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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 31212/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13072-2020 proposto da: MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri in carica, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; í i / • - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6026/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché il Ministero delle politiche agricole e forestali impugnavano il lodo arbitrale emesso in data 30 luglio 2013 tra le amministrazioni indicate e l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto una controversia relativa alla raccolta delle scommesse da parte della suddetta Agenzia ippica (concessionaria del servizio di raccolta e Mcettazione di scommesse ippiche) relativamente alla quale gli dUbitti dVCvtii10 condannate le Amministrazioni convenute ad un risarcimento a favore della Agenzia ippica; la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'impugnazione delle suddette amministrazioni perché per un verso l'atto di impugnazione era viziato in quanto era stata citata in giudizio l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., un soggetto privo di capacità processuale in quanto la società era estinta e pertanto la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di PAS s.r.I., soggetto passivamente legittimato, ha comportato una sanatoria con effetto ex nunc, inidonea a sanare la decadenza verificatasi per il decorso del termine di legge per impugnare il lodo e per un altro verso l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale va n\./' notificata alla parte personalmente e non presso il difensore della stessa nel procedimento arbitrale, in considerazione del fatto che nel giudizio arbitrale il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare costituzione in senso proprio.

Ric. 2020 n. 13072 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché il Ministero delle politiche agricole e forestali, affidato ad un motivo di impugnazione, e in prossimità dell'udienza depositavano memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione la parte ricorrente denuncia violazione di legge per erronea a e falsa applicazione degli artt.2495 e 2505 bis cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto, essendosi verificata una fusione per incorporazione, è ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa proseguendo nella società incorporante.

Il motivo di ricorso è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c. (Cass., S.U., n. 21970 del 2021).

In particolare, secondo tale pronuncia delle sezioni unite: «è perfettamente condivisibile l'idea che l'espressione "proseguendo in tutti i rapporti" non autorizzi a ritenere che il soggetto incorporato non sia estinto; ed, anzi, in forza del Ric. 2020 n. 13072 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- diritto positivo, in particolare processuale, è proprio il contrario, laddove la norma del codice di rito sancisce che "il processo è proseguito" ad opera o nei confronti di chi ha assunto tutti í rapporti della parte venuta meno: il quale, nell'usuale linguaggio giuridico, viene denominato successore universale E' noto, inoltre, che l'effetto estintivo derivante dall'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese si produce non soltanto quando essa segua al procedimento di scioglimento e liquidazione, ma anche quando alla cancellazione si pervenga per altre vie: come, ad esempio, quando la società non abbia depositato i bilanci per tre esercizi, ai sensi dell'art.2490 c.c., comma 6, o, per le società partecipate pubbliche, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 20.

Sarebbe, dunque, distonico con il sistema ordinamentale delle società escludere l'effetto estintivo, nonostante la nuova situazione del registro delle imprese, ed ipotizzare un'eccezione così radicale, come quella della permanenza in vita della società incorporata o fusa, dalle parole della nuova disposizione, non sorrette da nessun altro elemento di sistema il fatto che la (diversa) società, incorporante o risultante dalla fusione, assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sé ad indicare che gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice modificazione dell'atto costitutivo.

Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta Ric. 2020 n. 13072 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -4- nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini; la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta.

Le società incorporate o fuse non restano, pertanto, soggetti del mercato, non le si vede ciononostante proporre cause civili o esservi convenute L'estinzione riguarda solo la società incorporata, la quale non sopravvive quale flatus, ma si estingue; resta, invece, come soggetto giuridico l'incorporante, dal momento che la modificazione soggettiva attiene soltanto alla titolarità dei rapporti giuridici, che facevano capo alla prima Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio.

La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.

La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti Ric. 2020 n. 13072 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -5- originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione.

Una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione » Del resto un principio del tutto analogo, ispirato alla medesima ratio (prosecuzione da parte dei successori - in quel caso la società incorporante, in quello che ci si appresta ad illustrare i soci - dei rapporti, precedentemente facenti capo alla società, la quale esce a pieno titolo dal mondo giuridico), è stato enunciato da questa Corte anche in tema di cancellazione di società dal registro delle imprese: la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la Ric. 2020 n. 13072 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -6- stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (Cass. n. 5605 del 2021).

La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'atto di impugnazione era viziato in quanto era stata citata in giudizio l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., un soggetto privo di capacità processuale in quanto la società era estinta e pertanto la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di PAS s.r.I., soggetto passivamente legittimato, ha comportato una sanatoria con effetto ex nunc, inidonea a sanare la decadenza verificatasi per il decorso del termine di legge per impugnare il lodo - ha correttamente preso atto che la società Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cancellata dal registro delle imprese, estinta e ormai incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., era del tutto priva di capacità giuridica e che dunque una citazione in giudizio nei suoi confronti era tamquam non esset.

Pertanto, ritenuto infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita la PAS s.r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13072-2020 proposto da: MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri in carica, AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; í i / • - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6026/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché il Ministero delle politiche agricole e forestali impugnavano il lodo arbitrale emesso in data 30 luglio 2013 tra le amministrazioni indicate e l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto una controversia relativa alla raccolta delle scommesse da parte della suddetta Agenzia ippica (concessionaria del servizio di raccolta e Mcettazione di scommesse ippiche) relativamente alla quale gli dUbitti dVCvtii10 condannate le Amministrazioni convenute ad un risarcimento a favore della Agenzia ippica; la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'impugnazione delle suddette amministrazioni perché per un verso l'atto di impugnazione era viziato in quanto era stata citata in giudizio l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., un soggetto privo di capacità processuale in quanto la società era estinta e pertanto la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di PAS s.r.I., soggetto passivamente legittimato, ha comportato una sanatoria con effetto ex nunc, inidonea a sanare la decadenza verificatasi per il decorso del termine di legge per impugnare il lodo e per un altro verso l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale va n\./' notificata alla parte personalmente e non presso il difensore della stessa nel procedimento arbitrale, in considerazione del fatto che nel giudizio arbitrale il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente contrattuale del mandato con rappresentanza, senza implicare costituzione in senso proprio. Ric. 2020 n. 13072 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché il Ministero delle politiche agricole e forestali, affidato ad un motivo di impugnazione, e in prossimità dell'udienza depositavano memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione la parte ricorrente denuncia violazione di legge per erronea a e falsa applicazione degli artt.2495 e 2505 bis cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto, essendosi verificata una fusione per incorporazione, è ammissibile l'appello proposto nei confronti della società incorporata, la quale, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa proseguendo nella società incorporante. Il motivo di ricorso è infondato. Secondo questa Corte, infatti: la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c. (Cass., S.U., n. 21970 del 2021). In particolare, secondo tale pronuncia delle sezioni unite: «è perfettamente condivisibile l'idea che l'espressione "proseguendo in tutti i rapporti" non autorizzi a ritenere che il soggetto incorporato non sia estinto; ed, anzi, in forza del Ric. 2020 n. 13072 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- diritto positivo, in particolare processuale, è proprio il contrario, laddove la norma del codice di rito sancisce che "il processo è proseguito" ad opera o nei confronti di chi ha assunto tutti í rapporti della parte venuta meno: il quale, nell'usuale linguaggio giuridico, viene denominato successore universale E' noto, inoltre, che l'effetto estintivo derivante dall'iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese si produce non soltanto quando essa segua al procedimento di scioglimento e liquidazione, ma anche quando alla cancellazione si pervenga per altre vie: come, ad esempio, quando la società non abbia depositato i bilanci per tre esercizi, ai sensi dell'art.2490 c.c., comma 6, o, per le società partecipate pubbliche, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 20. Sarebbe, dunque, distonico con il sistema ordinamentale delle società escludere l'effetto estintivo, nonostante la nuova situazione del registro delle imprese, ed ipotizzare un'eccezione così radicale, come quella della permanenza in vita della società incorporata o fusa, dalle parole della nuova disposizione, non sorrette da nessun altro elemento di sistema il fatto che la (diversa) società, incorporante o risultante dalla fusione, assuma i diritti e gli obblighi delle società interessate sta in sé ad indicare che gli effetti sono certamente più pregnanti di quelli riconducibili ad una semplice modificazione dell'atto costitutivo. Tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, vengono ormai imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante, e la società incorporata viene cancellata dal registro delle imprese se nessuna posizione giuridica soggettiva residua in capo alla società incorporata, non ha significato affermare la permanenza di un soggetto, privo di rapporti o situazioni soggettive di sorta Ric. 2020 n. 13072 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- nella propria sfera giuridica, ivi compreso quello con chi lo rappresenti o determini; la sua permanenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, senza poter essere titolare di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, si ridurrebbe a quella di un'entità astratta. Le società incorporate o fuse non restano, pertanto, soggetti del mercato, non le si vede ciononostante proporre cause civili o esservi convenute L'estinzione riguarda solo la società incorporata, la quale non sopravvive quale flatus, ma si estingue; resta, invece, come soggetto giuridico l'incorporante, dal momento che la modificazione soggettiva attiene soltanto alla titolarità dei rapporti giuridici, che facevano capo alla prima Non si prospetta una mera vicenda modificativa, ricorrendo invece una vera e propria dissoluzione o estinzione giuridica, contestuale ad un fenomeno successorio. La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. La successione universale, come vicenda giuridica, ben si attaglia invero anche a quella fra enti, avente ad oggetto un patrimonio unitariamente considerato e non soltanto elementi che lo compongono la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti Ric. 2020 n. 13072 sez. MT - ud. 14-09-2021 -5- originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione. Una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione » Del resto un principio del tutto analogo, ispirato alla medesima ratio (prosecuzione da parte dei successori - in quel caso la società incorporante, in quello che ci si appresta ad illustrare i soci - dei rapporti, precedentemente facenti capo alla società, la quale esce a pieno titolo dal mondo giuridico), è stato enunciato da questa Corte anche in tema di cancellazione di società dal registro delle imprese: la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la Ric. 2020 n. 13072 sez. MT - ud. 14-09-2021 -6- stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (Cass. n. 5605 del 2021). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'atto di impugnazione era viziato in quanto era stata citata in giudizio l'Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., un soggetto privo di capacità processuale in quanto la società era estinta e pertanto la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di PAS s.r.I., soggetto passivamente legittimato, ha comportato una sanatoria con effetto ex nunc, inidonea a sanare la decadenza verificatasi per il decorso del termine di legge per impugnare il lodo - ha correttamente preso atto che la società Agenzia ippica [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., cancellata dal registro delle imprese, estinta e ormai incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]., era del tutto priva di capacità giuridica e che dunque una citazione in giudizio nei suoi confronti era tamquam non esset. Pertanto, ritenuto infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita la PAS s.r
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