CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7460del ruolo generale dell ' anno 2020 , proposto da C.G.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., corrente in Napoli alla via Caracciolo n. 11, cod. fisc e [OSCURATO:PARTITA_IVA] in persona del suo legale rap- presentante, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1/12/ 1954, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 52P01 A717W), presso lo studio del quale, in Battipaglia, alla via Gen. Gonzaga, n. 81, è elettivamente domiciliato. Ai sensi dell'art. 125, comma III c.p.c., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che le comunicazioni da parte della Cancelleria vengano effettuate al fax n. 0828/308701, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale Salerno, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Salerno, via Nizza n° 146, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 70B52 H703A) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 57D28 H703S) con i quali elettivamente domicilia presso gli indirizzi p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] giusta procura speciale a margine del controricorso. I difensori indicano le predette p.e.c. per le comunicazioni. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 1274 depo- sitata il 7 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-A seguito di procedura amministrativa di recupero, l'Asl di Salerno intimava alla C.G.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di restituire le somme impropriamente erogate per prestazioni sanitarie rese oltre la ca- pacità operativa massima (COM) negli anni 1999-2001 per un complessivo importo di euro 685.529,56. La C.G.M. proponeva, dunque, domanda di accertamento ne- gativo della pretesa restitutoria davanti al Tribunale di Salerno. Nel corso di tale giudizio l'Asl notificava alla C.G.M. il decreto ingiuntivo ottenuto dallo stesso Tribunale per l'importo predetto. Il monitumveniva opposto dall'intimata ed i due giudizi veni- vano, quindi, riuniti. 2.-All'esito dell'istruttoria orale e documentale, il T ribunale di Salerno rigettava la domanda di accertamento negativo del credito e l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'appello della C.G.M., fondato su quattro mezzi, veniva re- spinto dalla Corte d'appello di Salerno. Osservava la Corte che l'art. 6, sesto comma, della legge n° 724/1994 aveva disposto la definitiva cessazione del sistema di remunerazione degli erogatori privati in base a convenzione, intro- ducendo un sistema a tariffa, con un termine per il definitivo pas- saggio a tale ultima modalità di remunerazione sino al 30 giugno 1996. In tale periodo «l'ambito oggettivo dell'accreditamento prov- visorio “rectius “transitorio” veniva a trovare definizione, quanto al- la tipologia delle prestazioni erogate, nel titolo originario, occorren- do –invece – un nuovo titolo nel caso in cui detta struttura avesse inteso erogare anche prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente assentite», con la conseguenza che «la disciplina delle modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento dei corrispettivi fatturati, rimaneva in ogni caso attribuita ai provvedimenti adottati dalla regione e recepiti nei singoli contratti stipulati con le AA.SS. LL., e quindi al rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria, non essendo pertanto ipotizzabile una richiesta di paga- mento di compensi, in relazione al contenuto degli accordi assunti nella originaria convenzione, ormai irrimediabilmente caducata, per effetto dell'inequivoca disposizione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 7, che ha comportato, alla data del 30 giugno 1996 (termine così prorogato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 7) la cessazione di tutti i rapporti vigenti». Premesso tale quadro normativo, nel merito osservava la Corte che la C.G.M. non aveva dato dimostrazione né della sussi- stenza dell'accreditamento, né dell'accordo scritto, la cui esistenza peraltro non era stata nemmeno allegata: elementi che non pote- vano nemmeno ritenersi incontestati, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., dato che il primo giudice ne aveva rilevato la mancata dimostrazione in causa, segnalandola alle parti. In conclusione, non sussistendo alcun diritto a ricevere la re- munerazione delle prestazioni, era fondato il diritto dell'Asl di otte- nere la restituzione dei pagamenti indebiti eseguiti, ai sensi dell'art.2033 cod. civ. 3.-Ricorre per cassazione C.G.M. affidando il gravame a due mezzi, illustrati da memoria. Resiste l'Asl, che conclude per l'inammissibilità dell'impugna- zione e comunque per la sua reiezione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo – intitolato “ violazione e/o falsa appli- cazione del d.lgs. 30/12/1992 n. 502 come modificato dal d.lgs. 19/06/1999, n. 229, art. 8 bis ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3; omessa valutazione di prove rilevanti al fine della decisione, ai sen- si dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5” – C.G.M. lamenta che la Corte non abbia tenuto conto che l'attrice/opponente aveva prodotto all'u- dienza del 20 giugno 2018 sia l'originaria convenzione con l'Asl del 1° ottobre 1987, sia la Delibera del Direttore generale dell'Asl n° 822 del 6 luglio 2000, con la quale, in conformità alle Delibere della Giunta regionale della Campania n° 6757/96, n° 9266/96 e n° 377/98, venne aggiornata la COM assegnata alla struttura privata, autorizzando le strutture elencate nella Delibera stessa ad erogare prestazioni in regime di provvisorio accreditamento e di liquidare in loro favore le prestazioni riabilitative già effettuate nei limiti delle capacità operative quotidiane. Sicché, era erronea l'affermazione della Corte, secondo la quale la C.G.M. non avrebbe dato prova nel giudizio di primo grado dell'accreditamento e del contratto. In conclusione, C.G.M. aveva operato dapprima in regime di regime di proroga dell'originaria convenzione del 1° ottobre 1987 con l'USL n° 54 di Battipaglia; poi in regime di accreditamento provvisorio in virtù della Delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] n° 467 del 27 aprile 1998; quindi in regime di accreditamento definitivo, grazie alla Delibera dell'[OSCURATO:PERSONA] n° 822 del 6 luglio 2000. 5.-Il motivo è per più ragioni inammissibile. Anzitutto esso menziona documenti che non risultano indicati nella sentenza gravata: pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto indi- care il luogo ed il tempo processuale di loro (tempestiva) produzio- ne in giudizio, e quindi impugnare la sentenza (non in base all ' art. 360 n° 3 o n° 5 cod. proc. civ., ma) in base all'art. 360 n° 4 del codice di rito (secondo i principi di Cass., Sez. Un., 5 marzo 2024, n° 5792), deducendo un travisamento della prova decisiva per omissione, ossia perché il giudice del merito avrebbe totalmente pretermesso un documento dirimente ai fini della decisione; oppu- re, a tutto concedere, avrebbe dovuto agire in base all'art. 395 n° 4 cod. proc. civ. Nulla di tutto ciò è contenuto nel mezzo in esame, il quale non solo riconduce le doglianze ai n° 3 e 5 dell'art. 360 (quest'ulti- mo, peraltro, inammissibile anche in ragione della conformità della sentenza d'appello a quella di primo grado), ma è redatto in modo tale da lasciar intendere che i documenti indicati come risolutivi ai fini della decisione non vennero nemmeno versati in atti tempesti- vamente (come si desume dal fatto che la stessa ricorrente allega di aver prodotto la Convenzione del 1° ottobre 1987 e Delibera n° 822 all'udienza del 20 giugno 2018, senza nemmeno specificare se tale udienza fosse anteriore ai termini dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.). Il mezzo, poi, fa riferimento ad ulteriori Delibere dell'Asl del pari non menzionate nella sentenza di merito e delle quali nulla è dato sapere in ordine al tempo ed alle modalità di produzione in causa. Da ultimo, il motivo non aggredisce la ratio decidendi della Corte. Quest'ultima, infatti, ha ritenuto che anche nel periodo di ac- creditamento transitorio (che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, per la Campania è durato sino al 2014, in ragione delle norme contenute nella legge reg. Campania n° 4/2011: come già chiarito in Cass., Sez. I, 15 novembre 2024, n° 29529) fosse ne- cessario un accordo scritto: passaggio logico che la ricorrente omette totalmente di censurare, semplicemente ribadendo la sua tesi difensiva fondata sull'originaria Convenzione e sulla citata Deli- bera n° 822, che sarebbe stata “prodotta all'udienza del 20 giugno 2018”. 6.-Col secondo mezzo – rubricato “ violazione e falsa appli- cazione dell'art. 2033 cc, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cpc – motiva- zione erronea e carente, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cpc” – la ricor- rente lamenta che la Corte abbia erroneamente ritenuto sussistente un obbligo restitutorio: conclusione fondata sull'inesistenza di un obbligo di pagamento e sulla documentazione allegata dalla Asl a comprova dell'indebito. Il primo presupposto sarebbe erroneo per le ragioni già espo- ste nell'illustrazione del primo motivo e, inoltre, perché le presta- zioni sanitarie vennero rese su autorizzazione dei funzionari della Asl, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo presupposto era motivato in modo incompleto e carente ed era comunque errato, in quanto l'Asl prima di pagare aveva provveduto a verificare se la prestazione era stata autorizza- ta e se l'ammontare delle remunerazioni rientrava nei limiti assen- titi. Inoltre, l'Asl non aveva mai dato prova dell'ammontare dei versamenti effettuati, essendosi limitata a produrre una corrispon- denza del tutto inconferente e copia di indagini svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di un terzo, trascurando invece le prove documentali prodotte da C.G.M., quali il prospetto riepilogativo del- le fatture e delle note di credito emesse: donde la non contestazio- ne, exart. 115 cod. proc. civ., dei fatti risultanti da tali prove. 7.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, per ciò che concerne la questione della prova dello accreditamento e del contratto, esso ribadisce le infondate allega- zioni che sono già state esaminate nello scrutinio del primo motivo ed alle quali, pertanto, si rimanda. Per quello che riguarda la dimostrazione dei versamenti inde- biti effettuati dall'Asl, il mezzo – ancora una volta – tratta un tema (quello del rilievo probatorio dei documenti prodotti dalla PA a di- mostrazione del suo credito restitutorio) che non risulta dalla sen- tenza impugnata. In ogni modo, è noto (ex multis: Cass., sez. I, 6 aprile 2023, n° 9507) che la valutazione del materiale probatorio – destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informati- vi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offri- re all'osservazione e alla valutazione del giudice – è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità, a meno che non ricor- ra una grave carenza motivazionale (ma, in tal caso, la denunzia del vizio dovrebbe essere sussunta sub n° 4 dell' art. 360 cod. proc. civ.). 7.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modifica- to dal d.m. n°147 del 2022, ed al valore della lite (euro 685,5 mi- la) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'i