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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12104/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce omessa valutazione di una prova a discarico (reperto in formato DVD), è del tutto generico, omettendo il ricorrente anche solo di rappresentare quale decisivo elemento probatorio, rimasto invece ignorato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio, favorevole all'imputato; in tal modo, il ricorso si rivela del tutto aspecifico - e non emendabile attraverso la memoria trasmessa per l'odierna udienza - in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che risulta pervenuto "controricorso della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]", con allegata notula, ma che la stessa, in quanto non costituita parte civile, non ha diritto alla rifusione delle spese relative al presente grado di legittimità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile la richiesta di spese nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce omessa valutazione di una prova a discarico (reperto in formato DVD), è del tutto generico, omettendo il ricorrente anche solo di rappresentare quale decisivo elemento probatorio, rimasto invece ignorato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio, favorevole all'imputato; in tal modo, il ricorso si rivela del tutto aspecifico - e non emendabile attraverso la memoria trasmessa per l'odierna udienza - in quanto l'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato che, nel caso in esame, ha reso ampia giustificazione della conferma della decisione di primo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che risulta pervenuto "controricorso della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]", con allegata notula, ma che la stessa, in quanto non costituita parte civile, non ha diritto alla rifusione delle spese relative al presente grado di legittimità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile la richiesta di spese nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12104/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris