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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 07771/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9369/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'URSO e [OSCURATO:PERSONA] D'URSO; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], che elegge domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente- avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], esposto di essere comproprietaria, unitamente a congiunti, d’un cespite e che lo stesso, in forza di un accordo del 10/6/1971 tra i comproprietari ed [OSCURATO:PERSONA], era stato concesso, uso ufficio, al Novelli, con la contropartita costituita dall’impegno di quest’ultimo ad assicurare il buon andamento dei cantieri edili di cui erano titolari i Tarantelli.

Il 6/7/1992 era stato intimato al Novelli la riconsegna dell’immobile e nel 1995 il custode dei beni provenienti dall’eredità Tarantelli aveva promosso causa contro il Novelli, onde ottenere il rilascio del cespite e in tale causa era intervenuta a sostenere le ragioni attoree [OSCURATO:PERSONA].

Il convenuto, in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi il di lui acquisto per usucapione, affermando che il di lui possesso risaliva al 1960 e che il 9/12/1980 aveva per iscritto rivendicato la pienezza del proprio possesso.

Il Tribunale rigettò la domanda di rilascio, perché non era stata provata la divisione dei beni ereditari e la riconvenzionale, poiché non si era maturato il ventennio possessorio.

La Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello del Novelli.

Avverso quest’ultima sentenza il Novelli propone ricorso fondato su due motivi ed [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato la domanda, emergendo dalla scrittura del 1971 e dagli atti delle parti che la concessione era limitata a un piccolo locale, da adibire a ufficio e non al terreno circostante, del quale, quindi, l’esponente aveva goduto come possessore.

La doglianza è inammissibile.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Sez. 6, n. 31546, 3/12/2019, Rv. 656493).

Peraltro, è lo stesso Novelli che in ricorso afferma di avere avuto solo la detenzione dagli anni ’60, che ben presto si è trasformata in possesso, poiché il convenuto fin dall’anno successivo alla scrittura privata citata si è comportato quale vero e proprio possessore e proprietario .

Di conseguenza la lettura del Giudice del merito trova riscontro puntuale in quanto sostenuto dal ricorrente, il quale, anche in questa sede, afferma di avere pacificamente detenuto, l’intero cespite, senza distinguere tra ufficio e terreno, con la precisazione che dal 1972 la relazione si era trasformata in possesso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 2729 cod. civ., assumendo che la Corte d’appello aveva errato a non apprezzare gli atti attraverso i quali la detenzione era stata mutata in possesso, potendo il mutamento intervenire anche con atti materiali.

Il motivo è inammissibile essendo diretto, all’evidenza, a un improprio riesame di merito, peraltro sulla base di asserti aspecifici.

Sul punto la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali quelle interruzioni non erano rimaste provate o, comunque, erano state poste nel nulla dalla citazione in giudizio del Novelli, che aveva interrotto il decorso del tempo ben prima del ventennio.

È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione,impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione deiricorsi "inconsistenti".

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9369/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'URSO e [OSCURATO:PERSONA] D'URSO; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], che elegge domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –controricorrente- avverso la sentenza n. 212/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], esposto di essere comproprietaria, unitamente a congiunti, d’un cespite e che lo stesso, in forza di un accordo del 10/6/1971 tra i comproprietari ed [OSCURATO:PERSONA], era stato concesso, uso ufficio, al Novelli, con la contropartita costituita dall’impegno di quest’ultimo ad assicurare il buon andamento dei cantieri edili di cui erano titolari i Tarantelli. Il 6/7/1992 era stato intimato al Novelli la riconsegna dell’immobile e nel 1995 il custode dei beni provenienti dall’eredità Tarantelli aveva promosso causa contro il Novelli, onde ottenere il rilascio del cespite e in tale causa era intervenuta a sostenere le ragioni attoree [OSCURATO:PERSONA]. Il convenuto, in via riconvenzionale, aveva chiesto dichiararsi il di lui acquisto per usucapione, affermando che il di lui possesso risaliva al 1960 e che il 9/12/1980 aveva per iscritto rivendicato la pienezza del proprio possesso. Il Tribunale rigettò la domanda di rilascio, perché non era stata provata la divisione dei beni ereditari e la riconvenzionale, poiché non si era maturato il ventennio possessorio. La Corte d’appello di Firenze rigettò l’appello del Novelli. Avverso quest’ultima sentenza il Novelli propone ricorso fondato su due motivi ed [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato la domanda, emergendo dalla scrittura del 1971 e dagli atti delle parti che la concessione era limitata a un piccolo locale, da adibire a ufficio e non al terreno circostante, del quale, quindi, l’esponente aveva goduto come possessore. La doglianza è inammissibile. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Sez. 6, n. 31546, 3/12/2019, Rv. 656493). Peraltro, è lo stesso Novelli che in ricorso afferma di avere avuto solo la detenzione dagli anni ’60, che ben presto si è trasformata in possesso, poiché il convenuto fin dall’anno successivo alla scrittura privata citata si è comportato quale vero e proprio possessore e proprietario . Di conseguenza la lettura del Giudice del merito trova riscontro puntuale in quanto sostenuto dal ricorrente, il quale, anche in questa sede, afferma di avere pacificamente detenuto, l’intero cespite, senza distinguere tra ufficio e terreno, con la precisazione che dal 1972 la relazione si era trasformata in possesso. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 2729 cod. civ., assumendo che la Corte d’appello aveva errato a non apprezzare gli atti attraverso i quali la detenzione era stata mutata in possesso, potendo il mutamento intervenire anche con atti materiali. Il motivo è inammissibile essendo diretto, all’evidenza, a un improprio riesame di merito, peraltro sulla base di asserti aspecifici. Sul punto la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali quelle interruzioni non erano rimaste provate o, comunque, erano state poste nel nulla dalla citazione in giudizio del Novelli, che aveva interrotto il decorso del tempo ben prima del ventennio. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione,impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione deiricorsi "inconsistenti". Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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