CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 37650/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 20,00 di multa, esclusa la contestata recidiva specifica e reiterata, in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen. per avere, il 5 giugno 2012, distrutto un'autovettura di sua proprietà sottoposta a sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia. La Corte dava atto della argomentata ricostruzione probatoria dei fatti effettuata dal primo giudice e rappresentava che nella sentenza impugnata erano puntualmente indicate le ragioni di fatto e diritto per le quali l'imputato era stato ritenuto responsabile. Sottolineava che l'atto di appello si limitava a censurare in maniera assertiva e comunque generica l'iter argomentativo seguito dal Tribunale omettendo di formulare reali rilievi critici; che veniva meramente affermato - senza muovere confutazioni precise - che l'imputato non era consapevole della attualità del vincolo reale sul mezzo, mentre nello stesso atto di appello si affermava che Palumbo aveva ritenuto preferibile rottamare l'auto anziché chiederne il dissequestro, con ciò palesando la consapevolezza del vincolo. Con riguardo alla tenuità del fatto la Corte rilevava che essa era stata esclusa dal Tribunale alla luce dei plurimi precedenti dell'imputato denotanti l'assenza di occasionalità della condotta. Ciò posto, riteneva che l'atto di appello risultasse carente dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e quindi privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dal novellato art. 581 cod. proc. pen. 2. Il difensore di fiducia di Palumbo ha proposto ricorso per cassazione, invocando il principio del favor impugnationis e deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché l'atto di appello recava un'adeguata e non aspecifica critica della decisione di primo grado, quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata rappresenta che la pronuncia di primo grado, di cui si invocava la riforma, conteneva una motivazione accurata sull'accertamento del fatto-reato con riguardo al puntuale apprezzamento delle fonti di prova. Questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame l'aspecificità dell'appello risulta per distonia rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza appellata, non oggetto di puntuali controargomentazioni nell'atto di appello, che non contiene enunciati critici quanto piuttosto considerazioni assertive o la mera declinazione di norme o di formule di legge prive di un nesso critico con l'apparato argomentativo di detta decisione, connotata da un percorso motivazionale articolato e logicamente congruo. 3. I giudici di appello hanno altresì sottolineato che pure la tenuità del fatto - invocata in termini del tutto generici- era stata correttamente esclusa dal Tribunale sulla base dei precedenti penali di Palumbo al quale era stata contestata la recidiva specifica e reiterata, poi esclusa ai soli fini della dosimetria della pena. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Il consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA]