioni di tale illiceità.Quest’ultima, del resto, né potrebbe ravvisarsi nella meraintenzione di conformarsi ad un dato normativo in ipotesicostituzionalmente illegittimo - ben diversi essendo i presupposti dellafattispecie di illiceità dell’oggetto -; né potrebbe rinvenirsi nellaprevisione di retroattività degli effetti della delibera, fermo restandoche – come evidenziato in precedenza – la Corte territoriale haaccertato in fatto che il ricorrente aveva accettato la volontàassembleare, ben potendo con tale condotta disporre anche degliemolumenti pregressi.Neppure, infine, parte ricorrente potrebbe invocare – come invecefa – l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio della nullità.A tacere di ogni altra considerazione, infatti, si deve osservare chenella fattispecie verrebbe in rilievo il disposto di cui all’art. 2379, primocomma, c.c., il quale prevede la possibilità di impugnare la deliberanulla per illiceità dell’oggetto “entro tre anni dalla sua iscrizione odeposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, oSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se ladeliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”.Rilevato, allora, che la decisione impugnata ha evidenziato che taleimpugnazione non è stata proposta, senza che alcuna contestazionesia mossa sul punto dal ricorso, viene a trovare applicazione il principioenunciato da questa Corte, per cui il potere di rilievo d’ufficio dellanullità della delibera non può essere esercitato dal giudice oltre iltermine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e puòessere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità adopera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o daldeposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dallasua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea (Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.11224 del 28/04/2021).2.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, equindi dalla definitiva conservazione di una delle rationes decidendidella decisione impugnata, viene a derivare – alla luce del principiogenerale richiamato in premessa – l’inammissibilità degli ulteriorimotivi di ricorso.Una puntualizzazione supplementare, tuttavia, si impone inrelazione al primo e al terzo motivo di ricorso.I due motivi di ricorso, infatti, nel censurare la decisione impugnata,vengono – in particolare il terzo – a dedurre profili di illegittimitàcostituzionale delle norme che la sentenza della Corte d’appello harichiamato nell’enunciare la propria ratio decidendi alternativa.Da questo punto di vista, i motivi risultano inammissibili, avendoquesta Corte reiteratamente affermato il principio per cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente aprospettare una questione di legittimità costituzionale di una normaSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimentoimpugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte,in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà disollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale benpotendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta,dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e gradodel giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamenteinfondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali oprocessuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9284 del16/04/2018).Le deduzioni del ricorrente, allora, si tradurrebbero per questaCorte nella valutazione in ordine alla possibilità di sollevare o menoquestione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.Tale valutazione, tuttavia, risulta preclusa in radice: se, alla lucedel principio appena richiamato, la prospettazione della questione dilegittimità postula in ogni caso la ammissibilità e la rilevanza dellaquestione medesima, risulta evidente che, nel caso in esame, arisultare insussistente è proprio il requisito della rilevanza, in quantoanche l’ipotetica declaratoria di illegittimità costituzionale delle normecensurate dal ricorrente non varrebbe a condurre all’accoglimento delricorso, restando in ogni caso immune e preservata la prima ratiodecidendi illustrata dalla Corte d’appello, come ampiamente visto inprecedenza.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20264. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: PubblicaamministrazioneANDREA ZULIANI - ConsigliereLUIGI ABETE - ConsigliereANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3511/2021 R.G. propostoVOLPE SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocatoMASSIMILIANO VALENZA– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 959/2020depositata il 24/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 959/2020, pubblicata in data 24 giugno 2020 laCorte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione delle appellateAMAP SPA, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo ex art. 702-bis c.p.c. del2 maggio 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, chiedendo di accertare laillegittimità sia della riduzione del 60% ex art. 4, comma 2, L.R. Sicilian. 7/2011, dell'indennità percepita nella sua qualità di componente delConsiglio di amministrazione e Vicepresidente dell'Azienda [OSCURATO:PERSONA] SPAresistente, sia dell’ulteriore dimezzamento del 50% di detta indennità,ex artt. 82, D. Lgs. n.  267/2000, ed 1, commi 725 e 726, Legge n.296/2006, contestando il diritto dell'[OSCURATO:PERSONA] a procedere al recuperodelle somme, già oggetto di richiesta di diffida.Costituitisi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo avevadichiarato il difetto di legittimazione passiva delle due Amministrazioni,mentre aveva respinto nel merito la domanda proposta nei confronti diAMAP SPA.3. La Corte d’appello di Palermo, nel disattendere il gravame diSERGIO VOLPE ha in primo luogo dichiarato manifestamente infondatala questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011 - dedotta dall’odierno ricorrente sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 42 Cost. – escludendo che venisse in rilievo unSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026profilo di conservazione di beni patrimoniali e richiamando i principi intema di coordinamento finanziario estrapolabili da numerose decisionidella Corte costituzionale.Ha ulteriormente osservato la Corte d’appello che, nella specie,l’odierno ricorrente – nella propria veste - aveva partecipato alla sedutadel Consiglio di amministrazione dell’odierna controricorrente, nelcorso della quale era stata ratificata la volontà espressa dall'Assembleadei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva deliberato la riduzionedel 60% dei compensi proprio in relazione all'art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011, senza impugnare né la delibera assembleare né ladelibera del Consiglio di amministrazione, le quali si erano peraltroconformate alla disciplina regionale che, a propria volta richiamava ladisciplina nazionale di cui alla Legge n. 296/2006, con valenzaprecettiva immediata.La Corte territoriale ha poi disatteso il motivo di gravame con ilquale l’odierno ricorrente sia contestava l’applicabilità dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia sia contestava chel’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011, nel rinviare alla Legge n.296/2006, avesse operato il recepimento del suddetto art. 82, D. Lgs.n. 267/2000.Ha infatti osservato la Corte territoriale che le previsioni inquestione non incidevano sull’assetto organizzativo degli Enti locali, masolo sulla disciplina di rapporti riconducibili nell’ambito di uno schemadi natura societaria, con conseguente applicabilità diretta sia dell’art.1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006 sia dell’art. 82, D. Lgs. n.267/2000 oltre che dell’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011,costituendo [OSCURATO:PERSONA] società in house di natura pubblicistica esottoposta al controllo e vigilanze dell’Ente locale.Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, richiamata la lettera dell’art. 4, comma2, L.R. Sicilia n. 7/2011, ha disatteso l’ultima doglianza dell’odiernoricorrente, concludendo che la riduzione da tale previsione contemplataè del 60%, e non del 40%.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente:“violazione dell’art. 42 Cost. violazione dell'art. 36 Cost.violazione degli art. 3 e 97 Cost.eccesso di potere legislativo per violazione del principio dlragionevolezzaeccesso di potere legislativo per violazione del principio dl coerenza- violazione del principio di proporzionalitàviolazione del principio dell'affidamento e della certezza del dirittoviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione dell'art. 6 CEDUviolazione dell'art. 117 c. 1 Cost. - violazione art. 1 prot. 1 CEDU”Il ricorrente censura la decisione impugnata, invocando la garanziadi stabilità del rapporto contrattuale che, a suo dire, non consentirebbedi incidere con atti normativi su posizioni di acquisizione patrimonialegià verificatesi.Lamenta una lettura inadeguata, da parte della Corte di merito dellagiurisprudenza costituzionale, la quale, a dire del ricorrente, nonSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026consentirebbe l’adozione di previsioni normative con incidenzaretroattiva su emolumenti già percepiti e quindi entrati a far parte dellaproprietà del ricorrente medesimo.Invoca, infine, i principi enunciati dalla giurisprudenza della CorteEDU.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2379 c.c.; 34 e 112 c.p.c.Il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa richiama la partecipazione del ricorrente stesso alla delibera delConsiglio di amministrazione nel corso della quale era stata ratificatala volontà espressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA].Dopo aver evidenziato che la delibera del Consiglio si sostanziavain una mera “presa d’atto” della delibera dell’assemblea, il ricorrenteevidenzia che tale delibera non poteva comunque incidere sul periodopregresso; che doveva quindi considerarsi nulla per illiceitàdell’oggetto; che tale nullità è rilevabile d’ufficio.1.3. Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., deduce, testualmente “illegittimità costituzionale del combinatodisposto degli artt. 4 L.R. 7/2011 e dei commi 725. 726. 727. 728. 729e 730 L. 296/2006 per violazione dell'art. 117 terzo e quarto comma.art. 118 e 119 Costituzione.”.Argomenta, in particolare, il ricorso che:− non essendo configurabile un vincolo del Legislatore regionaledi adozione di un atto legislativo di mero recepimento delladisciplina nazionale, il legislatore regionale avrebbe conservatoun margine di autonomia legislativa senza che possa parlarsidi un "atto legislativo dovuto", come avrebbe invece opinato ladecisione impugnata;Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/2026− per contro, sarebbe stato proprio l’art. 4, comma 2, L.R. Sicilian. 7/2011 ad introdurre un regime più rigoroso rispetto aquello previsto dalla Legge. n. 296/2006, in tal modo fissandouna disciplina regionale più rigida rispetto a quella nazionale ecarente sul piano del bilanciamento tra esigenze dicontenimento della spesa e affidamento degli interessati;− tale disciplina verrebbe a violare il divieto di irretroattività enon potrebbe assumere a fondamento la Legge. n. 296/2006,in quanto quest’ultima si applicherebbe soltanto per gliincarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore;− per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.159/2008 dovrebbe in ogni caso ritenersi venuto meno ognivincolo per le Regioni di procedere al mero recepimento delladisciplina statale, “con conseguente netta insussistenza delpreteso carattere vincolato dell'atto legislativo regionale”.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, L.R.Sicilia n. 7/2011.Si censura l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale deldisposto di cui all’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011 e cioè per averritenuto che la formulazione della previsione - “(…) a decorrere dal 1gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 percento” - stia ad indicare che la percentuale del 40% costituisce ilrisultato finale della riduzione e non – come dedotto dal ricorrente - lamisura della riduzione.2. Il ricorso è, nel complesso dei suoi motivi, inammissibile.2.1. Giova premettere, ad illustrazione preliminare del criterio conil quale verranno analizzati i motivi di ricorso, che la decisioneimpugnata viene a fondarsi su diverse ed autonome rationes decidendi,Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026la prima delle quali è costituita dall’osservazione per cui il ricorrente -partecipando alla seduta del Consiglio di amministrazione dell’odiernacontroricorrente nel corso della quale era stata ratificata la volontàespressa dall'Assemblea dei soci della stessa [OSCURATO:PERSONA] di operare lariduzione del 60% dei compensi, senza impugnare né la deliberaassembleare né la delibera del Consiglio di amministrazione - aveva intal modo ratificato la volontà assembleare, accettando direttamente lariduzione medesima.A tale primaria ratio ha poi fatto seguito l’ulteriore affermazione, daparte della Corte territoriale, dell’applicabilità alla fattispecie siadell’art. 1, commi 725 segg., Legge n. 296/2006, sia dell’art. 82, D.Lgs. n. 267/2000 agli Enti locali della Regione Sicilia, sia, infine,dell’art. 4, comma 2, L.R. Sicilia n. 7/2011.Potendosi, quindi, rinvenire nella decisione impugnata almeno duerationes decidendi – tutte formalmente impugnate dal ricorrente –deve trovare applicazione il costante insegnamento di questa Corte,per cui qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n.2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011;Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicazione 25/03/20262.2. Alla luce di tale premessa appare opportuno prendere le mossedall’esame del secondo motivo di ricorso, il quale viene a censurare laprima delle rationes decidendi precedentemente evidenziate.Il motivo, tuttavia, è inammissibile.Al di là della considerazione per cui il motivo di ricorso, limitandosia localizzare senza minimamente riprodurre – e quindi senza neppureconfrontarsi con il testo ed il relativo contenuto – delle delibere, si èsottratto all’onere di specificità dei motivi di ricorso dettato dall’art. 366c.p.c., va osservato che il merito del motivo – in ulteriore violazionedel medesimo onere – si limita a dedurre del tutto genericamentel’esistenza di un vizio di nullità delle delibere – sia dell’Assemblea siadel