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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21945/2026

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ice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo del ricorso, ed il suorigetto relativamente agli altri due motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 03 novembre 2025 il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato larichiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della disciplina dellacontinuazione tra i reati giudicati con otto sentenze, relative a vari delittiassociativi ed omicidi, asseritamente legati alla sua attività di direzione egestione di un'associazione di tipo mafioso dedita anche al traffico distupefacenti, reati commessi tra il 2009 e il 2013.Il G.i.p. ha ritenuto non provato che tutti gli omicidi siano stati programmati,sia pure in linea generale, sin dall'inizio della partecipazione del Riccioall'associazione criminosa, trattandosi di delitti commessi per affermare ilcontrollo sul territorio di pertinenza del clan, ma generati da situazionicontingenti e non programmabili, come occasionali rotture di alleanze.

Il G.i.p.ha altresì respinto una doglianza relativa al calcolo della pena effettuato in unadelle otto sentenze, rilevando che il giudice del merito, riducendo di un terzo, perla scelta del rito abbreviato, la pena complessivamente calcolata, comprensivadegli aumenti per la continuazione, ha sicuramente applicato tale riduzioneanche a questi ultimi.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1.

Con il primo e il secondo motivo, esposti congiuntamente, lamenta laviolazione di legge in merito al diniego della continuazione.I giudici di merito hanno riconosciuto al ricorrente il ruolo di dirigente eorganizzatore del clan Amato-Pagano, nonché il ruolo di killer, attribuito almedesimo dai collaboratori di giustizia; tutti i reati di cui alla predette condanne,poi, sono stati commessi nel periodo di operatività del clan e nello stessocontesto territoriale.

Il G.i.p. ha escluso la continuazione ipotizzando che tutti gliomicidi siano conseguenza di eventi occasionali e non programmati, ma non hatenuto conto del fatto che anche tali condotte erano ricomprese nel programmacriminale del clan, prevedendosi di dover ricorrere all'omicidio per contrastare iclan avversi ed affermare il proprio dominio sul territorio.

L'affermazione che ivari omicidi siano estemporanei rispetto al programma criminoso,originariamente ideato dal clan, è meramente congetturale e illogica, nonché nonfondata sui fatti: il clan Amato-Pagano si è formato con la finalità dicontrapporsi, con conflitti armati, al clan [OSCURATO:PERSONA], al fine di acquisire una propriaautonomia, in particolare nel traffico di stupefacenti, per cui non si comprendeperché il ricorrente potrebbe non avere programmato, quanto meno nelle lineeessenziali, la commissione di delitti di sangue diretti a raggiungere tale scopo, néperché non sussista la continuazione tra il delitto di associazione mafiosa e quellodi associazione dedita al traffico di stupefacenti.

Il giudice, infatti, ha asseritoche i vari omicidi sono derivati da situazioni contingenti, ma non ha fornitoalcuna motivazione circa la possibile sussistenza di una preventiva, genericarappresentazione, da parte del ricorrente, della possibile commissione di fatti disangue per affermare o rafforzare il proprio dominio sul territorio.Le sentenze di merito ricostruiscono la vicenda criminale del ricorrentecristallizzando la sua ascesa al vertice del clan Amato-Pagano nell'anno 2009, aseguito della cattura dei capi storici di questo, per cui gli omicidi commessi tra il2009 e il 2013 sono stati tutti da lui programmati, stante il suo ruolo apicale.L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu deliberato per unaepurazione interna e per rafforzare il clan sul territorio di Melito e Mugnano;quello di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu ugualmentedeliberato per riaffermare il controllo su quel territorio e controllare i trafficiinterni, e per gli stessi fini sono stati deliberati e commessi tutti gli altri omicidi.Il giudice dell'esecuzione, in ogni caso, avrebbe potuto ravvisare lacontinuazione tra gruppi di reati, valorizzandone la vicinanza temporale e ilcollegamento ad una specifica fase della faida, oppure valorizzando il lorocollocamento nel territorio di dominio del clan, o infine il loro inserimento in unaspecifica strategia, ad esempio l'eliminazione dei rivali, le operazioni punitive, laepurazione interna.

L'elemento fondamentale per la sussistenza dell'unicità deldisegno criminoso, infatti, è l'elemento psichico e intellettivo, cioè la previsione,per grandi linee, degli elementi costitutivi di una serie di delitti.2.2.

Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in merito aldiniego di rideterminare la pena, una volta riconosciuta la continuazione, inquella di trenta anni di reclusione anziché dell'ergastolo, in relazione allasentenza n. 1787/2018.

In quella sentenza alla pena dell'ergastolo, irrogata peril reato di omicidio, fu aggiunto l'isolamento diurno per essere stata la pena per ireati satellite determinata in cinque anni di reclusione.

In seguito, le SezioniUnite della Cassazione stabilirono, con la sentenza Pizzone, la doverosità dimotivare in modo distinto l'aumento di pena per ciascun reato satellite, ma ilgiudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta del ricorrente di provvedere ademettere tale motivazione e di incidere sulla esecutività della sanzione con unaargomentazione che contrasta con detto principio.Il ricorrente aveva fatto presente al giudice dell'esecuzione che il giudice dimerito era incorso in un error in iudicando, in quanto aveva irrogato la penadell'ergastolo affermando, erroneamente, che egli aveva precedenti penali e unacondanna per reato associativo, mentre all'epoca dell'omicidio non aveva taliprecedenti: il giudice di merito, perciò, ha irrogato una pena illegittima e quindiillegale, calcolando una recidiva in realtà insussistente.

Il giudicedell'esecuzione, nel calcolare la pena in caso di accoglimento della richiesta dicontinuazione, deve tenere conto dei reati giudicati con il rito abbreviato,applicando la dovuta riduzione che deve essere specificata nella motivazione, siaper individuare il reato più grave, sia per applicare gli aumenti per i singoli reatisatellite.Il ricorrente, all'epoca, decise di definire i suoi processi con il rito abbreviato,confidando nella riduzione premiale della pena, che avrebbe in concreto portatoa ridurre la stessa dall'ergastolo a quella di anni trenta di reclusione, ma lacircostanza di una decisione separata dei vari processi ha impedito taleconseguenza.

Il riconoscimento della continuazione rimedierebbe a tale errore,consentendo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio individuando unapena-base di anni trenta di reclusione ed operando poi su questa gli aumenti peri reati satellite, nel limite stabilito dall'art. 78 cod. pen.

Il giudicedell'esecuzione, invece, ha negato l'applicabilità del principio dettato dalleSezioni Unite nella sentenza Giampà, affermando che esso opera solo nel casoparticolare ivi trattato.Il ricorrente chiede, pertanto, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite,perché ribadiscano e precisino il principio di diritto stabilito con la sentenzaGiampà, definiscano il criterio della pena concretamente inflitta, la possibilità diriconoscere la continuazione tra reato associativo e omicidi, l'applicabilità dellimite di cui all'art. 78 cod. pen. nei casi complessi.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al terzo motivo di ricorso, ed ilrigetto quanto agli altri motiviCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.2.

Questa Corte ha stabilito, con principio ormai consolidato, che «Ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Con riferimento al riconoscimento dellacontinuazione tra un reato associativo e i vari reati-fine, inoltre, si è precisatoche «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazionemafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente chequesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv.279430, citata nell'ordinanza impugnata).L'ordinanza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto haesaminato con puntualità se i vari reati-fine, ed in particolare gli omicidi, risultinoessere stati programmati dal ricorrente sin dal momento del suo ingressonell'associazione, ed ha ritenuto mancante la prova di una tale anticipataprogrammazione, ben potendo questi essere stati commessi con la finalità diriaffermare il potere di controllo sul territorio dell'associazione criminosa, ma nonessendo tale finalità sufficiente per dimostrare una loro programmazione inizialeunitaria, essendo al contrario possibile che l'esigenza di commettere la singolaazione violenta sia sorta in modo estemporaneo e non previsto.Questa motivazione appare logica e non contraddittoria, costituendo un datodi comune esperienza che il controllo sul territorio non viene necessariamenteesercitato, dalle associazioni mafiose, mediante la commissione di omicidi e dialtri reati caratterizzati da un rilevante uso della violenza, e che tali azioni sonodeterminate, spesso, da decisioni estemporanee di reazione ad un occasionalesgarro, ad un tradimento, o a lotte di potere interne al clan stesso.3.

Il ricorso, nei primi due motivi, non risponde adeguatamenteall'ordinanza, in quanto ne lamenta la erroneità solo in termini generici,omettendo in primo luogo di indicare l'epoca in cui il ricorrente ha fatto ingressonell'associazione criminosa, quale momento in cui il giudice deve poter verificarel'insorgenza di programma criminoso unitario, che comprenda tutti i reati finesuccessivamente commessi.

Il ricorso, inoltre, descrive il ricorrente ora qualedirigente e organizzatore del sodalizio camorristico, attribuendogli, in virtù di taleruolo, il potere di programmare ed organizzare tutti i vari reati-fine ed inparticolare gli omicidi, ora quale killer, attribuendogli quindi un ruolo bendiverso, di mero esecutore di omicidi decisi da altri soggetti, il quale solitamenteignora sia quali delitti siano stati programmati, sia le ragioni di taleprogrammazione.

L'assunzione da parte del ricorrente del ruolo di capo edirigente, inoltre, viene fatta risalire, nel ricorso, all'anno 2009, ma dai brevistralci delle sentenze di merito riportati nel ricorso risulta evidente che egli avevafatto ingresso nel sodalizio molto tempo prima, quale mero partecipe, per cuinon appare credibile che sin da tale epoca, ben anteriore, egli avesseprogrammato, almeno nelle linee generali, di commettere gli omicidi per i quali èstato in seguito condannato.

Infine, solo per due dei sei omicidi di cui allecondanne elencate viene indicato, nel ricorso, il movente, che peraltro risultadiverso, trattandosi in un caso di una epurazione interna e nell'altro dellaeliminazione di un esponente del clan rivale: tale diversità conferma lavalutazione dell'ordinanza, circa la ipotizzabilità di spinte criminogenedifferenziate, e non contenibili in un'unica programmazione unitaria.Il ricorso indica, quale elemento dimostrativo della unicità del disegnocriminoso, la finalità di controllo del territorio anche con l'uso di mezzi violenti,ma questa indicazione non è in sé rilevante, perché per la sussistenza di taleunicità non è sufficiente la presenza di una generica inclinazione a commettereun certo tipo di delitti o di una scelta di gestire un clan criminoso facendo ampioricorso agli omicidi, ma è necessaria una programmazione, sia pure in lineegenerali, di specifiche e singole condotte.

Tale principio, risalente nel tempo maconsolidato, è stato esposto con chiarezza nella sentenza Sez. 5, n. 1258 del04/06/1992, Rv. 191499, secondo cui «Per l'accertamento della sussistenza dellacontinuazione non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore dellediverse azioni delittuose, giacché l'identità del movente è insufficiente a rivelarela medesimezza del disegno criminoso, il quale non va poi confuso con il genericoproposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata suldelitto, essendo invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutterapportabili ad un atto psichico unico, ossia siano state previste e deliberatecome momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato edelaborato nelle sue linee generali ed essenziali.

Pertanto, l'unicità dell'ideazionedeve escludersi quando il colpevole abbia agito, sia pure in base allo stessomovente, preordinando di volta in volta le attività da compiere in vista delsoddisfacimento di contingenti esigenze personali e materiali» (vedi anche Sez.1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987).

In termini più concreti, questa Corte haaffermato che «L'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se ilproposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza. (Fattispecie incui è stata esclusa rilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra piùdelitti di omicidio, alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere icomponenti delle famiglie avverse)» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv.256307).Il ricorso, con evidenza, confonde il concetto di programmazione unitaria deireati, richiesto per il riconoscimento della continuazione, con la mera analogiadella loro finalità o del loro movente, dal momento che, alla pag. 7, affermaesplicitamente che «doveva ritenersi che i vari delitti di sangue, perpetrati dal2009 al 2012 … al di là del fatto che non siano stati originariamenteprogrammati, rientrassero pacificamente nell'oggetto sociale del clan»:l'ammissione della mancanza di una programmazione unitaria dei vari reati-fineappare confermare l'assenza di un vizio dell'ordinanza, che ha raggiunto lamedesima conclusione.Appare opportuno, infine, ribadire che «In sede di incidente di esecuzione,l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato daldubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, in quanto ilriconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato inrelazione al profilo della irrogazione della pena» (Sez. 1, n. 30977 del26/06/2019, Rv. 276610).

La mancanza di una prova certa della sussistenza diuna programmazione unitaria dei vari reati, affermata dal giudicedell'esecuzione, rende pertanto legittimo il diniego del riconoscimento dellacontinuazione.4.

Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.Il ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di rideterminazione della penadell'ergastolo irrogata con la sentenza n. 1778/2018 emessa in data 18 dicembre2018, secondo il rito abbreviato, e divenuta irrevocabile in data 13 luglio 2022,sostenendo che non sarebbe stato rispettato l'obbligo di motivazione della penairrogata per i singoli reati satellite, e che la pena base sarebbe stata determinatanell'ergastolo, anziché in anni trenta di reclusione, sulla base di un errore nellavalutazione della sussistenza di precedenti condanne per delitti associativi.La doglianza, così prospettata, appare infondata.

L'eventuale errore nelladeterminazione della pena base del delitto di omicidio volontario non hacomportato l'irrogazione di una pena illegale, dal momento che le aggravantiritenute sussistenti consentivano l'applicazione dell'ergastolo; l'eventualeillegittimità della pena, che deriverebbe da un'errata valutazione del giudice dimerito circa la sussistenza di precedenti condanne o dell'aggravante dellarecidiva non è emendabile dal giudice dell'esecuzione, secondo il principio diquesta Corte, secondo cui «In sede esecutiva l'illegittimità della pena può essererilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamentogiuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legalema non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è statadeterminata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi dierrore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dellasentenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata, insede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata sull'erroneo presuppostoche l'imputato fosse recidivo, rientrando quella in concreto irrogata, per specie equantità, nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato contestato)»(Sez.1, n. 38712 del 23/01/2013, Rv. 256879)L'esame della sentenza in questione, poi, impone di escludere la violazionedel principio dettato dalla sentenza Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269, nella determinazione degli aumenti per i reati satellite, perché essirisultano essere stati indicati singolarmente, come peraltro riportato nel ricorsostesso, e brevemente motivati nel quantum.

La sentenza applica, per lacontinuazione interna dei tre reati satellite con il delitto di omicidio, la penacomplessiva di sei anni di reclusione indicata come pena irrogata in concreto.Correttamente, quindi, ai sensi dell’art. 72, comma 2, cod. pen., la pena-basedell'ergastolo è stata aumentata applicando la sanzione dell'isolamento diurno, eridotta, per la diminuente di rito, a quella dell'ergastolo, per tutti i reati di cui allacondanna.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo del ricorso, ed il suorigetto relativamente agli altri due motivi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 03 novembre 2025 il giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato larichiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della disciplina dellacontinuazione tra i reati giudicati con otto sentenze, relative a vari delittiassociativi ed omicidi, asseritamente legati alla sua attività di direzione egestione di un'associazione di tipo mafioso dedita anche al traffico distupefacenti, reati commessi tra il 2009 e il 2013.Il G.i.p. ha ritenuto non provato che tutti gli omicidi siano stati programmati,sia pure in linea generale, sin dall'inizio della partecipazione del Riccioall'associazione criminosa, trattandosi di delitti commessi per affermare ilcontrollo sul territorio di pertinenza del clan, ma generati da situazionicontingenti e non programmabili, come occasionali rotture di alleanze. Il G.i.p.ha altresì respinto una doglianza relativa al calcolo della pena effettuato in unadelle otto sentenze, rilevando che il giudice del merito, riducendo di un terzo, perla scelta del rito abbreviato, la pena complessivamente calcolata, comprensivadegli aumenti per la continuazione, ha sicuramente applicato tale riduzioneanche a questi ultimi.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo e il secondo motivo, esposti congiuntamente, lamenta laviolazione di legge in merito al diniego della continuazione.I giudici di merito hanno riconosciuto al ricorrente il ruolo di dirigente eorganizzatore del clan Amato-Pagano, nonché il ruolo di killer, attribuito almedesimo dai collaboratori di giustizia; tutti i reati di cui alla predette condanne,poi, sono stati commessi nel periodo di operatività del clan e nello stessocontesto territoriale. Il G.i.p. ha escluso la continuazione ipotizzando che tutti gliomicidi siano conseguenza di eventi occasionali e non programmati, ma non hatenuto conto del fatto che anche tali condotte erano ricomprese nel programmacriminale del clan, prevedendosi di dover ricorrere all'omicidio per contrastare iclan avversi ed affermare il proprio dominio sul territorio. L'affermazione che ivari omicidi siano estemporanei rispetto al programma criminoso,originariamente ideato dal clan, è meramente congetturale e illogica, nonché nonfondata sui fatti: il clan Amato-Pagano si è formato con la finalità dicontrapporsi, con conflitti armati, al clan [OSCURATO:PERSONA], al fine di acquisire una propriaautonomia, in particolare nel traffico di stupefacenti, per cui non si comprendeperché il ricorrente potrebbe non avere programmato, quanto meno nelle lineeessenziali, la commissione di delitti di sangue diretti a raggiungere tale scopo, néperché non sussista la continuazione tra il delitto di associazione mafiosa e quellodi associazione dedita al traffico di stupefacenti. Il giudice, infatti, ha asseritoche i vari omicidi sono derivati da situazioni contingenti, ma non ha fornitoalcuna motivazione circa la possibile sussistenza di una preventiva, genericarappresentazione, da parte del ricorrente, della possibile commissione di fatti disangue per affermare o rafforzare il proprio dominio sul territorio.Le sentenze di merito ricostruiscono la vicenda criminale del ricorrentecristallizzando la sua ascesa al vertice del clan Amato-Pagano nell'anno 2009, aseguito della cattura dei capi storici di questo, per cui gli omicidi commessi tra il2009 e il 2013 sono stati tutti da lui programmati, stante il suo ruolo apicale.L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu deliberato per unaepurazione interna e per rafforzare il clan sul territorio di Melito e Mugnano;quello di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], fu ugualmentedeliberato per riaffermare il controllo su quel territorio e controllare i trafficiinterni, e per gli stessi fini sono stati deliberati e commessi tutti gli altri omicidi.Il giudice dell'esecuzione, in ogni caso, avrebbe potuto ravvisare lacontinuazione tra gruppi di reati, valorizzandone la vicinanza temporale e ilcollegamento ad una specifica fase della faida, oppure valorizzando il lorocollocamento nel territorio di dominio del clan, o infine il loro inserimento in unaspecifica strategia, ad esempio l'eliminazione dei rivali, le operazioni punitive, laepurazione interna. L'elemento fondamentale per la sussistenza dell'unicità deldisegno criminoso, infatti, è l'elemento psichico e intellettivo, cioè la previsione,per grandi linee, degli elementi costitutivi di una serie di delitti.2.2. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge in merito aldiniego di rideterminare la pena, una volta riconosciuta la continuazione, inquella di trenta anni di reclusione anziché dell'ergastolo, in relazione allasentenza n. 1787/2018. In quella sentenza alla pena dell'ergastolo, irrogata peril reato di omicidio, fu aggiunto l'isolamento diurno per essere stata la pena per ireati satellite determinata in cinque anni di reclusione. In seguito, le SezioniUnite della Cassazione stabilirono, con la sentenza Pizzone, la doverosità dimotivare in modo distinto l'aumento di pena per ciascun reato satellite, ma ilgiudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta del ricorrente di provvedere ademettere tale motivazione e di incidere sulla esecutività della sanzione con unaargomentazione che contrasta con detto principio.Il ricorrente aveva fatto presente al giudice dell'esecuzione che il giudice dimerito era incorso in un error in iudicando, in quanto aveva irrogato la penadell'ergastolo affermando, erroneamente, che egli aveva precedenti penali e unacondanna per reato associativo, mentre all'epoca dell'omicidio non aveva taliprecedenti: il giudice di merito, perciò, ha irrogato una pena illegittima e quindiillegale, calcolando una recidiva in realtà insussistente. Il giudicedell'esecuzione, nel calcolare la pena in caso di accoglimento della richiesta dicontinuazione, deve tenere conto dei reati giudicati con il rito abbreviato,applicando la dovuta riduzione che deve essere specificata nella motivazione, siaper individuare il reato più grave, sia per applicare gli aumenti per i singoli reatisatellite.Il ricorrente, all'epoca, decise di definire i suoi processi con il rito abbreviato,confidando nella riduzione premiale della pena, che avrebbe in concreto portatoa ridurre la stessa dall'ergastolo a quella di anni trenta di reclusione, ma lacircostanza di una decisione separata dei vari processi ha impedito taleconseguenza. Il riconoscimento della continuazione rimedierebbe a tale errore,consentendo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio individuando unapena-base di anni trenta di reclusione ed operando poi su questa gli aumenti peri reati satellite, nel limite stabilito dall'art. 78 cod. pen. Il giudicedell'esecuzione, invece, ha negato l'applicabilità del principio dettato dalleSezioni Unite nella sentenza Giampà, affermando che esso opera solo nel casoparticolare ivi trattato.Il ricorrente chiede, pertanto, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite,perché ribadiscano e precisino il principio di diritto stabilito con la sentenzaGiampà, definiscano il criterio della pena concretamente inflitta, la possibilità diriconoscere la continuazione tra reato associativo e omicidi, l'applicabilità dellimite di cui all'art. 78 cod. pen. nei casi complessi.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al terzo motivo di ricorso, ed ilrigetto quanto agli altri motiviCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. Questa Corte ha stabilito, con principio ormai consolidato, che «Ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Con riferimento al riconoscimento dellacontinuazione tra un reato associativo e i vari reati-fine, inoltre, si è precisatoche «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazionemafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente chequesti ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv.279430, citata nell'ordinanza impugnata).L'ordinanza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto haesaminato con puntualità se i vari reati-fine, ed in particolare gli omicidi, risultinoessere stati programmati dal ricorrente sin dal momento del suo ingressonell'associazione, ed ha ritenuto mancante la prova di una tale anticipataprogrammazione, ben potendo questi essere stati commessi con la finalità diriaffermare il potere di controllo sul territorio dell'associazione criminosa, ma nonessendo tale finalità sufficiente per dimostrare una loro programmazione inizialeunitaria, essendo al contrario possibile che l'esigenza di commettere la singolaazione violenta sia sorta in modo estemporaneo e non previsto.Questa motivazione appare logica e non contraddittoria, costituendo un datodi comune esperienza che il controllo sul territorio non viene necessariamenteesercitato, dalle associazioni mafiose, mediante la commissione di omicidi e dialtri reati caratterizzati da un rilevante uso della violenza, e che tali azioni sonodeterminate, spesso, da decisioni estemporanee di reazione ad un occasionalesgarro, ad un tradimento, o a lotte di potere interne al clan stesso.3. Il ricorso, nei primi due motivi, non risponde adeguatamenteall'ordinanza, in quanto ne lamenta la erroneità solo in termini generici,omettendo in primo luogo di indicare l'epoca in cui il ricorrente ha fatto ingressonell'associazione criminosa, quale momento in cui il giudice deve poter verificarel'insorgenza di programma criminoso unitario, che comprenda tutti i reati finesuccessivamente commessi. Il ricorso, inoltre, descrive il ricorrente ora qualedirigente e organizzatore del sodalizio camorristico, attribuendogli, in virtù di taleruolo, il potere di programmare ed organizzare tutti i vari reati-fine ed inparticolare gli omicidi, ora quale killer, attribuendogli quindi un ruolo bendiverso, di mero esecutore di omicidi decisi da altri soggetti, il quale solitamenteignora sia quali delitti siano stati programmati, sia le ragioni di taleprogrammazione. L'assunzione da parte del ricorrente del ruolo di capo edirigente, inoltre, viene fatta risalire, nel ricorso, all'anno 2009, ma dai brevistralci delle sentenze di merito riportati nel ricorso risulta evidente che egli avevafatto ingresso nel sodalizio molto tempo prima, quale mero partecipe, per cuinon appare credibile che sin da tale epoca, ben anteriore, egli avesseprogrammato, almeno nelle linee generali, di commettere gli omicidi per i quali èstato in seguito condannato. Infine, solo per due dei sei omicidi di cui allecondanne elencate viene indicato, nel ricorso, il movente, che peraltro risultadiverso, trattandosi in un caso di una epurazione interna e nell'altro dellaeliminazione di un esponente del clan rivale: tale diversità conferma lavalutazione dell'ordinanza, circa la ipotizzabilità di spinte criminogenedifferenziate, e non contenibili in un'unica programmazione unitaria.Il ricorso indica, quale elemento dimostrativo della unicità del disegnocriminoso, la finalità di controllo del territorio anche con l'uso di mezzi violenti,ma questa indicazione non è in sé rilevante, perché per la sussistenza di taleunicità non è sufficiente la presenza di una generica inclinazione a commettereun certo tipo di delitti o di una scelta di gestire un clan criminoso facendo ampioricorso agli omicidi, ma è necessaria una programmazione, sia pure in lineegenerali, di specifiche e singole condotte. Tale principio, risalente nel tempo maconsolidato, è stato esposto con chiarezza nella sentenza Sez. 5, n. 1258 del04/06/1992, Rv. 191499, secondo cui «Per l'accertamento della sussistenza dellacontinuazione non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore dellediverse azioni delittuose, giacché l'identità del movente è insufficiente a rivelarela medesimezza del disegno criminoso, il quale non va poi confuso con il genericoproposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata suldelitto, essendo invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutterapportabili ad un atto psichico unico, ossia siano state previste e deliberatecome momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato edelaborato nelle sue linee generali ed essenziali. Pertanto, l'unicità dell'ideazionedeve escludersi quando il colpevole abbia agito, sia pure in base allo stessomovente, preordinando di volta in volta le attività da compiere in vista delsoddisfacimento di contingenti esigenze personali e materiali» (vedi anche Sez.1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987). In termini più concreti, questa Corte haaffermato che «L'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se ilproposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza. (Fattispecie incui è stata esclusa rilevanza, ai fini del riconoscimento della continuazione fra piùdelitti di omicidio, alla generica ideazione dell'imputato di sopprimere icomponenti delle famiglie avverse)» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv.256307).Il ricorso, con evidenza, confonde il concetto di programmazione unitaria deireati, richiesto per il riconoscimento della continuazione, con la mera analogiadella loro finalità o del loro movente, dal momento che, alla pag. 7, affermaesplicitamente che «doveva ritenersi che i vari delitti di sangue, perpetrati dal2009 al 2012 … al di là del fatto che non siano stati originariamenteprogrammati, rientrassero pacificamente nell'oggetto sociale del clan»:l'ammissione della mancanza di una programmazione unitaria dei vari reati-fineappare confermare l'assenza di un vizio dell'ordinanza, che ha raggiunto lamedesima conclusione.Appare opportuno, infine, ribadire che «In sede di incidente di esecuzione,l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato daldubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, in quanto ilriconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato inrelazione al profilo della irrogazione della pena» (Sez. 1, n. 30977 del26/06/2019, Rv. 276610). La mancanza di una prova certa della sussistenza diuna programmazione unitaria dei vari reati, affermata dal giudicedell'esecuzione, rende pertanto legittimo il diniego del riconoscimento dellacontinuazione.4. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato.Il ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di rideterminazione della penadell'ergastolo irrogata con la sentenza n. 1778/2018 emessa in data 18 dicembre2018, secondo il rito abbreviato, e divenuta irrevocabile in data 13 luglio 2022,sostenendo che non sarebbe stato rispettato l'obbligo di motivazione della penairrogata per i singoli reati satellite, e che la pena base sarebbe stata determinatanell'ergastolo, anziché in anni trenta di reclusione, sulla base di un errore nellavalutazione della sussistenza di precedenti condanne per delitti associativi.La doglianza, così prospettata, appare infondata. L'eventuale errore nelladeterminazione della pena base del delitto di omicidio volontario non hacomportato l'irrogazione di una pena illegale, dal momento che le aggravantiritenute sussistenti consentivano l'applicazione dell'ergastolo; l'eventualeillegittimità della pena, che deriverebbe da un'errata valutazione del giudice dimerito circa la sussistenza di precedenti condanne o dell'aggravante dellarecidiva non è emendabile dal giudice dell'esecuzione, secondo il principio diquesta Corte, secondo cui «In sede esecutiva l'illegittimità della pena può essererilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamentogiuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legalema non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è statadeterminata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi dierrore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dellasentenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata, insede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata sull'erroneo presuppostoche l'imputato fosse recidivo, rientrando quella in concreto irrogata, per specie equantità, nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato contestato)»(Sez.1, n. 38712 del 23/01/2013, Rv. 256879)L'esame della sentenza in questione, poi, impone di escludere la violazionedel principio dettato dalla sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269, nella determinazione degli aumenti per i reati satellite, perché essirisultano essere stati indicati singolarmente, come peraltro riportato nel ricorsostesso, e brevemente motivati nel quantum. La sentenza applica, per lacontinuazione interna dei tre reati satellite con il delitto di omicidio, la penacomplessiva di sei anni di reclusione indicata come pena irrogata in concreto.Correttamente, quindi, ai sensi dell’art. 72, comma 2, cod. pen., la pena-basedell'ergastolo è stata aumentata applicando la sanzione dell'isolamento diurno, eridotta, per la diminuente di rito, a quella dell'ergastolo, per tutti i reati di cui allacondanna.5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris