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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27145/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 27/10/2025, il Tribunale di Paola, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con laquale chiedeva la correzione del dispositivo dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e laconferma della condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro consentenza n. 3503/2018 del 02/10/2018 (irrevocabile dal 17/01/2019) conconseguente eliminazione di quota parte di pena illegale.L’istanza riguardava un procedimento di cui venivano così ricostruite letappe.Con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale diCatanzaro in data 15/05/2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, AlessioRicco era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n.309, nonché di altri connessi illeciti di cui agli artt. 1 e 7 l.n. 895/1967, econdannato alla pena finale di anni dodici di reclusione ed euro 15.000,00 dimulta.Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27/06/2013, in riformadella predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da quattro degli illeciti connessial reato più grave di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e, sulla base di un diversocalcolo, la pena era stata rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione.Con sentenza della Corte di cassazione in data 07/12/2015, la decisione diappello era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al fine di rideterminarela pena per i reati satellite qualificati ai sensi dell’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n.309/90 sulla base nella nuova cornice edittale derivante dalla pronuncia dellaCorte costituzionale n. 32/2014.Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data28/06/2016 aveva rideterminato la pena, riducendo alla metà gli aumenti per lacontinuazione applicati con riguardo ai reati satellite qualificati ai sensi dell’art.73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 e giungendo così alla misura di anni dodici emesi nove di reclusione; su questa pena aveva applicato la riduzione di un terzoper il rito, giungendo ad anni otto e mesi tre di reclusione (in realtà errando nelcalcolo che avrebbe dovuto portare ad anni otto e mesi sei di reclusione).Con sentenza della Corte di cassazione in data 13/02/2018 anche questadecisione era stata annullata ed era stato disposto nuovo giudizio di rinvio.Nel secondo giudizio di rinvio, con sentenza in data 03/10/2018 la Corte diappello di Catanzaro aveva stabilito l’aumento per i reati satellite di cui ai capi36, 45, 46 e 169 nella misura di venti giorni di reclusione ed euro 60,00 di multaciascuno, già diminuiti di un terzo per il rito, e non aveva quantificato la penacomplessiva.Con ordinanza in data 13/07/2020, la Corte di appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, su istanza della Procura Generale pressoquella Corte, ha proceduto alla rideterminazione della pena complessiva, omessacon la decisione conclusiva del secondo giudizio di rinvio.

E così la determinava:«pena base per il più grave reato associativo di cui al capo 1), anni dieci direclusione; aumentata ad anni undici in relazione all’aggravante di cui all’art. 74,comma 3, d.P.R. n. 309/90; aumentata per la continuazione di mesi quattro peril reato di cui al capo 14) e di ulteriori tre mesi per ciascuno dei reati di cui aicapi 35), 37), 38), 39) e 78) (analogamente a quanto previsto dal giudice dellacognizione) e dunque ad anni dodici e mesi sette di reclusione; ulteriormenteaumentata di giorni trenta di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi 36),45), 46) e 169) – atteso che trattasi delle ipotesi di lieve entità ed è mutata lacornice edittale in modo più favorevole all’imputato – e dunque ad anni dodici emesi undici di reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena finale di anniotto, mesi sette e giorni venti di reclusione (considerato che nella sentenza dellaCorte di appello di Catanzaro del 03/10/2018, divenuta definitiva, che haapplicato l’aumento di giorni venti di reclusione per i delitti di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, è detto che i trattamenti sanzionatori inflitti, ovenon espressamente specificato, sono da intendersi già depurati dell’obbligatoriariduzione di un terzo per la scelta del rito; e che non può tenersi conto dellamulta ivi prevista, essendo il reato più grave punito con la pena edittale dellasola reclusione)».Con successiva ordinanza in data 16/09/2020, la Corte di appello diCatanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la correzionedell’errore materiale della precedente ordinanza in data 13/07/2020, statuendoche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse sostituita «la pena finale indicata nelcorpo e nel dispositivo del provvedimento in “anni otto, mesi sette e giorni ventidi reclusione” con quella corretta di “anni otto, mesi sette e giorni dieci direclusione”».Orbene, il condannato con l’istanza respinta dal Tribunale di Paola si èlamentato del fatto che nell’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data13/07/2020 (con la quale si era proceduto a calcolare la pena complessiva chenon era stata calcolata nella sentenza emessa a conclusione del secondo giudiziodi rinvio) la pena finale era stata determinata in anni otto, mesi sette e giorniventi di reclusione, quindi in misura superiore a quella di anni otto e mesi tre direclusione stabilita con la sentenza emessa a conclusione del primo giudizio dirinvio in data 28/06/2016, con conseguente violazione del divieto di reformatioin pejus.Tale violazione aveva comportato l’irrogazione di una pena illegale nellamisura differenziale di mesi quattro e giorni venti di reclusione, che, secondo ladifesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rettificare.L’istanza è stata ritenuta infondata perché, ad avviso del Tribunale di Paola,l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 13/07/2020 (in uno con lasuccessiva ordinanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. in data16/09/2020) conteneva solo un mero calcolo aritmetico consistitonell’aggiungere alla pena determinata dal Giudice per l’udienza preliminare diCatanzaro in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 3, 73 d.P.R. n.309/90, 1 e 7 l.n. 895/1967 (per i quali non vi era stato annullamento nériforma) la quota di pena determinata in sede di secondo giudizio di rinvio per ireati satellite di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 con sentenza in data03/10/2018.L’illegittimo aumento, quindi, doveva farsi risalire a quest’ultima sentenza indata 03/10/2018, nella quale la misura di giorni venti di reclusione ed euro 60,00di multa per ciascuno dei quattro reati oggetto del secondo giudizio di rinvio erapeggiorativa per l’imputato.Il fatto che questa sentenza di cognizione non era stata impugnata ed eradivenuta irrevocabile impediva al giudice dell’esecuzione di intervenire peremendarla.2.

Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diAlessio [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 125, comma 3, 597, comma 3, 609, 624, comma 1, 627,comma 2, 649 e 669 cod. proc. pen.Essendosi proceduto ad una riformatio in pejus dell’ammontare complessivodella pena, dopo che si era formato giudicato interno e non vi era stataimpugnazione della parte pubblica ma solo degli imputati, la rideterminazionedella sanzione complessiva doveva considerarsi illegale da parte del secondogiudice di rinvio, perché conteneva una violazione del giudicato rilevabile, inqualsiasi stato e grado di giudizio.Erronea doveva considerarsi l’affermazione del Tribunale di Paola, secondola quale ogni suo intervento era precluso dall’intangibilità del giudicato inexecutivis,poiché la pena deteriore era stata definitivamente quantificata con leordinanze della Corte di appello in funzione di giudice dell’esecuzione con leordinanze in data 13/07/2020 e in data 16/09/2020.Per questo chiedeva l’annullamento del provvedimento di rigetto delTribunale di Paola e la rettifica della sanzione complessivamente derivante acarico di [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Il difensore del condannato ha depositato memorie di replica insistendo nellesue richieste.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

L’unica doglianza alla quale è affidata l’impugnazione impone unapremessa sulla nozione di pena illegale, invocata dal ricorrente per censurare lastatuizione di rigetto della sua istanza proposta con incidente di esecuzione dicorrezione della pena inflitta a seguito di giudizio di rinvio per una misuracomplessiva superiore a quella risultante da precedente sentenza annullata dallaCorte di cassazione a seguito di ricorso del solo imputato.Si prospetta cioè che la violazione del divieto di reformatio in pejus,determinatasi a seguito della rideterminazione degli aumenti per i singoli reatifine in sede di rinvio con sentenza non ulteriormente impugnata, passata ingiudicato e poi successivamente integrata con ordinanza del giudicedell’esecuzione, avesse prodotto nel suo ammontare complessivo una penaillegale.Nella vicenda in esame, infatti, si registra l’anomalia della statuizionecontenuta nella sentenza del secondo giudizio di rinvio, emessa in data03/10/2018 dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva fissato l’aumento per ireati satellite di cui ai capi 36, 45, 46 e 169 nella misura di venti giorni direclusione ed euro 60,00 di multa per ciascuno di essi, affermando di avere giàdiminuito di un terzo per il rito ciascuna porzione di aumento, ma che poi né neldispositivo né nella motivazione aveva quantificato la pena complessiva.Questa decisione era divenuta irrevocabile.La mancata indicazione della pena complessivamente inflitta aveva indottola Procura Generale, altrimenti impossibilitata a dare esecuzione alla sentenzapassata in giudicato, a richiedere l’intervento del giudice dell’esecuzione perdefinire la statuizione.E l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro avevaproceduto al calcolo, semplicemente sommando gli aumenti come indicati nellasentenza passata in giudicato.Il giudice dell’esecuzione ha, insomma, determinato la pena complessivasommando la porzione di pena relativa ai reati per i quali si era formatogiudicato prima del giudizio di rinvio con quella risultante dalla statuizione delgiudice del rinvio.La mancata impugnazione della sentenza del secondo giudizio di rinviocontenente la quantificazione di pena per ciascuno dei reati satellite (pur inassenza dell’indicazione della pena complessiva) aveva reso quella statuizioneirrevocabile, perché coperta dal giudicato.Sulla base di questo assunto il giudice dell’esecuzione non aveva svolto alcunsindacato sulla commisurazione e si era limitato a ricavare dalla somma degliaumenti la pena complessiva.Il risultato comportava comunque che la misura della pena complessivasuperava quella della pena inflitta con la sentenza annullata con rinvio.4.

