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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17410/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non ottemperava alle prescrizioni, in Roma il 23 febbraio 2020.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il ricorrente ha riproposto la doglianza su cui la Corte di appello si è adeguatamente soffermata spiegando, con compiuta motivazione, che era stata effettuata la rivalutazione della attualità della pericolosità sociale con il provvedimento del 21 gennaio 2019 con cui il Tribunale aveva rinnovato la misura; rilevato che, a fronte di questo argomento, il ricorrente ha reiterato la doglianza senza utilmente confrontarsi con quanto evidenziato in sentenza; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il con iglier e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., non ottemperava alle prescrizioni, in Roma il 23 febbraio 2020. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha riproposto la doglianza su cui la Corte di appello si è adeguatamente soffermata spiegando, con compiuta motivazione, che era stata effettuata la rivalutazione della attualità della pericolosità sociale con il provvedimento del 21 gennaio 2019 con cui il Tribunale aveva rinnovato la misura; rilevato che, a fronte di questo argomento, il ricorrente ha reiterato la doglianza senza utilmente confrontarsi con quanto evidenziato in sentenza; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con iglier e
Sentenza Cassazione n. 17410/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris