CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 35636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 19/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di peculato. Confronto, nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], con più azioni si sarebbe appropriato della complessiva somma di 77.723,56 euro prelevandola dai libretti postali e dai conto correnti bancari intestati all'amministrata (dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 1.2.2011). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando otto motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; il tema attiene alla indeterminata descrizione del fatto nel decreto che dispone il giudizio che, si assume, sarebbe nullo per indeterminatezza dell'accusa, non essendo specificato quando e su quali libretti di risparmio o conti correnti sarebbero stati compiuti i prelevamenti; ciò avrebbe impedito di esercitare compiutamente il diritto di difesa, anche in ragione della ampiezza temporale della contestazione. I libretti e i conti sarebbero stati alcuni intestati esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto persona sottoposta ad amministrazione, altri alla stessa [OSCURATO:PERSONA] ed a altre persone, altri ancora a [OSCURATO:PERSONA] ma con delega al prelievo in favore dell'imputato e non tutti i prelievi troverebbero giustificazione nella qualifica pubblica di questi. Le sentenze avrebbero finito per costruire la responsabilità dell'imputato, e quindi la prova della condotta appropriativa, in ragione della inosservanza di regole contabili, di documentazione e di rendicontazione in materia di amministrazione di sostegno - peraltro evocate per la prima volta dal perito alla fine del processo di primo grado e mai richiamate nel capo di imputazione - ovvero per non aver ottemperato agli inviti ricevuti dal giudice tutelare addirittura dopo la data indicata nella imputazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Rispetto ad un fatto iniziale in cui si contestava l'appropriaziore per sè di somme di denaro, l'imputato sarebbe stato invece condannato, all'esito della perizia disposta dal Tribunale, per la violazione di regole di rendicontazione o di contabilizzazione. Ciò avrebbe violato la prerogative difensive e il Tribunale non si sarebbe nemmeno curato di verificare le ragioni delle supposte violazioni. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione alle deduzioni difensive compiute sulla perizia e sui criteri utilizzati dal perito. Il tema attiene alla valutazione della prova peritale, alla dedotta inesperienza del perito, all'assenza di criteri di riferimento certi e obiettivi sotto il profilo normativo per poter affermare la correttezza della scelta da parte dello stesso perito di privilegiare uno piuttosto che un altro criterio di ricostruzione, all'assoluta mancanza di confronto con quella che era la prassi del Tribunale di Brindisi in tema di amministrazione di sostegno, alla incapacità di spiegare come l'imputato potesse avere provveduto al sostentamento dell'amministranda e alla gestione del patrimonio per tutti gli anni di cui alla imputazione. Su tali decisivi profili la sentenza sarebbe silente. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 411 - 380 cod. civ. Si assume che la sentenza sarebbe viziata: a) perché il Giudice tutelare aveva perimetrato gli obblighi dell'amministratore di sostegno escludendo l'automatica applicabilità alla sua figura delle norme previste in materia di tutela, attesa la clausola di salvezza di cui all'art. 411 cod. civ., e avrebbe richiesto solo nel 2011, dopo il decesso dell'amministrata, all'amministratore il "deposito eventuale di documentazione, avendo sino a quel momento il Conforto dovuto esclusivamente osservare l'obbligo di riferire semestralmente sulla attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario" (così il ricorso a pag. 18); b) perché non si sarebbe tenuto conto che l'imputato era stato autorizzato a prelevare la somma di 350,00 euro al mese senza obbligo di rendiconto per il sostentamento e l'ordinaria amministrazione del patrimonio; c) perchè sarebbero state assimilate discipline ed istituti tra loro diversi, come l'amministrazione di sostegno e la tutela, non avrebbe considerato la effettiva portata dalla clausola di compatibilità di cui all'art. 411 