CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 32525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20387/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentate e difese ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Napoli n. 1647 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Nola avverso l’atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 71-2019/478999 notificato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione il 10 dicembre 2019; contestava la legittimità dell’atto per mancanza del titolo esecutivo e per intervenuta prescrizione del credito (relativo a debiti IRPEF degli anni 1992 e 1993), lamentando la mancata notifica (asseritamente eseguita il 10 gennaio 2002) della cartella di pagamento n. 0712001523302029, unico atto interruttivo della prescrizione. −l ’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituivano nel giudizio, contestando la domanda (inclusa la giurisdizione del giudice adito) e producendo documentazione attestante la notifica della cartella e di atti interruttivi successivi (tra cui proposte di compensazione del 19 giugno 2017 e un avviso di intimazione del 15 luglio 2019); −s ospesa l’esecuzione, la Ambrosino intraprendeva il giudizio di merito ; −nel frattempo, Agenzia delle Entrate - Riscossione, con atto del 14 settembre 2020, rinunciava al pignoramento, comunicando la rinuncia il 3 ottobre 2020; −i l Tribunale di Nola, ritenuta la propria giurisdizione e sulla base della “ragione più liquida”, con la sentenza del 4 maggio 2022, dichiarava l’illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione decennale, nonché la nullità del pignoramento; −Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza; −all’appello aderiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, mentre la Ambrosino ne chiedeva il rigetto; −l a Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 1647 dell’11 aprile 2023, accoglieva i primi due motivi di appello, pronunciava la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, dichiarava la giurisdizione del giudice tributario sulla legittimità della cartella, rilevava la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia al pignoramento; osservava, peraltro, che la questione della prescrizione era già stata decisa dal giudice tributario con le sentenze, passate in giudicato, n. 124/46/2004 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania (che aveva confermato la sentenza n. 725/25/2002 del 17 marzo 2003 Commissione della Tributaria Provinciale di Napoli) e n. 2988/22 del 30 marzo 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado (già [OSCURATO:PERSONA]) della Campania; −a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; −r esistevano con un unico controricorso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate -Riscossione; −a ll’esito della camera di consiglio del 22 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, si osserva che - in considerazione dell ’ inammissibi- lità del ricorso - può prescindersi dall ’illustrazione dei motivi d’impugna- zione; −il ricorso introduttivo, complessivamente esaminato, presenta lacune così gravi da determinarne l’inammissibilità per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, cod.proc. c iv .; −come statuito numerose volte da questa Corte, «Il disposto dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa –non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indi- spensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della con- troversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda proces- suale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata.» (Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352, Rv. 669797-01); −innanzitutto, pur trattandosi di opposizione ad esecuzione presso terzi (come afferma la ricorrente in plurimi passaggi dell’atto introduttivo), ri- spetto alla quale vi è litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 1 e 3, cod. proc. civ.il ricorso è lacunoso, perché nella ricostruzione della vicenda processuale omette di specificare se il terzo pignorato ha mai preso parte al giudizio e, comunque, di indicarne anche sommariamente le generalità (così preclu- dendo a questa Corte di adottare un provvedimento di integrazione del con- traddittorio in sede di legittimità o, in alternativa, di cassazione con rinvio al giudice di merito per la ripetizione del processo a contraddittorio integro); −si ribadisce, dunque, che «In materia di opposizioni esecutive, il ri- corso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti neces- sari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta incertezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattan- dosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessaria- mente con il ricorso e non può essere ricavato aliunde. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione dellatotale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti ne- cessari).» (Cass. Sez. 3, 14/09/2023, n. 26562, Rv. 668669-01); −inoltre, è gravemente carente l’esposizione di fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) che sono rilevanti per la decisione, dato che la ricostruzione del processo è stata interamente affidata alla trascrizione della sentenza d’appello, rispetto alla quale, però, la ricorrente fornisce ele- menti contrastanti: infatti, dalla pronuncia d’appello emerge che la Ambro- sino aveva avuto conoscenza della cartella di pagamento soltanto dall’ac- quisizione di un estratto di ruolo (implicitamente riconoscendo l’avvenuta notificazione della cartella), mentre la ricorrente sostiene «Nell’atto riassun- tivo del giudizio l’opponente precisava che non vi era contestazione sulla notifica della cartella e veniva ribadito che oggetto della domanda era anche l’accertamento che i crediti azionati erano prescritti»; −manca, nella sostanza, una chiara illustrazione degli originari motivi del ricorso e l’esposizione di coordinate necessarie ai fini dell’esame delle censure: infatti, non è consentito modificare la causa petendidel ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. al momento dell’introduzione del giudizio di merito (e, dunque, si rivela essenziale la loro specifica individua- zione) e il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario dipende – secondo la giurisprudenza delle Sezioni U nite (richiamata nella pronuncia impugnata) – dalla contestazione circa l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento o dell’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 (la quale non segna affatto l’inizio dell’esecuzione forzata “esatto- riale”, essendo ad essa prodromica); −i nfine, a fronte del rilievo della Corte d’appello sulla formazione di un giudicato esterno («La tesi dell’opponente di assoluta assenza di notifiche precedenti il pignoramento è stata immediatamente contestata dalle Agen- zie che, oltre ad avere documentato un giudizio tributario in eadem re, hanno anche prodotto atti d’interruzione del corso della prescrizione che il primo giudice ha completamente omesso di esaminare e la cui valutazione è stata fatta dalla Corte Tributaria, precedentemente adita, con una statui- zione la cui definitività si è conseguita recentemente (si tratta della sen- tenza della Corte di Giustizia Tributaria della Campania –già [OSCURATO:PERSONA]) del 26 novembre 2021, depositata il 30 marzo 2022.»), la contestazione della ricorrente avrebbe dovuto riportare il con- tenuto della decisione richiamata dal giudice d’appello e confutarne le con- clusioni; nel caso, invece, l’esposizione è lacunosa e il motivo risulta apo- dittico e generico; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna della ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giu- dizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione all’effettivo valore della controversia), nella misura indicata nel dispositivo; −va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di que- sto giudizio, liquidate in Euro 13.900,00 per compensi, oltre a spese even- tualmente prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- correnteed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel