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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10869/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per Iiinammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede (capo A), in esso assorbito il reato di danneggiamento contestato sub B), esclusa la recidiva contestata.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, che, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea valutazione della prova, fondando la affermazione di responsabilità su mere congetture, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta inammissibile sia per la genericità con cui è formulato - attraverso deduzioni astratte prive di specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi - sia perché manifestamente infondato.

2. A tanto deve aggiungersi che si è in presenza di una c.d. doppia conforme, cosicchè le sentenze di primo e di secondo grado nella vicenda in esame possono essere esaminate congiuntamente perché si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale; infatti, i giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione; né i motivi di gravame hanno riguardato elementi nuovi, essendosi limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep.2012, Valerio, Rv. 25261501).

3. Con la decisione in esame, invero, i giudici del merito hanno ricostruito con argomenti razionali la responsabilità dell'imputato, al quale hanno ricondotto le condotte contestate facendo riferimento: alla pacifica circostanza dell'appartenenza allo stesso dell'autovettura a bordo della quale la persona sorpresa dal querelante a estratte i fili di rame dal trasformatore era stata vista allontanarsi; alla stessa fotografia scattata nella medesima circostanza dalla persona offesa - argomento di per sé dotato di intrinseca persuasività; alle dichiarazioni rese da quest'ultima, ritenute attendibili, logiche, lineari, nonché rafforzate dalla sua mancata costituzione in giudizio quale parte civile. 4.A fronte di tale quadro probatorio, oggettivamente rassicurante, e di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, il ricorrente si limita a richiamare noti principi declinati con riguardo alle regole di giudizio che governano il processo penale, e, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, formula censure del tutto astratte, come tali, non esaminabili dalla Cassazione.

5. Peraltro, la sentenza impugnata ha anche sottolineato come, a fronte del quadro probatorio acquisito, l'imputato non abbia inteso offrire alcuna spiegazione alternativa, restando, seppur legittimamente, assente e silente nel corso del processo, non consentendo attraverso il suo contributo di pervenire ad una ricostruzione diversa del materiale probatorio acquisito.

Sul punto si rammenta l'insegnamento di codesta Corte che ha avuto modo di chiarire come, "in tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell'imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio" (Sez. 4, sentenza n.22105 del 2.5.2023 ud. dep. 23.5.2023).

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per Iiinammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione alla pubblica fede (capo A), in esso assorbito il reato di danneggiamento contestato sub B), esclusa la recidiva contestata. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, che, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea valutazione della prova, fondando la affermazione di responsabilità su mere congetture, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso risulta inammissibile sia per la genericità con cui è formulato - attraverso deduzioni astratte prive di specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi - sia perché manifestamente infondato. 2. A tanto deve aggiungersi che si è in presenza di una c.d. doppia conforme, cosicchè le sentenze di primo e di secondo grado nella vicenda in esame possono essere esaminate congiuntamente perché si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale; infatti, i giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione; né i motivi di gravame hanno riguardato elementi nuovi, essendosi limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep.2012, Valerio, Rv. 25261501). 3. Con la decisione in esame, invero, i giudici del merito hanno ricostruito con argomenti razionali la responsabilità dell'imputato, al quale hanno ricondotto le condotte contestate facendo riferimento: alla pacifica circostanza dell'appartenenza allo stesso dell'autovettura a bordo della quale la persona sorpresa dal querelante a estratte i fili di rame dal trasformatore era stata vista allontanarsi; alla stessa fotografia scattata nella medesima circostanza dalla persona offesa - argomento di per sé dotato di intrinseca persuasività; alle dichiarazioni rese da quest'ultima, ritenute attendibili, logiche, lineari, nonché rafforzate dalla sua mancata costituzione in giudizio quale parte civile. 4.A fronte di tale quadro probatorio, oggettivamente rassicurante, e di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, il ricorrente si limita a richiamare noti principi declinati con riguardo alle regole di giudizio che governano il processo penale, e, lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, formula censure del tutto astratte, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. 5. Peraltro, la sentenza impugnata ha anche sottolineato come, a fronte del quadro probatorio acquisito, l'imputato non abbia inteso offrire alcuna spiegazione alternativa, restando, seppur legittimamente, assente e silente nel corso del processo, non consentendo attraverso il suo contributo di pervenire ad una ricostruzione diversa del materiale probatorio acquisito. Sul punto si rammenta l'insegnamento di codesta Corte che ha avuto modo di chiarire come, "in tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell'imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio" (Sez. 4, sentenza n.22105 del 2.5.2023 ud. dep. 23.5.2023). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, ad
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