Va tuttavia evidenziato che la pena così determinata non superava i limitiedittali previste per le fattispecie di reato integrate dalle condotte accertate insentenza.Tale profilo deve considerarsi decisivo.La nozione di pena illegale è stata definita da Sez.

U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, escludendo che essa potesse sino alpunto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a menoche ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento perspecie, genere o quantità.Secondo le Sezioni unite, «la pena è illegale (…) non quando consegua aduna mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processualidelle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridicoovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere especie di quella individuata dal legislatore.

In definitiva, è necessario che lanozione di pena illegale (…) venga calibrata sulla sua funzione di rappresentarel'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanziesottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personaleesposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorioriconosciuto al giudice».Coerentemente afferma in motivazione Sez.

U, n. 27059 del 27/02/2025,Elian, Rv. 288214 – 02, che «la pena finale della continuazione criminosa è daconsiderarsi pena "legale", così dovendo definirsi, non solo quella prevista - traminimo e massimo- per le singole fattispecie penali, ma, come avevano giàchiarito Sez.

U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quellarisultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, qualisono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato, secondo leprecisazioni fornite dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza Sez.

U, n. 40983del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751».Alla luce di questi insegnamenti si può concludere che non potrebbeconsiderarsi illegale la pena illegittimamente determinata calcolando gli aumentiper la continuazione, pur sempre mantenendosi entro i limiti di legge in cui puòessere esercitata la discrezionalità commisurativa del giudice incorrendo inviolazioni di legge che possono essere denunciate con apposito mezzo diimpugnazione ordinario.4.

Tuttavia la difesa ritiene che il giudice dell’esecuzione ben avrebbe potutorilevare il vizio derivante dal superamento della complessiva pena inflitta con lasentenza annullata con rinvio, anche se tale vizio non era stato fatto oggetto diun tempestivo ricorso per cassazione.La giurisprudenza aveva, infatti, affermato che «la violazione del divieto direformatio in peius da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamentodella sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attieneal giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessatodalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata d'ufficio dalla Corte dicassazione, in applicazione del principio enunciato all'art. 649, comma 2, cod.proc. pen. (Vedi: n. 107279 del 1967, Rv. 107279-01)» (Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 03)Se la violazione del divieto di reformatio in peius è rilevabile d’ufficio dallaCorte di cassazione, a prescindere dalla formulazione di un apposito motivo diricorso, allora, ad avviso del ricorrente, ben avrebbe dovuto riparare a talevulnus il giudice dell’esecuzione.Tale conclusione non può essere condivisa; non tutti i vizi inerenti alladeterminazione della pena rilevabili d’ufficio rendono la pena illegale.In l inea con la tesi della difesa sembrerebbe porsi un recentepronunciamento secondo il quale «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamentodella condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, neldeterminare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione giàeffettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, peril divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, perspecie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condannaannullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite,configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale» (Sez. 4, n. 9176 del31/01/2024, S., Rv. 285873 - 01).Tuttavia, leggendo la motivazione di tale decisione emerge che la questionecontroversa riguardava in effetti un’ipotesi di illegalità della pena, pienamenterientrante nella nozione descritta da Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia,Rv. 283689 – 01, perché di misura inferiore al minimo; riguardava, quindi,un’ipotesi in cui si guardava alla compatibilità del trattamento sanzionatorio inconcreto inflitto rispetto alla forbice edittale vigente.In sede di esecuzione, invece, quando già il giudicato si è formato e nelprocesso di cognizione la pena è stata determinata ed eventualmente controllatadal giudice di legittimità con riguardo ai profili dedotti dal ricorrente o verificabilid’ufficio, l’illegalità della pena calcolata in continuazione deriva solo dallaviolazione dei limiti stabiliti dall’art. 81 cod. pen., come ricorda Sez. 1, n. 38848del 18/09/2024, Iaccarino, Rv. 287098 – 01: «in tema di esecuzione, è illegale lapena che, in conseguenza del riconoscimento "in executivis" della continuazione,sia stata aumentata in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 81, commiprimo e secondo, cod. pen., sicché, pur se il provvedimento non sia statoimpugnato, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione di ricondurlaentro i limiti inderogabili previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa arichiesta presentata dal condannato a seguito della notifica del provvedimento dicumulo che aveva messo in esecuzione la pena illegale come rideterminata "inexecutivis")»Mentre «non configura un caso di pena illegale "ab origine", rilevabiled'ufficio nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, l'errore di calcolo in cuiincorra il giudice dell'esecuzione nella commisurazione della pena per il reatocontinuato che determini una sanzione complessivamente legittima, nonridondante in ipotesi di applicazione di pena diversa, per specie o quantità, daquella stabilita dalla legge, ovvero determinata sulla base di parametri edittalisuccessivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, oppure frutto di unerrore macroscopico non giustificabile. (Fattispecie relativa al mancato scorporo"in executivis" di pene già unificate ai fini della continuazione con altra sentenzadi condanna, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui erastato censurato solo il profilo della illogicità comparativa della commisurazionedella sanzione rispetto al concorrente nel delitto). (Sez. 5, n. 1205 del20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434 - 01)4.

Va in ogni conclusivamente rilevato che la violazione denunciata dalricorrente, cioè la quantificazione della pena complessiva da espiare in misurasuperiore a quella fissata nella sentenza annullata, era in concreto derivatadall’ordinanza del giudice dell’esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la censuradoveva semmai essere proposta con una doglianza da formulare proponendoricorso avverso le ordinanze, quella della Corte di appello di Catanzaro in data13/07/2020 sopra citata, e quella di correzione della precedente in data16/09/2020.E ciò non è stato fatto.Occorre in proposito ricordare che già da tempo la giurisprudenza dilegittimità ha affermato, con riguardo alle ordinanze emesse a seguito diincidente di esecuzione, che «quando il provvedimento del giudice emesso informa di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia diforma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche concarattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione, il provvedimento stessodeve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine perl'impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilità di una ordinanza èdunque correlata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deveessere esclusa tutte le volte in cui ha il carattere della definitività, come nelleipotesi di ordinanza emessa dal giudice all'esito del procedimento di esecuzionein cui l'esaurimento della situazione considerata impedisce la riproponibilità dellequestioni decise; eventuali elementi nuovi che incidano su una situazioneesecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovo incidente diesecuzione» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc.p.c. e Sessa, Rv. 196317 - 01).Sicchè «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenutoformalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum"non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovveropreesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore» (Sez. 1, n.29983 del 31/05/2013, P.G. in proc.

Bellin, Rv. 256406 – 01).La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad unanuova valutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" sirealizza quando «si prospettino elementi che, riguardati per il loro significatosostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essereeffettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi difatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto divalutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014,Iacomino, Rv. 261394 – 01).In questa prospettiva anche la lettera dell'art. 666, comma 2, cod. proc.pen., «nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanzache costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura unapreclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando venganodedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedentedecisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 -01).E così è stato escluso, ad esempio, che costituisca fatto nuovo idoneo arimuovere la preclusione del giudicato esecutivo la formazione di orientamentogiurisprudenziale diverso da quello al quale aveva aderito la precedenteordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009, Cat, Rv.243810 - 01).Nel caso di specie la nuova istanza, avanzata in sede di incidente diesecuzione, prospetta come nuova la qualificazione della pena come illegale manon deduce alcun effettivo elemento di novità rispetto a quelli già valutati dalleprecedenti ordinanze.

Il provvedimento impugnato segue, quindi, altri dueprovvedimenti emessi in sede di incidente di esecuzione con riguardo allo stessotitolo e senza che siano frattanto intervenuti fatti non valutati in quelle sedi.Sicché può dirsi che, anche sotto questo profilo, va ravvisata l’infondatezzadel ricorso.5.

Il ricorso deve essere quindi respinto e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PAOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27/10/2025, il Tribunale di Paola, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], con laquale chiedeva la correzione del dispositivo dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e laconferma della condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro consentenza n. 3503/2018 del 02/10/2018 (irrevocabile dal 17/01/2019) conconseguente eliminazione di quota parte di pena illegale.L’istanza riguardava un procedimento di cui venivano così ricostruite letappe.Con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale diCatanzaro in data 15/05/2012, emessa a seguito di giudizio abbreviato, AlessioRicco era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n.309, nonché di altri connessi illeciti di cui agli artt. 1 e 7 l.n. 895/1967, econdannato alla pena finale di anni dodici di reclusione ed euro 15.000,00 dimulta.Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27/06/2013, in riformadella predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da quattro degli illeciti connessial reato più grave di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e, sulla base di un diversocalcolo, la pena era stata rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione.Con sentenza della Corte di cassazione in data 07/12/2015, la decisione diappello era stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al fine di rideterminarela pena per i reati satellite qualificati ai sensi dell’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n.309/90 sulla base nella nuova cornice edittale derivante dalla pronuncia dellaCorte costituzionale n. 32/2014.Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data28/06/2016 aveva rideterminato la pena, riducendo alla metà gli aumenti per lacontinuazione applicati con riguardo ai reati satellite qualificati ai sensi dell’art.73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/90 e giungendo così alla misura di anni dodici emesi nove di reclusione; su questa pena aveva applicato la riduzione di un terzoper il rito, giungendo ad anni otto e mesi tre di reclusione (in realtà errando nelcalcolo che avrebbe dovuto portare ad anni otto e mesi sei di reclusione).Con sentenza della Corte di cassazione in data 13/02/2018 anche questadecisione era stata annullata ed era stato disposto nuovo giudizio di rinvio.Nel secondo giudizio di rinvio, con sentenza in data 03/10/2018 la Corte diappello di Catanzaro aveva stabilito l’aumento per i reati satellite di cui ai capi36, 45, 46 e 169 nella misura di venti giorni di reclusione ed euro 60,00 di multaciascuno, già diminuiti di un terzo per il rito, e non aveva quantificato la penacomplessiva.Con ordinanza in data 13/07/2020, la Corte di appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, su istanza della Procura Generale pressoquella Corte, ha proceduto alla rideterminazione della pena complessiva, omessacon la decisione conclusiva del secondo giudizio di rinvio. E così la determinava:«pena base per il più grave reato associativo di cui al capo 1), anni dieci direclusione; aumentata ad anni undici in relazione all’aggravante di cui all’art. 74,comma 3, d.P.R. n. 309/90; aumentata per la continuazione di mesi quattro peril reato di cui al capo 14) e di ulteriori tre mesi per ciascuno dei reati di cui aicapi 35), 37), 38), 39) e 78) (analogamente a quanto previsto dal giudice dellacognizione) e dunque ad anni dodici e mesi sette di reclusione; ulteriormenteaumentata di giorni trenta di reclusione per ciascuno dei reati di cui ai capi 36),45), 46) e 169) – atteso che trattasi delle ipotesi di lieve entità ed è mutata lacornice edittale in modo più favorevole all’imputato – e dunque ad anni dodici emesi undici di reclusione, ridotta per la scelta del rito alla pena finale di anniotto, mesi sette e giorni venti di reclusione (considerato che nella sentenza dellaCorte di appello di Catanzaro del 03/10/2018, divenuta definitiva, che haapplicato l’aumento di giorni venti di reclusione per i delitti di cui all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, è detto che i trattamenti sanzionatori inflitti, ovenon espressamente specificato, sono da intendersi già depurati dell’obbligatoriariduzione di un terzo per la scelta del rito; e che non può tenersi conto dellamulta ivi prevista, essendo il reato più grave punito con la pena edittale dellasola reclusione)».Con successiva ordinanza in data 16/09/2020, la Corte di appello diCatanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto la correzionedell’errore materiale della precedente ordinanza in data 13/07/2020, statuendoche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse sostituita «la pena finale indicata nelcorpo e nel dispositivo del provvedimento in “anni otto, mesi sette e giorni ventidi reclusione” con quella corretta di “anni otto, mesi sette e giorni dieci direclusione”».Orbene, il condannato con l’istanza respinta dal Tribunale di Paola si èlamentato del fatto che nell’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data13/07/2020 (con la quale si era proceduto a calcolare la pena complessiva chenon era stata calcolata nella sentenza emessa a conclusione del secondo giudiziodi rinvio) la pena finale era stata determinata in anni otto, mesi sette e giorniventi di reclusione, quindi in misura superiore a quella di anni otto e mesi tre direclusione stabilita con la sentenza emessa a conclusione del primo giudizio dirinvio in data 28/06/2016, con conseguente violazione del divieto di reformatioin pejus.Tale violazione aveva comportato l’irrogazione di una pena illegale nellamisura differenziale di mesi quattro e giorni venti di reclusione, che, secondo ladifesa, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rettificare.L’istanza è stata ritenuta infondata perché, ad avviso del Tribunale di Paola,l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 13/07/2020 (in uno con lasuccessiva ordinanza di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. in data16/09/2020) conteneva solo un mero calcolo aritmetico consistitonell’aggiungere alla pena determinata dal Giudice per l’udienza preliminare diCatanzaro in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 3, 73 d.P.R. n.309/90, 1 e 7 l.n. 895/1967 (per i quali non vi era stato annullamento nériforma) la quota di pena determinata in sede di secondo giudizio di rinvio per ireati satellite di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 con sentenza in data03/10/2018.L’illegittimo aumento, quindi, doveva farsi risalire a quest’ultima sentenza indata 03/10/2018, nella quale la misura di giorni venti di reclusione ed euro 60,00di multa per ciascuno dei quattro reati oggetto del secondo giudizio di rinvio erapeggiorativa per l’imputato.Il fatto che questa sentenza di cognizione non era stata impugnata ed eradivenuta irrevocabile impediva al giudice dell’esecuzione di intervenire peremendarla.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diAlessio [OSCURATO:PERSONA] denunciando violazione di legge e manifesta illogicità dellamotivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 125, comma 3, 597, comma 3, 609, 624, comma 1, 627,comma 2, 649 e 669 cod. proc. pen.Essendosi proceduto ad una riformatio in pejus dell’ammontare complessivodella pena, dopo che si era formato giudicato interno e non vi era stataimpugnazione della parte pubblica ma solo degli imputati, la rideterminazionedella sanzione complessiva doveva considerarsi illegale da parte del secondogiudice di rinvio, perché conteneva una violazione del giudicato rilevabile, inqualsiasi stato e grado di giudizio.Erronea doveva considerarsi l’affermazione del Tribunale di Paola, secondola quale ogni suo intervento era precluso dall’intangibilità del giudicato inexecutivis,poiché la pena deteriore era stata definitivamente quantificata con leordinanze della Corte di appello in funzione di giudice dell’esecuzione con leordinanze in data 13/07/2020 e in data 16/09/2020.Per questo chiedeva l’annullamento del provvedimento di rigetto delTribunale di Paola e la rettifica della sanzione complessivamente derivante acarico di [OSCURATO:PERSONA].3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.Il difensore del condannato ha depositato memorie di replica insistendo nellesue richieste.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’unica doglianza alla quale è affidata l’impugnazione impone unapremessa sulla nozione di pena illegale, invocata dal ricorrente per censurare lastatuizione di rigetto della sua istanza proposta con incidente di esecuzione dicorrezione della pena inflitta a seguito di giudizio di rinvio per una misuracomplessiva superiore a quella risultante da precedente sentenza annullata dallaCorte di cassazione a seguito di ricorso del solo imputato.Si prospetta cioè che la violazione del divieto di reformatio in pejus,determinatasi a seguito della rideterminazione degli aumenti per i singoli reatifine in sede di rinvio con sentenza non ulteriormente impugnata, passata ingiudicato e poi successivamente integrata con ordinanza del giudicedell’esecuzione, avesse prodotto nel suo ammontare complessivo una penaillegale.Nella vicenda in esame, infatti, si registra l’anomalia della statuizionecontenuta nella sentenza del secondo giudizio di rinvio, emessa in data03/10/2018 dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva fissato l’aumento per ireati satellite di cui ai capi 36, 45, 46 e 169 nella misura di venti giorni direclusione ed euro 60,00 di multa per ciascuno di essi, affermando di avere giàdiminuito di un terzo per il rito ciascuna porzione di aumento, ma che poi né neldispositivo né nella motivazione aveva quantificato la pena complessiva.Questa decisione era divenuta irrevocabile.La mancata indicazione della pena complessivamente inflitta aveva indottola Procura Generale, altrimenti impossibilitata a dare esecuzione alla sentenzapassata in giudicato, a richiedere l’intervento del giudice dell’esecuzione perdefinire la statuizione.E l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro avevaproceduto al calcolo, semplicemente sommando gli aumenti come indicati nellasentenza passata in giudicato.Il giudice dell’esecuzione ha, insomma, determinato la pena complessivasommando la porzione di pena relativa ai reati per i quali si era formatogiudicato prima del giudizio di rinvio con quella risultante dalla statuizione delgiudice del rinvio.La mancata impugnazione della sentenza del secondo giudizio di rinviocontenente la quantificazione di pena per ciascuno dei reati satellite (pur inassenza dell’indicazione della pena complessiva) aveva reso quella statuizioneirrevocabile, perché coperta dal giudicato.Sulla base di questo assunto il giudice dell’esecuzione non aveva svolto alcunsindacato sulla commisurazione e si era limitato a ricavare dalla somma degliaumenti la pena complessiva.Il risultato comportava comunque che la misura della pena complessivasuperava quella della pena inflitta con la sentenza annullata con rinvio.4. Va tuttavia evidenziato che la pena così determinata non superava i limitiedittali previste per le fattispecie di reato integrate dalle condotte accertate insentenza.Tale profilo deve considerarsi decisivo.La nozione di pena illegale è stata definita da Sez. U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, escludendo che essa potesse sino alpunto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a menoche ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento perspecie, genere o quantità.Secondo le Sezioni unite, «la pena è illegale (…) non quando consegua aduna mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processualidelle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridicoovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere especie di quella individuata dal legislatore. In definitiva, è necessario che lanozione di pena illegale (…) venga calibrata sulla sua funzione di rappresentarel'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanziesottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personaleesposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorioriconosciuto al giudice».Coerentemente afferma in motivazione Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025,Elian, Rv. 288214 – 02, che «la pena finale della continuazione criminosa è daconsiderarsi pena "legale", così dovendo definirsi, non solo quella prevista - traminimo e massimo- per le singole fattispecie penali, ma, come avevano giàchiarito Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149263, anche quellarisultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, qualisono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato, secondo leprecisazioni fornite dalle Sezioni Unite, da ultimo nella sentenza Sez. U, n. 40983del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751».Alla luce di questi insegnamenti si può concludere che non potrebbeconsiderarsi illegale la pena illegittimamente determinata calcolando gli aumentiper la continuazione, pur sempre mantenendosi entro i limiti di legge in cui puòessere esercitata la discrezionalità commisurativa del giudice incorrendo inviolazioni di legge che possono essere denunciate con apposito mezzo diimpugnazione ordinario.4. Tuttavia la difesa ritiene che il giudice dell’esecuzione ben avrebbe potutorilevare il vizio derivante dal superamento della complessiva pena inflitta con lasentenza annullata con rinvio, anche se tale vizio non era stato fatto oggetto diun tempestivo ricorso per cassazione.La giurisprudenza aveva, infatti, affermato che «la violazione del divieto direformatio in peius da parte del giudice del rinvio, che, a seguito di annullamentodella sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attieneal giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessatodalla pronuncia di annullamento, può essere rilevata d'ufficio dalla Corte dicassazione, in applicazione del principio enunciato all'art. 649, comma 2, cod.proc. pen. (Vedi: n. 107279 del 1967, Rv. 107279-01)» (Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 03)Se la violazione del divieto di reformatio in peius è rilevabile d’ufficio dallaCorte di cassazione, a prescindere dalla formulazione di un apposito motivo diricorso, allora, ad avviso del ricorrente, ben avrebbe dovuto riparare a talevulnus il giudice dell’esecuzione.Tale conclusione non può essere condivisa; non tutti i vizi inerenti alladeterminazione della pena rilevabili d’ufficio rendono la pena illegale.In l inea con la tesi della difesa sembrerebbe porsi un recentepronunciamento secondo il quale «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamentodella condanna per il reato più grave ritenuto in continuazione, il giudice, neldeterminare la pena per il reato satellite, non è vincolato alla quantificazione giàeffettuata in termini di aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., ma, peril divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena più grave, perspecie e quantità, di quella base stabilita nel provvedimento di condannaannullato, purché superiore al minimo edittale previsto per tale reato satellite,configurandosi altrimenti un'ipotesi di pena illegale» (Sez. 4, n. 9176 del31/01/2024, S., Rv. 285873 - 01).Tuttavia, leggendo la motivazione di tale decisione emerge che la questionecontroversa riguardava in effetti un’ipotesi di illegalità della pena, pienamenterientrante nella nozione descritta da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia,Rv. 283689 – 01, perché di misura inferiore al minimo; riguardava, quindi,un’ipotesi in cui si guardava alla compatibilità del trattamento sanzionatorio inconcreto inflitto rispetto alla forbice edittale vigente.In sede di esecuzione, invece, quando già il giudicato si è formato e nelprocesso di cognizione la pena è stata determinata ed eventualmente controllatadal giudice di legittimità con riguardo ai profili dedotti dal ricorrente o verificabilid’ufficio, l’illegalità della pena calcolata in continuazione deriva solo dallaviolazione dei limiti stabiliti dall’art. 81 cod. pen., come ricorda Sez. 1, n. 38848del 18/09/2024, Iaccarino, Rv. 287098 – 01: «in tema di esecuzione, è illegale lapena che, in conseguenza del riconoscimento "in executivis" della continuazione,sia stata aumentata in misura superiore ai limiti stabiliti dall'art. 81, commiprimo e secondo, cod. pen., sicché, pur se il provvedimento non sia statoimpugnato, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione di ricondurlaentro i limiti inderogabili previsti dall'ordinamento. (Fattispecie relativa arichiesta presentata dal condannato a seguito della notifica del provvedimento dicumulo che aveva messo in esecuzione la pena illegale come rideterminata "inexecutivis")»Mentre «non configura un caso di pena illegale "ab origine", rilevabiled'ufficio nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, l'errore di calcolo in cuiincorra il giudice dell'esecuzione nella commisurazione della pena per il reatocontinuato che determini una sanzione complessivamente legittima, nonridondante in ipotesi di applicazione di pena diversa, per specie o quantità, daquella stabilita dalla legge, ovvero determinata sulla base di parametri edittalisuccessivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi, oppure frutto di unerrore macroscopico non giustificabile. (Fattispecie relativa al mancato scorporo"in executivis" di pene già unificate ai fini della continuazione con altra sentenzadi condanna, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui erastato censurato solo il profilo della illogicità comparativa della commisurazionedella sanzione rispetto al concorrente nel delitto). (Sez. 5, n. 1205 del20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434 - 01)4. Va in ogni conclusivamente rilevato che la violazione denunciata dalricorrente, cioè la quantificazione della pena complessiva da espiare in misurasuperiore a quella fissata nella sentenza annullata, era in concreto derivatadall’ordinanza del giudice dell’esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e la censuradoveva semmai essere proposta con una doglianza da formulare proponendoricorso avverso le ordinanze, quella della Corte di appello di Catanzaro in data13/07/2020 sopra citata, e quella di correzione della precedente in data16/09/2020.E ciò non è stato fatto.Occorre in proposito ricordare che già da tempo la giurisprudenza dilegittimità ha affermato, con riguardo alle ordinanze emesse a seguito diincidente di esecuzione, che «quando il provvedimento del giudice emesso informa di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia diforma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche concarattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione, il provvedimento stessodeve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine perl'impugnazione o questa sia stata respinta; la revocabilità di una ordinanza èdunque correlata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deveessere esclusa tutte le volte in cui ha il carattere della definitività, come nelleipotesi di ordinanza emessa dal giudice all'esito del procedimento di esecuzionein cui l'esaurimento della situazione considerata impedisce la riproponibilità dellequestioni decise; eventuali elementi nuovi che incidano su una situazioneesecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovo incidente diesecuzione» (Sez. 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Confl. comp. in proc.p.c. e Sessa, Rv. 196317 - 01).Sicchè «il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenutoformalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum"non già in maniera assoluta e definitiva ma solo finché non si prospettino nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovveropreesistenti ma non considerati ai fini della decisione anteriore» (Sez. 1, n.29983 del 31/05/2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406 – 01).La condizione per la quale il giudice dell’esecuzione deve procedere ad unanuova valutazione e quindi ad una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" sirealizza quando «si prospettino elementi che, riguardati per il loro significatosostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essereeffettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi difatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto divalutazione ai fini della precedente decisione» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014,Iacomino, Rv. 261394 – 01).In questa prospettiva anche la lettera dell'art. 666, comma 2, cod. proc.pen., «nella parte in cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanzache costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura unapreclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando venganodedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedentedecisione» (Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329 -01).E così è stato escluso, ad esempio, che costituisca fatto nuovo idoneo arimuovere la preclusione del giudicato esecutivo la formazione di orientamentogiurisprudenziale diverso da quello al quale aveva aderito la precedenteordinanza del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 23817 del 11/03/2009, Cat, Rv.243810 - 01).Nel caso di specie la nuova istanza, avanzata in sede di incidente diesecuzione, prospetta come nuova la qualificazione della pena come illegale manon deduce alcun effettivo elemento di novità rispetto a quelli già valutati dalleprecedenti ordinanze. Il provvedimento impugnato segue, quindi, altri dueprovvedimenti emessi in sede di incidente di esecuzione con riguardo allo stessotitolo e senza che siano frattanto intervenuti fatti non valutati in quelle sedi.Sicché può dirsi che, anche sotto questo profilo, va ravvisata l’infondatezzadel ricorso.5. Il ricorso deve essere quindi respinto e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]