CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MAZZA Fiorenzo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Varese che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.589 bis comma 8 cod.pen. condannan- dolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità, nonché in relazione al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto. Deduce infine nullità processuale con riferimento alla mancata trattazione orale della udienza di discussione. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, in fatto e non scanditi da necessaria critica alle argomenta- zioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giu- dizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distrettuale ha infatti adeguatamente motivato sulle ragioni per cui ha ravvisato la responsabilità del prevenuto con motivazione del tutto adeguata che non ha formato oggetto di puntuale contestazione. Ha al contempo escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze atte- nuanti evidenziando i profili oggettivi del reato (gravità del reato e con- seguenze dannose), i profili soggettivi (grado elevato della colpa) e per- sonalistici (precedente penale). Il trattamento sanzionatorio poi è attestato in misura inferiore alla media edittale e il giudice di primo grado ha comunque fornito adeguata e non illogica motivazione della dosimetria. La nullità processuale è inesistente in quanto la richiesta di trattazione orale è stata correttamente disattesa dal giudice distrettuale in quanto tardiva e il ricorrente ha presentato conclusioni scritte. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione , pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembr