CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14055/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 7287/2024 depositata il 27/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzadella Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (hinc:CGT2) n. 7287/2024 depositata in data 27/12/2024 – prende origineNumero registro generale 10578/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 14055/2026Data pubblicazione 13/05/2026dall’impugnazione da parte di Antonietta di Carluccio (hinc: la contribuente)di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2016, con il qualel’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato ai sensi dell’art. 39, comma 2,lett. d), d.P.R. 29/09/73 n. 600 e dell’art. 41 bis, il reddito d’impresa,operando le conseguenti riprese a titolo IRES, IRAP e IVA.1.1. L’atto impositivo era emesso in esito a un controllo della posizionefiscale della contribuente, quale titolare della omonima ditta individualeesercente l’attività di “commercio al dettaglio di orologi, gioielleria eargenteria”, a seguito del mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti. Aseguito dell’invito a produrre la documentazione fiscale e contabile relativaall’anno 2016 la contribuente aveva prodotto solo parte delladocumentazione richiesta.L’Ufficio, inoltre, al fine di effettuare dei controlli incrociati, aveva invitatodue clienti risultanti da “spesometro integrato” ad esibire ladocumentazione contabile. Le incongruenze rilevate dall’amministrazionefinanziaria dall’esame di quest’ultima, unitamente al fatto che, dai datidichiarati nello studio di settore, non erano risultate rimanenze iniziali efinali - elemento ritenuto estraneo ad ogni logica di mercato, trattandosi diportato alla conclusione dell’inattendibilità delle scritture contabili e allaconseguente ricostruzione induttiva dei ricavi.1.2. Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che il ricorsoproposto dalla contribuente contro l’atto impositivo era stato rigettato dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza appellatadalla contribuente, che aveva censurato davanti al giudice di seconde cureunicamente il profilo relativo all’errata individuazione da partedell’amministrazione finanziaria della percentuale di ricarico nella misurapari al 20,50%, rideterminando, così, il reddito induttivamente ai sensidell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973.Numero registro generale 10578/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 14055/2026Data pubblicazione 13/05/20262. La CGT2 ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, evidenziando che:«viene qui in assoluto rilevo come la richiesta di applicazione di unapercentuale di ricarico diversa da quella utilizzata dall’Ufficio in virtùdell’attività effettivamente svolta di commercio di oro usato (compro – oro)e non anche di gioielleria in senso stretto non trovi riscontro probatorio edocumentale certo, sia in questa sede che nel ricorso introduttivo. Ciònondimeno è oltremodo ragionevole ritenere che le percentuali di ricaricosulle cessioni di oro usato sia a privati che a banchi oro siano inferiori aquelle applicabili per un’attività di gioielleria intesa in senso stretto e,pertanto, la Corte, in assenza di allegazioni documentali certe da cui emergala fondatezza dell’eccezione di parte appellante di applicazione della diversapercentuale del 1,5-2,00%, considera congrua una percentuale pari al10%.»3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. La contribuente ha depositato una memoria di costituzione solo ai finidella partecipazione all’eventuale udienza di discussione e,successivamente, ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre dichiarare l’inammissibilità della memoriaillustrativa depositata dalla contribuente, non essendosi costituitatempestivamente con controricorso. Il ricorso in cassazione è stato, infatti,notificato a mezzo pec in data 18/05/2025, mentre la memoria dicostituzione (dove la parte si limitava a palesare la sua volontà dipartecipazione all’udienza) è stata depositata in data 31/07/2025. Spiratoil termine per la proposizione di controricorso la contribuente non puòesercitare attività difensiva, attraverso una memoria illustrativa tesa arecuperare i contenuti del controricorso non depositato tempestivamente.2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata lanullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546Numero registro generale 10578/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 14055/2026Data pubblicazione 13/05/2026del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. - Motivazione apparente e contraddittoria (inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che la CGT2 solo inapparenza ha motivato sulla scorta di un ragionamento che non permettedi individuarne i fondamenti logici della decisione. Alla percentuale diredditività calcolata secondo criteri ben precisi (i.e. la redditività dichiaratada società operanti nel medesimo settore, estraendo la percentuale pari al20,5% da interrogazioni RADAR, con l’eliminazione dei valori negativi e paria zero), la contribuente aveva opposto una percentuale immaginaria, privadi ancoraggi precisi alla realtà del settore merceologico, senza alcunamotivazione plausibile né, tantomeno, prove a sostegno, essendosi limitataad affermare che «…i prezzi di acquisto e cessione definiti dai mercatiregolamentanti consentono un guadagno di massimo qualche puntopercentuale (1,5% - 2,5%)» (pag. 7 e 8 appello).2.2. Pur avendo la CGT2 dato ampiamente atto di tale aporia, invece dirigettare l’appello, ha deciso di modificare la percentuale di redditività motuproprio e, prescindendo da dati statistici effettivi, è passata dal 20,5% al10%, senza spiegare il percorso deduttivo che ha portato a tale scelta (es.zona territoriale di esercizio, particolari condizioni di mercato, fattori dicondizionamento locali, ecc.).3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.3.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che il processo tributario,nonostante sia strutturato come giudizio di impugnazione, non èannoverabile tra quelli di «impugnazione-annullamento», ma tra i processidi «impugnazione-merito». Di conseguenza, il giudice che reputi invalido unavviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale,ritenendo fondate le censure del contribuente relative, ad esempio, almaggior imponibile o ai costi, non può limitarsi né a una pronunciaNumero registro generale 10578/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 14055/2026Data pubblicazione 13/05/2026costitutiva di annullamento dell'atto impositivo, né a una riduzioneequitativa del quantum debeatur, ma deve esaminare nel merito la pretesatributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, deveeventualmente ricondurla, sulla base delle disposizioni fiscali, alla correttamisura, entro i limiti posti dalle domande di parte.4. Passando all’esame del ricorso il primo motivo è fondato, con ilconseguente assorbimento del secondo motivo.4.1. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata diquesta Corte, a seguito delle riforme attuate d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sullamotivazione è limitato al cd. "minimo costituzionale". È pertantodenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053).4.2. Tali anomalie motivazionali sono riscontrabili nel caso di specie,dove la CGT2, dapprima afferma che l’applicazione di una percentuale diricarico diversa da quella palesata dall’amministrazione finanziaria einvocata dal contribuente non è stata provata, per poi evidenziare, subitodopo, che «è oltremodo ragionevole ritenere che le percentuali di ricaricosulle cessioni di oro usato sia a privati che a banchi oro siano inferiori aquelle applicabili per un’attività di gioielleria intesa in senso stretto e,pertanto, la Corte, in assenza di allegazioni documentali certe da cui emergala fondatezza dell’eccezione di parte appellante di applicazione della diversaNumero registro generale 10578/2025Numero sezionale 2396/2026Numero di raccolta generale 14055/2026Data pubblicazione 13/05/2026percentuale del 1,5-2,00%, considera congrua una percentuale pari al10%.»Il parametro della ragionevolezza evocato per supportare l’applicazionedi una percentuale di ricarico diversa da quella ancorata alle medie disettore si rivela, nel caso di specie, totalmente evanescente ed è inidoneo,in tale contesto, a supportare la determinazione induttiva di un datonumerico come il reddito di impresa, finendo per celare l’assenza diargomentazioni a supporto della decisione assunta dal giudice di secondecure.5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso èfondato con il conseguente assorbimento del secondo motivo.5.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2 in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione dellespese del presente giudizio. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]