cod. civ.. e, diversamente da quanto hanno fatto i Giudici di merito, la non affatto scontata applicazione all'amministrazione di sostegno, attraverso l'art. 411, dell'art. 380 cod. civ.; d) quanto all'affermazione secondo cuii il decreto di nomina non conterrebbe nessuna esclusione dell'obbligo di rendicontazione, atteso che non si sarebbe tenuto in tal modo conto che il Giudice per quattro anni non aveva mai chiesto di rispettare l'art. 380 cod. civ. proprio perché aveva ritenuto non cogente la norma indicata; e) quanto all'affermazione secondo cui da alcuni provvedimenti sarebbe invece evincibile che l'imputato fosse obbligato a rendicontare; non sarebbe stato considerato che il secondo dei due provvedimenti richiamati sarebbe successivo alla data di consumazione del reato. 2.5. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità; l'imputato non avrebbe avuto la disponibilità delle somme per ragione dell'ufficio, atteso che il nucleo principale dei prelievi sarebbe stato compiuto su un conto in cui l'amministrata aveva conferito delega all'imputato e senza che il giudice ne fosse a conoscenza; dunque l'imputato avrebbe avuto accesso non in ragione dell'ufficio ma della procura a lui conferita. Il fatto sarebbe al più inquadrabile nel reato di appropriazione indebita. La prova dell'appropriazione non potrebbe essere fatta conseguire dalla inosservanza delle regole di gestione del patrimonio (si richiama giurisprudenza) e non sarebbe fondato neppure l'assunto, contenuto in sentenza, secondo cui la questione della qualificazione giuridica dei fatti sarebbe stata posta solo con l'atto di appello. Il possesso della somme, si argomenta, sarebbe stato ottenuto attraverso la omissione di informazioni (potere di delega) e dunque al più sarebbe configurabile il delitto di truffa; così come non sarebbe stata presa in considerazione adeguatamente la possibilità che il fatto fosse riconducibile al delitto di abuso d'ufficio. Né, ancora, sarebbe stata valutata l'effettiva esistenza del do'o e il possibile errore scusante avente ad oggetto una norma extrapenale. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la estinzione del reato per prescrizione; in ragione della pluralità di fatti contestati e della mancata indicazione della data inziale della consumazione del reato, i Giudici avrebbero dovuto ritenere tutti gli episodi consumati alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque i reati estinti per prescrizione. 2.7. Con il settimo e l'ottavo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la disposta confisca diretta dell'importo di 77.723,56, cioè di quanto indicato dal perito secondo una certa ipotesi ricostruttiva, senza tenere conto tuttavia delle spese dell'amministrazione e della mancanza di prova certa della esatta destinazione dei prelevamenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Sono infondati, ai limiti della inammissibilità, il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. Quanto al primo, la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato il principio secondo cui non è ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione, in particolare, non va riferita soltanto al c:apo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. F, n. 43481 del 7 agosto 2012, Ecelestino e altri, Rv. 253582). Dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (Sez. 5, n. 10033 del 19/11/2017, Iogha', Rv. 269455; Sez. 5, n. 51248 del 5/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 5, n. 6335/ 14 del 18 ottobre 2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, n. 16817 del 27 marzo 2008, Muro e altri, Rv. 239758). Nel caso di specie, l'imputazione è costruita nel senso che l'imputato, nominato amministratore di sostegno, avrebbe prelevato somme di denaro dai libretti di deposito e dai conti correnti bancari dell'amministrata. Diversamente dagli assunti difensivi, la tecnica utilizzata nella redazione della imputazione è stata quella di descrivere le condotte che l'imputato avrebbe compiuto e le utilità conseguite; si è fatto riferimento all'oggetto della appropriazione, al come l'appropriazione sarebbe stata compiuta, al perimetro in cui le condotte sarebbero state compiute (conti correnti bancari e libretti di deposito).Non può pretendersi che nel decreto di rinvio a giudizio il fatto debba essere necessariamente puntualizzato in ogni suo elemento specifico, anche perché ciò può non essere compatibile col momento processuale in cui il decreto viene emesso e in cui - di norma - si dispone del solo materiale investigativo unilateralmente acquisito dal Pubblico Ministero; il decreto, cristallizzando l'accusa nel suo nucleo qualificante e nella sua tipicità, deve esplicitare e fissare chiaramente l'oggetto della contestazione ed il "thema probandum", indicando le relative fonti, e preludere così all'approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva puntualizzazione e qualificazione dei fatti contestati. Ciò è accaduto nel caso di specie, in cui peraltro è stato compiuto nel corso del giudizio un accertamento peritale, avente ad oggetto proprio la ricostruzione dei fatti e la determinazione delle somme oggetto di appropriazione, nel cui ambito l'imputato ha esercitato compiutamente le proprie prerogative difensive. Gli elementi accessori e quelli che si concretano nella prova del fatto non incidono sul requisito della enunciazione dello stesso, che risulta nella specie di agevole individuazione, e non integrano, qualora siano omessi o precisati in maniera elastica, la mancanza o l'incompletezza della imputazione, sì da creare difficoltà all'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, rispetto ad una difesa articolatissima che si è sviluppata con atti di impugnazione di decine di pagine con cui si è contestato ogni rivolo della prospettazione d'accusa, ogni segmento argomentativo valorizzato al fine d el giudizio di penale responsabilità, il motivo è strutturalmente generico, non essendo stato spiegato ed indicato quale prerogativa difensiva sia stata in concreto inficiata, quale diritto e quale valore siano stati danneggiati. Non diversamente, quanto al secondo motivo, non sussiste nella specie una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; l'imputato non è stato affatto condannato per la violazione della regole di contabilizzazione e di rendicontazione, ma per essersi appropriato della somma di 77.72:3,56 euro (chiarissimo sul punto il Tribunale a pag. 20 della sentenza). La prova dell'appropriazione è stata fatta discendere da un determinato ragionamento probatorio; il ricorrente sovrappone il fatto oggetto della contestazione e dell'accertamento processuale, cioè l'appropriazione, con il modo con cui la prova del fatto costitutivo dell'accusa è stato provato; ciò, tuttavia, non attiene al tema della correlazione tra accusa e sentenza e alla immutabilità strutturale del fatto oggetto della imputazione, quanto, piuttosto, alla sua prova ed alla correttezza del ragionamento probatorio compiuto dai Giudici di merito. 3. Sono inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, che pure possono essere valutati congiuntamente, che attengono, seppur sotto diversi profili, al giudizio di responsabilità, alla configurabilità del reato contestato, alla corretta applicazione della legge penale. 3.1. Quanto alla perizia e alla sua valutazione, il Tribunale e la Corte di appello, che ha anche richiamato la sentenza di primo grado, con una rigorosa motivazione hanno dato atto dell'oggetto dell'incarico, della coerenza e analiticità della relazione, dell'attenzione e della logicità della ricostruzione compiuta dal perito ed ha spiegato: a) come questi abbia proceduto; b) i criteri attraverso i quali sono statierappresentate quattro diverse ipotesi ricostruttive della movimentazione e dei prelievi compiuti nel corso del tempo, nonché ulteriori sotto-distinzioni compiute nell'ambito della analisi; c) le specifiche ragioni per cui la ricostruzione compiuta dal consulente dell'imputato non può considerarsi attendibile; d) i peculiari motivi per i qua i si è privilegiata la ricostruzione sub A) compiuta al perito; e) le ragioni per cui si è ritenuto che l'oggetto della appropriazione da parte dell'imputato sia limitata alla somma di 77.723,56 euro, al netto, diversamente dagli assunti difensivi, della somma di 350 euro al mese per cui Conforto era stato autorizzato. Rispetto a tale quadro di riferimento il terzo motivo rivela la sua inammissibilità per aspecificità, per non essersi confrontato il ricorrente con la motivazione delle sentenze di merito, ma, soprattutto, per non avere affatto chiarito, al di là di affermazioni generiche: a) sulla base di quali elementi concreti e specifici il perito sarebbe stato professionalmente inesperto, non potendo la parte limitarsi a richiamare genericamente "quanto dallo stesso evidenziato in sede di cointroesame" e il verbale di udienza; b) perché non sarebbero certi ed obiettivi i criteri posti a fondamento della ricostruzione del perito sub a), perché sarebbe errata la valutazione della prova peritale, su quali specifici aspetti i Giudici di merito avrebbero sbagliato, sulla basi di quali elementi concreti sono fondate le affermazioni difensive; d) quale sarebbe il senso e la portata dell'affermazione secondo cui i Giudici di merito non si sarebbero confrontati con la prassi esistente al Tribunale di Brindisi e in cosa sarebbe consistita detta prassi; e) quale sarebbe, in concreto, il vizio fatto valere. Un motivo generico, che si risolve in una generale critica difettiva non consentita perché priva di valenza argomentativa. 3.2. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso, fondato sulla non esistenza di un obbligo di documentazione e di rendicontazione da parte dell'amministratore di sostegno. In realtà il Tribunale ha spiegato che: 29.10.2010 l'imputato chiese al Giudice l'autorizzazione a trasferire la somma di 65.000 euro da un conto dell'amministrata ad un altro istituto bancario "con obbligo ... di fornire dettagliato e documentato resoconto in merito ai prelievi effettuati e alle spese affrontate e, più in generale, a qualsiasi operazione afferente alla somma de qua";- il Giudice tutelare il successivo 25.11.2010 non autorizzò il prelievo ma chiese di indicare nel dettaglio le ragioni che avrebbero giustificato i prelevamento; - il 17.12.2010 l'imputato chiese nuovamente di essere autorizzato a trasferire la somma di 65.000 euro sul libretto postale n. 24880587, intestato alla amministrata, rinnovando la richiesta di prelevamento; - il 10.1.2011 il Giudice autorizzò il trasferimento della somma ma, ancora una volta, non anche il prelevamento della stessa e chiese all'imputato di relazionare entro trenta giorni su taluni aspetti della gestione economica; - Conforto attuò il trasferimento delle somme della amministrata sul libretto indicato, sul quale, tuttavia, aveva ottenuto la delega ad operare; - tra il 22 e il 31 Gennaio 2011 l'imputato prelevò dal libretto l'intera somma versata di 64.059,51 euro, di cui quella di 36.559,51 euro fu consegnata alla moglie che lo stesso giorno la versò su un libretto di deposito appositamente costituito, da cui poi fu successivamente prelevata; - il 9.2.2011, quando le operazioni erano state compiute, l'imputato si riservò di fornire al Giudice "un ampio resoconto non appena avrà modo di recuperare tutta la documentazione attestante quanto poc'anzi enunciato"; - solo il 20.9.2011, dopo una espressa intimazione del Giudice, Conforto depositò una dichiarazione sottoscritta dall'amministrata, nel frattempo defunta, del 30.12.2008, quando ormai la donna era in grave condizione senile accertata, e dalla capacità dimostrativa che i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto insistente. A tali somme si sono aggiunte quelle ulteriori, sino all'ammontare complessivo di 77.723,56 euro, determinate in via del tutto prudenziale. Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso è sostanzialmente silente, aspecifico e manifestamente infondato. Conforto: a) aveva la disponibilità della somma di 64.059,51 per ragioni del suo ufficio perché quelle denaro era dell'amministrata; b) non fu mai autorizzato a prelevare quella somma ma solo a trasferirla su un libretto di deposito; c) non poteva prelevare in nessun modo quella somma dal libretto, né, tantomeno, poteva, almeno in parte consegnarla a sua moglie. La circostanza che l'imputato prelevò il denaro in violazione delle disposizioni del Giudice ed in virtù di una delega, non consente di sostenere né che di quella somma egli non avesse la disponibilità per ragioni dell'ufficio, né che la appropriazione fu compiuta non nella qualità di pubblico ufficiale. Il motivo è strutturalmente generico non essendo stato nemmeno chiarito quale fosse la giacenza di denaro che residuò su quel libretto di deposito dopo il prelevamento con cui, eludendo le disposizioni del Giudice, l'imputato, approfittando della delega a lui conferita, fecè ciò che gli era stato impedito di fare, cioè prelevare denaro di cui era venuto in possesso in ragione del suo ufficio.Non è stato cioè nemmeno prospettato che la somma giacente su quel libretto fosse superiore a quella prelevata e che, nonostante il prelevamento su quel libretto, residuò comunque una giacenza non inferiore alla somma versata. Rispetto ad una situazione univoca nella sua portata accusatoria, il ricorrente non ha allegato alcunchè. Né, con riferimento anche alla ulteriore somma di cui l'imputato si sarebbe appropriato- fino alla concorrenza dell'importo di 77.723,56 euro- è stato spiegato perché Conforto non avrebbe avuto nessun obbligo di rendiconto, cioè perché, a suo parere, egli potesse disporre del patrimonio della amministrata senza giustificare alcunchè, senza documentare nulla, senza riferire quale fosse la destinazione delle somme prelevate sul patrimonio del terzo. L'art. 411 cod. civ. prevede l'applicazione all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli artt. da 349 a 353 e da 374 a 388 e dunque anche dell'art. 380 secondo cui il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Al di là della concreta modulazione di tale obbligo, non è affatto spiegato nella ricostruzione difensiva perché la previsione contenuta nell'art. 38C cod. civ. non sarebbe compatibile con l'istituito dell'amministrazione di sostegno, tenuto conto che, accanto all'aspetto della cura della persona si affianca nelle amministrazioni di sostegno quello dell'attività di gestione degli interessi patrimoniali dell'amministrato. Il deposito del rendiconto periodico costituisce un momento fondamentale dal momento che in tale documento l'Amministratore di sostegno descrive come ha operato nel periodo di riferimento, illustrando sia la specifica situazione personale del beneficiario (stato di salute, attuale collocamento, tipologia di assistenza e cura ecc.) che quella patrimoniale, dando conto di come ha utilizzato le liquidità del beneficiario e depositando la relativa documentazione giustificativa delle principali spese sostenute nel suo interesse. L'obbligazione di rendere il conto, peraltro, è insita nella ingerenza di un soggetto nella sfera giuridica di un altro. L'obbligo di rendere il conto è infatti ciò che consente e giustifica, l'intromissione - aliena - del gestore nella sfera individuale del gestito, conferendovi coerenza; si tratta di una obbligazione che vincola l'amministratore di un patrimonio giuridico - riferibile alla sfera soggettiva di un terzo - a informare, sinteticamente, in merito agli atti posti in essere nell'interesse altrui; il contenuto di detta obbligazione è, innanzitutto, attività informativa, ma anche, si è acutamente osservato, atto conclusivo di una gestione condotta nell'interesse altrui, di rango patrimoniale, nella quale assume senso e significato. Non solo una obbligazione prevista dalla legge ma un obbligo, ha spiegato correttamente la Corte di appello, che era stato in concreto imposto e di cui lo stesso imputato era consapevole, avendo Conforto effettuato rendicontazioni analitiche e puntuali per gli anni 2007, 2008,2009 e 2010. Anche sul punto il ricorso è silente. Né, ancora, è chiaro cosa, secondo il difensore, avesse disposto il Giudice e come avesse modulato l'obbligo di rendere conto, non essendo stato allegato alcunchè ed essendo stato fatto un mero rinvio a decreti contenuti nel fascicolo del dibattimento. 4. È infondato anche il sesto motivo di ricorso. Quanto alla appropriazione dei 65.000 euro, la condotta fu compiuta nel 2011 e, dunque, in ragione della durata del termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi, non è chiaro perché, secondo l'imputato, il reato sarebbe estinto. Non diversamente, quanto alla residua somma, rispetto alla ricostruzione compiuta dai Giudici di merito e fondata su una perizia che ha ricostruito le singole operazioni, il motivo è generico non essendo stato allegato alcunchè volto a prospettare che in relazione a detta somma, non vi sarebbe certezza sul tempo di commissione della condotta. 5. Sono infine inammissibili il settimo e l'ottavo motivo di ricorso avendo i Giudici di merito spiegato perché, da una parte, non possono essere riconosciute le invocate circostanze attenuanti generiche e, all'altra, deve essere confiscata la somma indicata; nulla di specifico è