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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40906/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/6/2021 della Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p.p., per aver falsamente attestato la propria identità al personale del pronto soccorso e del posto di polizia del [OSCURATO:PERSONA], dove era stato ricoverato a seguito di un incidente, mentre si trovava sottoposto agli arresti domiciliari.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché vizi di motivazione, per avere la Corte d'Appello erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 495 anziché dell'art. 494 c.p.

In particolare, il ricorrente evidenzia come la contestazione attiene sia all'identificazione dell'imputato da parte del personale dell'ospedale, che alla falsa dichiarazione resa dal Signore all'Assistente della Polizia di Stato sopraggiunto in seguito.

Con riferimento alla prima parte della contestazione, viene eccepito che l'accertamento sull'identità dello stesso sarebbe stato condotto non dal medico, ma dal personale in servizio presso il desk di accoglienza dell'ospedale, il quale non rivestirebbe la qualifica di pubblico ufficiale, ma tutt'al più quella di incaricato di pubblico servizio, irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 c.p.

Quanto all'intervento dell'operante, il ricorrente osserva che quando questi si era recato presso il Policlinico di [OSCURATO:PERSONA] per identificare il Signore in realtà sarebbe già stato a conoscenza della sua identità, la quale gli era stata in precedenza comunicata dalla sorella dell'imputato.

Conseguentemente le false dichiarazioni rese in quel frangente sarebbero state inidonee a ledere la pubblica fede, ricorrendo l'ipotesi del falso innocuo o inoffensivo.

2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo di ricorso in merito al riconoscimento della contestata recidiva reiterata.

Osserva il ricorrente che la condotta posta in essere sarebbe stata animata solamente dal timore del Signore di essere arrestato o di non essere ricoverato, stante la sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, e che pertanto la condotta in alcun modo sarebbe espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità.

Il ricorrente deduce poi che la Corte territoriale, nell'applicare la recidiva, si sarebbe limitata a richiamare ed elencare i precedenti penali dell'imputato, senza indagare sulla sintomaticità o meno del nuovo reato.

2.3. Con il terzo motivo viene eccepita l'intervenuta prescrizione del reato il 26 novembre 2019, dovendosi ritenere erroneo il calcolo svolto dalla Corte territoriale che avrebbe tenuto conto della recidiva reiterata sia per la determinazione del termine ordinario ai sensi dell'art. 157 c.p., sia ai fini del calcolo di quello massimo ex art. 161 comma 2 c.p., in violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è invero inammissibile.

Il ricorrente, anzitutto, sostiene che non potrebbe dirsi integrato il reato di cui all'art. 495 c.p. per la circostanza che al momento in cui rese le false dichiarazioni ai paramedici dell'ospedale, questi non rivestivano la qualifica di pubblico ufficiale, ma quella di incaricati di pubblico servizio.

Il ricorrente altresì sostiene che le false dichiarazioni rese all'assistente capo della Polizia di Stato, intervenuto successivamente, non sarebbero idonee ad integrare il reato di cui all'art. 495 c.p., poiché il predetto pubblico ufficiale, nel momento in cui il Signore rendeva le false dichiarazioni, avrebbe avuto già conoscenza delle sue vere generalità.

Pertanto, le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale intervenuto si atteggerebbero alla stregua di un falso innocuo, come tale non punibile.

Ebbene, anche a voler aderire alla tesi per cui il personale paramedico non rivestirebbe la qualità di pubblico ufficiale, ma quella di incaricato di pubblico servizio, la condotta contestata all'imputato è unica - come espressamente riconosciuto dai Giudici di merito e come emerge dalla stessa lettura del capo d'imputazione, non essendo stata contestata all'imputato la continuazione in riferimento a fatti ritenuti autonomi - e si articola in due momenti distinti, culminati con la dichiarazione falsa resa dal Signore circa la propria identità all'operante intervenuto, la cui qualifica di pubblico ufficiale non è in discussione.

Sul punto, il ricorrente tenta di sollecitare questa Corte a svolgere un giudizio sul fatto, che, come noto, è precluso in sede di legittimità.

La Corte territoriale, infatti, ha accertato che, al momento in cui il Signore ha reso le false dichiarazioni al pubblico ufficiale, quest'ultimo non era affatto a conoscenza della reale identità del dichiarante, ma era soltanto a conoscenza della circostanza - riferita dalla sorella dell'imputato al personale medico - che il medesimo era sottoposto agli arresti donniciliari e comunque le dichiarazioni della suddetta non sarebbero comunque state sufficienti a dare certezza all'operante circa l'identità del soggetto ricoverato al pronto soccorso, che per l'appunto ha doverosamente cercato di accertare personalmente dal medesimo.

Le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale sono, pertanto, coerenti con le premesse di fatto accertate in sede di merito, e vanno esenti da vizi logici e di motivazione.

3. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che è compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dall'art. 99 c.p., quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra foro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838).

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha motivato la conferma dell'applicazione della recidiva sulla base di specifiche circostanze quali l'esistenza di precedenti a carico dell'imputato che coprono un arco temporale di circa quindici anni e per la maggior parte afferenti a reati contro il patrimonio, espressivi di una scarsa capacità di autocontrollo del pervenuto, tra cui anche la violazione di norme di prevenzione.

Si tratta di motivazione tutt'altro che illogica e dunque insindacabile in questa sede, rimanendo irrilevante l'argomentazione ulteriore dispiegata dalla Corte ad colorandum - e certamente errata - per cui l'incidenza della recidiva sul trattamento sanzionatorio sarebbe stata di fatto elisa dalla contestuale concessione delle attenuanti generiche.

Per queste ragioni il motivo non può trovare accoglimento.

4. Anche con riguardo all'ultimo motivo relativo al tema della prescrizione appaiono infondate le censure svolte dal ricorrente.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che la recidiva reiterata, in virtù della sua natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, incide non solo sul termine ordinario di prescrizione del reato, ma anche sul calcolo del termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4, protocollo n. 7, Cedu, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non può farsi rientrare l'istituto della prescrizione (ex multis Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224).

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/6/2021 della Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato, [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p.p., per aver falsamente attestato la propria identità al personale del pronto soccorso e del posto di polizia del [OSCURATO:PERSONA], dove era stato ricoverato a seguito di un incidente, mentre si trovava sottoposto agli arresti domiciliari. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, nonché vizi di motivazione, per avere la Corte d'Appello erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 495 anziché dell'art. 494 c.p. In particolare, il ricorrente evidenzia come la contestazione attiene sia all'identificazione dell'imputato da parte del personale dell'ospedale, che alla falsa dichiarazione resa dal Signore all'Assistente della Polizia di Stato sopraggiunto in seguito. Con riferimento alla prima parte della contestazione, viene eccepito che l'accertamento sull'identità dello stesso sarebbe stato condotto non dal medico, ma dal personale in servizio presso il desk di accoglienza dell'ospedale, il quale non rivestirebbe la qualifica di pubblico ufficiale, ma tutt'al più quella di incaricato di pubblico servizio, irrilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 c.p. Quanto all'intervento dell'operante, il ricorrente osserva che quando questi si era recato presso il Policlinico di [OSCURATO:PERSONA] per identificare il Signore in realtà sarebbe già stato a conoscenza della sua identità, la quale gli era stata in precedenza comunicata dalla sorella dell'imputato. Conseguentemente le false dichiarazioni rese in quel frangente sarebbero state inidonee a ledere la pubblica fede, ricorrendo l'ipotesi del falso innocuo o inoffensivo. 2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo di ricorso in merito al riconoscimento della contestata recidiva reiterata. Osserva il ricorrente che la condotta posta in essere sarebbe stata animata solamente dal timore del Signore di essere arrestato o di non essere ricoverato, stante la sua sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, e che pertanto la condotta in alcun modo sarebbe espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità. Il ricorrente deduce poi che la Corte territoriale, nell'applicare la recidiva, si sarebbe limitata a richiamare ed elencare i precedenti penali dell'imputato, senza indagare sulla sintomaticità o meno del nuovo reato. 2.3. Con il terzo motivo viene eccepita l'intervenuta prescrizione del reato il 26 novembre 2019, dovendosi ritenere erroneo il calcolo svolto dalla Corte territoriale che avrebbe tenuto conto della recidiva reiterata sia per la determinazione del termine ordinario ai sensi dell'art. 157 c.p., sia ai fini del calcolo di quello massimo ex art. 161 comma 2 c.p., in violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è invero inammissibile. Il ricorrente, anzitutto, sostiene che non potrebbe dirsi integrato il reato di cui all'art. 495 c.p. per la circostanza che al momento in cui rese le false dichiarazioni ai paramedici dell'ospedale, questi non rivestivano la qualifica di pubblico ufficiale, ma quella di incaricati di pubblico servizio. Il ricorrente altresì sostiene che le false dichiarazioni rese all'assistente capo della Polizia di Stato, intervenuto successivamente, non sarebbero idonee ad integrare il reato di cui all'art. 495 c.p., poiché il predetto pubblico ufficiale, nel momento in cui il Signore rendeva le false dichiarazioni, avrebbe avuto già conoscenza delle sue vere generalità. Pertanto, le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale intervenuto si atteggerebbero alla stregua di un falso innocuo, come tale non punibile. Ebbene, anche a voler aderire alla tesi per cui il personale paramedico non rivestirebbe la qualità di pubblico ufficiale, ma quella di incaricato di pubblico servizio, la condotta contestata all'imputato è unica - come espressamente riconosciuto dai Giudici di merito e come emerge dalla stessa lettura del capo d'imputazione, non essendo stata contestata all'imputato la continuazione in riferimento a fatti ritenuti autonomi - e si articola in due momenti distinti, culminati con la dichiarazione falsa resa dal Signore circa la propria identità all'operante intervenuto, la cui qualifica di pubblico ufficiale non è in discussione. Sul punto, il ricorrente tenta di sollecitare questa Corte a svolgere un giudizio sul fatto, che, come noto, è precluso in sede di legittimità. La Corte territoriale, infatti, ha accertato che, al momento in cui il Signore ha reso le false dichiarazioni al pubblico ufficiale, quest'ultimo non era affatto a conoscenza della reale identità del dichiarante, ma era soltanto a conoscenza della circostanza - riferita dalla sorella dell'imputato al personale medico - che il medesimo era sottoposto agli arresti donniciliari e comunque le dichiarazioni della suddetta non sarebbero comunque state sufficienti a dare certezza all'operante circa l'identità del soggetto ricoverato al pronto soccorso, che per l'appunto ha doverosamente cercato di accertare personalmente dal medesimo. Le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale sono, pertanto, coerenti con le premesse di fatto accertate in sede di merito, e vanno esenti da vizi logici e di motivazione. 3. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che è compito del giudice, quando la contestazione concerna una delle ipotesi contemplate dall'art. 99 c.p., quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra foro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838). Nel caso di specie la Corte d'Appello ha motivato la conferma dell'applicazione della recidiva sulla base di specifiche circostanze quali l'esistenza di precedenti a carico dell'imputato che coprono un arco temporale di circa quindici anni e per la maggior parte afferenti a reati contro il patrimonio, espressivi di una scarsa capacità di autocontrollo del pervenuto, tra cui anche la violazione di norme di prevenzione. Si tratta di motivazione tutt'altro che illogica e dunque insindacabile in questa sede, rimanendo irrilevante l'argomentazione ulteriore dispiegata dalla Corte ad colorandum - e certamente errata - per cui l'incidenza della recidiva sul trattamento sanzionatorio sarebbe stata di fatto elisa dalla contestuale concessione delle attenuanti generiche. Per queste ragioni il motivo non può trovare accoglimento. 4. Anche con riguardo all'ultimo motivo relativo al tema della prescrizione appaiono infondate le censure svolte dal ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che la recidiva reiterata, in virtù della sua natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, incide non solo sul termine ordinario di prescrizione del reato, ma anche sul calcolo del termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p., dovendosi escludere che ciò comporti una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale o dell'art. 4, protocollo n. 7, Cedu, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non può farsi rientrare l'istituto della prescrizione (ex multis Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224). P.Q.M. Rigetta il ricor
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