CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 17410/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01HINBO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO4a.ta_akasiss-a-1-14a-pacti;___ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 31/01/2024 di rigetto di istanza generica, proposto da [OSCURATO:PERSONA] e qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di sorveglianza che, a seguito di udienza nel contraddittorio delle parti, lo ha trasmesso a questa Corte con provvedimento in data 17/10/2024, dando avviso alle parti medesime; Rilevato che il detenuto chiedeva l'intervento del Magistrato di sorveglianza contro il divieto oppostogli dall'amministrazione penitenziaria ad autorizzarlo a ritirare un orologio a lui pervenuto con pacco postale; che il magistrato di sorveglianza, iscritto il procedimento come istanza generica, a seguito di istruttoria lo rigettava con provvedimento de plano; escludendo che si vertesse in materia di tutela di diritti soggettivi, concludeva che il divieto fosse motivato da condivisibili ragioni di sicurezza; Ritenuto che, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 ord. pen., poiché la materia in esso trattata non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, il reclamante può dolersi di tale qualificazione con rituale ricorso per cassazione, quale unico mezzo di impugnazione; che l'impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così • -ciso il 17 aprile 2025 i • liere estthsore U Pìeidente iN cm 09309 1753-1