C.d.A. – senza in alcun modo argomentare le ragioni di tale illiceità.Quest’ultima, del resto, né potrebbe ravvisarsi nella meraintenzione di conformarsi ad un dato normativo in ipotesicostituzionalmente illegittimo - ben diversi essendo i presupposti dellafattispecie di illiceità dell’oggetto -; né potrebbe rinvenirsi nellaprevisione di retroattività degli effetti della delibera, fermo restandoche – come evidenziato in precedenza – la Corte territoriale haaccertato in fatto che il ricorrente aveva accettato la volontàassembleare, ben potendo con tale condotta disporre anche degliemolumenti pregressi.Neppure, infine, parte ricorrente potrebbe invocare – come invecefa – l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio della nullità.A tacere di ogni altra considerazione, infatti, si deve osservare chenella fattispecie verrebbe in rilievo il disposto di cui all’art. 2379, primocomma, c.c., il quale prevede la possibilità di impugnare la deliberanulla per illiceità dell’oggetto “entro tre anni dalla sua iscrizione odeposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, oSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se ladeliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”.Rilevato, allora, che la decisione impugnata ha evidenziato che taleimpugnazione non è stata proposta, senza che alcuna contestazionesia mossa sul punto dal ricorso, viene a trovare applicazione il principioenunciato da questa Corte, per cui il potere di rilievo d’ufficio dellanullità della delibera non può essere esercitato dal giudice oltre iltermine di decadenza, la cui decorrenza è rilevabile d'ufficio e puòessere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità adopera del giudice o della parte, pari a tre anni dall'iscrizione o daldeposito della delibera stessa nel registro delle imprese ovvero dallasua trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea (Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 10233 del 18/04/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.11224 del 28/04/2021).2.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, equindi dalla definitiva conservazione di una delle rationes decidendidella decisione impugnata, viene a derivare – alla luce del principiogenerale richiamato in premessa – l’inammissibilità degli ulteriorimotivi di ricorso.Una puntualizzazione supplementare, tuttavia, si impone inrelazione al primo e al terzo motivo di ricorso.I due motivi di ricorso, infatti, nel censurare la decisione impugnata,vengono – in particolare il terzo – a dedurre profili di illegittimitàcostituzionale delle norme che la sentenza della Corte d’appello harichiamato nell’enunciare la propria ratio decidendi alternativa.Da questo punto di vista, i motivi risultano inammissibili, avendoquesta Corte reiteratamente affermato il principio per cui èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente aprospettare una questione di legittimità costituzionale di una normaSez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimentoimpugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte,in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà disollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale benpotendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta,dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e gradodel giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamenteinfondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali oprocessuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9284 del16/04/2018).Le deduzioni del ricorrente, allora, si tradurrebbero per questaCorte nella valutazione in ordine alla possibilità di sollevare o menoquestione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.Tale valutazione, tuttavia, risulta preclusa in radice: se, alla lucedel principio appena richiamato, la prospettazione della questione dilegittimità postula in ogni caso la ammissibilità e la rilevanza dellaquestione medesima, risulta evidente che, nel caso in esame, arisultare insussistente è proprio il requisito della rilevanza, in quantoanche l’ipotetica declaratoria di illegittimità costituzionale delle normecensurate dal ricorrente non varrebbe a condurre all’accoglimento delricorso, restando in ogni caso immune e preservata la prima ratiodecidendi illustrata dalla Corte d’appello, come ampiamente visto inprecedenza.3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.Sez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 3511/2021Numero sezionale 4349/2025Numero di raccolta generale 7233/2026Data pubblicaz ion e 25/03/20264. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 11P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez. S1 - R.G. 3511/2021 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 11 di 11
Sentenza Cassazione n. 07233/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris