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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:166
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989J0006 - IT Avis juridique important | 61989J0006 SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 APRILE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-6/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01595 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 .

Stati membri - Obblighi - Art . 5 del trattato CEE - Norma nazionale unilaterale che riduce lo stipendio nazionale degli insegnanti distaccati presso le scuole europee - Pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli obblighi finanziari fra gli Stati membri - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 5 ) 2 .

Stati membri - Obblighi - [OSCURATO:PERSONA] - Giustificazione - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 169 )

[OSCURATO:PERSONA]

1 .

Come dichiarato dalla Corte ( vedasi sentenza 15 gennaio 1986, Hurd / Jones, causa 44/84, Racc . 1986, pag . 29 ), lo statuto della scuola europea e il protocollo concernente la creazione di scuole europee si inseriscono nel contesto di tutta una serie di accordi, decisioni, atti e prese di posizione con cui gli Stati membri collaborano e coordinano le loro attività per contribuire al buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e facilitare l' adempimento dei loro compiti .

La decisione presa unilateralmente da uno Stato membro di ridurre lo stipendio nazionale attribuito agli insegnanti distaccati presso le scuole europee comporta il corrispondente aumento del finanziamento gravante a questo riguardo sulle Comunità .

Tale decisione compromette pertanto il sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri .

Ora, come la Corte ha già dichiarato ( vedasi la citata sentenza ), tali conseguenze non sono accettabili .

Il comportamento che ne è all' origine viola l' obbligo di leale cooperazione e assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità e che trova la sua espressione nell' obbligo contemplato all' art . 5 del trattato di facilitare quest' ultima nell' adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli scopi del trattato . 2 .

Secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può avvalersi di disposizioni, prassi o situazioni derivanti dal proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inadempimento di obblighi derivanti dal diritto comunitario . [OSCURATO:PERSONA] causa C-6/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], viceconsigliere presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo adottato l' art . 2 del regio decreto 24 ottobre 1986, n . 471, che riduce del 50% lo stipendio di disponibilità o la sovvenzione stipendio attribuiti agli insegnanti distaccati presso le scuole europee a condizioni che impongono al bilancio della Comunità un onere supplementare, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 5 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori : O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet e G.C . Rodríguez, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce :

[OSCURATO:PERSONA]

1 ) Avendo adottato l' art . 2 del regio decreto 24 ottobre 1986, n . 471, che riduce del 50% lo stipendio di disponibilità o la sovvenzione stipendio attribuiti agli insegnanti distaccati presso le scuole europee, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 5 del Trattato CEE . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989J0006 - IT Avis juridique important | 61989J0006 SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 APRILE 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-6/89. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01595 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1 . Stati membri - Obblighi - Art . 5 del trattato CEE - Norma nazionale unilaterale che riduce lo stipendio nazionale degli insegnanti distaccati presso le scuole europee - Pregiudizio al sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli obblighi finanziari fra gli Stati membri - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 5 ) 2 . Stati membri - Obblighi - [OSCURATO:PERSONA] - Giustificazione - Inammissibilità ( Trattato CEE, art . 169 ) [OSCURATO:PERSONA] 1 . Come dichiarato dalla Corte ( vedasi sentenza 15 gennaio 1986, Hurd / Jones, causa 44/84, Racc . 1986, pag . 29 ), lo statuto della scuola europea e il protocollo concernente la creazione di scuole europee si inseriscono nel contesto di tutta una serie di accordi, decisioni, atti e prese di posizione con cui gli Stati membri collaborano e coordinano le loro attività per contribuire al buon funzionamento delle istituzioni comunitarie e facilitare l' adempimento dei loro compiti . La decisione presa unilateralmente da uno Stato membro di ridurre lo stipendio nazionale attribuito agli insegnanti distaccati presso le scuole europee comporta il corrispondente aumento del finanziamento gravante a questo riguardo sulle Comunità . Tale decisione compromette pertanto il sistema di finanziamento della Comunità e di ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri . Ora, come la Corte ha già dichiarato ( vedasi la citata sentenza ), tali conseguenze non sono accettabili . Il comportamento che ne è all' origine viola l' obbligo di leale cooperazione e assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti della Comunità e che trova la sua espressione nell' obbligo contemplato all' art . 5 del trattato di facilitare quest' ultima nell' adempimento dei propri compiti e di non compromettere la realizzazione degli scopi del trattato . 2 . Secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può avvalersi di disposizioni, prassi o situazioni derivanti dal proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inadempimento di obblighi derivanti dal diritto comunitario . [OSCURATO:PERSONA] causa C-6/89, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig . [OSCURATO:PERSONA], viceconsigliere presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata del [OSCURATO:PERSONA], 4, rue des Girondins, convenuta, avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, avendo adottato l' art . 2 del regio decreto 24 ottobre 1986, n . 471, che riduce del 50% lo stipendio di disponibilità o la sovvenzione stipendio attribuiti agli insegnanti distaccati presso le scuole europee a condizioni che impongono al bilancio della Comunità un onere supplementare, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 5 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori : O . Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet e G.C . Rodríguez, giudici, ( motivazione non riprodotta ) dichiara e statuisce : [OSCURATO:PERSONA] 1 ) Avendo adottato l' art . 2 del regio decreto 24 ottobre 1986, n . 471, che riduce del 50% lo stipendio di disponibilità o la sovvenzione stipendio attribuiti agli insegnanti distaccati presso le scuole europee, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art . 5 del Trattato CEE . 2 ) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese .
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