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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 48692/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lede/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 22 marzo 2022 il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello su misura cautelare reale, ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo al sequestro preventivo (ai sensi dell'art.240-bis cod. gliMpen.) di una polizza a lei intestata (con valore di quindicimila euro), sottoscritta nell'anno 2006.

2. In motivazione si osserva che : a) la Muto è stata destinataria del sequestro (sin dal 2016) in qualità di terza intestataria ed in riferimento alla procedura pendente nei confronti del padre - [OSCURATO:PERSONA] - condannato in secondo grado per il delitto di cui all'art.416- bis cod.pen. ; b) secondo il Tribunale l'appellante non ha fornito una congrua dimostrazione della provenienza lecita delle risorse investite con lo strumento finanziario in sequestro.

In particolare si rileva che l'analisi della capacità produttiva di reddito - in capo alla Muto - porta decisamente ad escludere la esistenza, nel 2006, della capacità di investimento.

Da qui la considerazione per cui le risorse investite erano di provenienza illecita, ricollegabile alla attività delittuosa di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 La ricorrente osserva, in sintesi, che la Muto è terza intestataria e che l'onere della prova della fittizia intestazione della polizza non grava sul terzo ma sull'organo dell'accusa.

In ogni caso si ritiene che le allegazioni sulla capacità di produzione 'autonoma' di redditi illogicamente siano state ritenute insufficienti a giustificare l'investimento.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero, non vi è dubbio circa la diversa condizione del soggetto terzo in rapporto alla distribuzione degli oneri dimostrativi, posto che la prova (anche indiziaria) della fittizia intestazione del bene, in sede di confisca cd. estesa, deve essere fornita dall'accusa.

Tuttavia detta prova ben può essere di tipo indiziario e derivare - come nel caso in esame - dalla constatazione della assenza di capacità di risparmio in capo al terzo.

Nessun vizio in diritto pertanto può essere rilevato nella decisione impugnata.

Quanto all'apprezzamento della valenza degli elementi introdotti dalla Muto per rappresentare la propria capacità di investimento, si tratta di questione in fatto, correttamente e logicamente sviluppata dal Tribunale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lede/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 22 marzo 2022 il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello su misura cautelare reale, ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo al sequestro preventivo (ai sensi dell'art.240-bis cod. gliMpen.) di una polizza a lei intestata (con valore di quindicimila euro), sottoscritta nell'anno 2006. 2. In motivazione si osserva che : a) la Muto è stata destinataria del sequestro (sin dal 2016) in qualità di terza intestataria ed in riferimento alla procedura pendente nei confronti del padre - [OSCURATO:PERSONA] - condannato in secondo grado per il delitto di cui all'art.416- bis cod.pen. ; b) secondo il Tribunale l'appellante non ha fornito una congrua dimostrazione della provenienza lecita delle risorse investite con lo strumento finanziario in sequestro. In particolare si rileva che l'analisi della capacità produttiva di reddito - in capo alla Muto - porta decisamente ad escludere la esistenza, nel 2006, della capacità di investimento. Da qui la considerazione per cui le risorse investite erano di provenienza illecita, ricollegabile alla attività delittuosa di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto - nelle forme di legge - ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 La ricorrente osserva, in sintesi, che la Muto è terza intestataria e che l'onere della prova della fittizia intestazione della polizza non grava sul terzo ma sull'organo dell'accusa. In ogni caso si ritiene che le allegazioni sulla capacità di produzione 'autonoma' di redditi illogicamente siano state ritenute insufficienti a giustificare l'investimento. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, non vi è dubbio circa la diversa condizione del soggetto terzo in rapporto alla distribuzione degli oneri dimostrativi, posto che la prova (anche indiziaria) della fittizia intestazione del bene, in sede di confisca cd. estesa, deve essere fornita dall'accusa. Tuttavia detta prova ben può essere di tipo indiziario e derivare - come nel caso in esame - dalla constatazione della assenza di capacità di risparmio in capo al terzo. Nessun vizio in diritto pertanto può essere rilevato nella decisione impugnata. Quanto all'apprezzamento della valenza degli elementi introdotti dalla Muto per rappresentare la propria capacità di investimento, si tratta di questione in fatto, correttamente e logicamente sviluppata dal Tribunale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris