Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:385
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑452/04
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Concentrazioni — Edizione francofona — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di retrocessioni di elementi dell’attivo
— Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo retroceduti — Ricorso di annullamento di un candidato la cui domanda di acquisto non è stata accolta — Indipendenza del mandatario — Regolamento (CEE) n. 4064/89»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Concentrazioni — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune
con riserva del rispetto di taluni impegni — Impegni di retrocessione di elementi dell’attivo sotto il controllo di un mandatario
indipendente — Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo retroceduti — Mancanza di indipendenza
del mandatario — Illegittimità della decisione di autorizzazione
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)
2.
Concorrenza — Concentrazioni — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune
con riserva del rispetto di taluni impegni — Impegni di retrocessione di elementi dell’attivo sotto il controllo di un mandatario
indipendente — Mancanza di indipendenza del mandatario
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89)
1.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune con riserva del rispetto
di taluni impegni, tra i quali figura l’obbligo di retrocedere elementi dell’attivo e di designare un mandatario indipendente
dalle parti incaricato di vigilare sull’esecuzione di tali impegni, deve essere annullata la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA]
ha autorizzato un acquirente degli elementi dell’attivo retroceduti, fondandosi, in particolare, sul rapporto di un mandatario
non indipendente.
(v. punti 83, 108‑109, 118‑119)
2.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune con riserva del rispetto
degli impegni, tra i quali figura l’obbligo di designare un mandatario indipendente dalle parti incaricato di vigilare sull’esecuzione
di tali impegni, non può essere considerata indipendente una persona che sia stata membro dell’organo direttivo di una società
parte all’operazione di concentrazione, e che, per di più, abbia esercitato tali funzioni e quelle di mandatario contemporaneamente
per più di un mese, trovandosi così in un nesso di dipendenza, nei confronti di una delle parti, idoneo a suscitare un dubbio
sulla neutralità necessaria all’esercizio della missione di mandatario. Anche se detta persona ha fatto parte dell’organo
di direzione precitato in qualità di terzo indipendente, dal momento che essa era associata nell’esercizio dei pieni poteri
legali inerenti a tale funzione, essa non poteva svolgere in totale indipendenza gli incarichi di mandatario.
(v. punti 88‑89, 93‑94, 100, 103‑105)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
13 settembre 2010 (
*
)
«Concorrenza – Concentrazioni – Edizione francofona – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a condizione di retrocessioni di elementi dell’attivo
– Decisione di autorizzazione dell’acquirente degli elementi dell’attivo retroceduti – Ricorso di annullamento di un candidato la cui domanda di acquisto non è stata accolta – Indipendenza del mandatario – Regolamento (CEE) n. 4064/89»
Nella causa T‑452/04,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti W. van Weert, O. Fréget, M. Struys, M. Potel e L. Eskenazi,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dal sig. A. Whelan, dalla sig.ra O. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. A. Bouquet e F. Arbault, e successivamente
dal sig. M. Bouquet e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Parigi, rappresentata inizialmente dagli avv.ti C. Couadou e M. Trabucchi, e successivamente dagli avv.ti Trabucchi
e F. Gordon, avvocati,
e dalla
[OSCURATO:PERSONA] SCA,
con sede in Parigi, rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, I. Girgenson e S. [OSCURATO:PERSONA], e successivamente
dagli avv.ti Winckler, F. de Bure e J.‑B. Pinçon,
intervenienti
avente ad oggetto la domanda di annullamento dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 2004, (2004) D/203365, relativa all’autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente degli elementi dell’attivo ceduti conformemente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA]
7 gennaio 2004, 2004/422/CE, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento
dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/M.2978 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/VUP) (GU L 125, pag. 54),
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] e L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 gennaio 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 25 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «VU») decideva di cedere le attività editoriali detenute in Europa
dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: «VUP»).
2
[OSCURATO:PERSONA] SCA si candidava per l’acquisto di tali attività, costituite da partecipazioni e da attività di direzione della
VUP (in prosieguo: «gli elementi dell’attivo in offerta»).
3
È tuttavia emerso che il calendario di cessione fissato dalla VU, che intendeva cedere gli elementi dell’attivo in offerta
e riceverne quanto prima il prezzo, non era compatibile con lo scadenzario delle formalità necessarie per la previa autorizzazione
da parte delle competenti autorità della concorrenza di tale progetto di acquisizione.
4
[OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «NBP») di sostituirsi ad essa tramite
una delle sue controllate ai fini dell'acquisizione degli elementi dell’attivo in offerta presso la VUP, la loro detenzione
a titolo provvisorio e quindi, una volta ottenuta l’autorizzazione del progetto di acquisizione di tali elementi dell’attivo
da parte della [OSCURATO:PERSONA], la loro rivendita a quest’ultima.
5
Con lettera 8 ottobre 2002, la NBP accettava la domanda della [OSCURATO:PERSONA].
6
[OSCURATO:PERSONA] e la NBP sottoponevano le principali condizioni di acquisizione degli elementi dell’attivo in offerta da parte
della NBP all’esame della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che le approvava.
7
[OSCURATO:PERSONA] presentava successivamente alla VU la sua proposta di acquisto degli elementi dell’attivo in offerta, che prevedeva
la sostituzione alla [OSCURATO:PERSONA] della NBP o di qualsiasi altra entità di tale gruppo.
8
Il 29 ottobre 2002, la VU approvava la cessione degli elementi dell’attivo in offerta alla [OSCURATO:PERSONA].
9
Il 3 dicembre 2002, la [OSCURATO:SOCIETA], controllata al 100% della Ecrinvest 4 SA, a sua volta controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] a sua volta controllata al 100% dalla NBP, firmava a favore dalla VUP una promessa d’acquisto degli elementi dell’attivo
in offerta.
10
Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] e la Ecrinvest 4 concludevano con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di cessione (in prosieguo: il «contratto
di cessione») che consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] (tramite la Ecrinvest 4), previa autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della
prevista operazione di concentrazione, di acquisire la totalità del capitale della [OSCURATO:SOCIETA], detentrice degli elementi
dell’attivo in offerta con riserva che la VUP desse corso alla predetta promessa di acquisto. Il prezzo di acquisto di tali
titoli era stato pagato anticipatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], titolare della totalità delle azioni componenti il capitale
dalla Ecrinvest 4.
11
Il 20 dicembre 2002, la VUP dava corso alla promessa di acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] e quest’ultima concludeva lo stesso giorno
con la VUP il contratto di acquisto degli elementi dell’attivo in offerta.
12
Lo stesso giorno, la NBP pubblicava il seguente comunicato stampa:
«NBP acquista la totalità degli elementi dell’attivo ceduti in vista della loro rivendita [alla [OSCURATO:PERSONA]] non appena sarà
stata ottenuta l’autorizzazione da parte delle autorità preposte alla concorrenza.
A partire da oggi le attività della VUP saranno detenute dalla società [OSCURATO:SOCIETA], indirettamente controllata al 100% dalla
[OSCURATO:SOCIETA], dotata di comitato esecutivo e di consiglio di sorveglianza, diventa la casa madre delle società
componenti il perimetro ceduto.
(…)».
13
A tenore dell’art. 4, n. 1, del contratto di cessione:
«ii) [la [OSCURATO:PERSONA]] si fa garante degli impegni della Ecrinvest 4 la quale s’impegna a che:
(…)
c) [la [OSCURATO:SOCIETA]] designi in qualità di membri [del suo] comitato esecutivo (...) uno o più terzi indipendenti con esclusione
di qualsiasi persona proveniente dai gruppi della [[OSCURATO:PERSONA]] o della [[OSCURATO:PERSONA]],
(…)
e) lo statuto della [[OSCURATO:SOCIETA]] conferisce, in modo esclusivo, a un membro del comitato esecutivo le attribuzioni di cui può
essere [incaricato] il comitato esecutivo ai sensi del presente contratto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (...) o di qualsiasi
altra autorità competente in materia di concorrenza e affinché sia nominato, in tale qualità, un terzo indipendente (...)».
14
Il 20 dicembre 2002, veniva costituito il comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA], e B., presidente dello studio S., veniva
nominato membro del comitato esecutivo in qualità di «terzo indipendente» ai sensi dell’art. 4, n. 1, ii), lett. e), del contratto
di cessione.
15
L’art. 2, n. 2, del contratto firmato dalla Ecrinvest 4 e dallo studio S. il 19 dicembre 2002 specifica, al primo comma, che
nell’ambito del suo mandato sociale, B. deve operare nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA] e degli elementi dell’attivo in offerta,
assicurandone, più esattamente, il mantenimento della redditività economico‑finanziaria e della capacità concorrenziale.
16
A tal fine, al secondo comma, l’art. 2, n. 2, di tale contratto precisa che B. dovrà rispettare e assicurarsi che il comitato
esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA] rispetti:
«i) le [clausole] figuranti all’art. 4, del contratto di cessione (…) circa (…) i principi di gestione da buon padre di famiglia
delle attività, il cui rispetto sarà preteso dal comitato esecutivo e dagli organi sociali delle partecipazioni con l’obiettivo
di preservarne la continuità del perimetro e il valore.
(…)».
17
Il 14 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA] procedeva, conformemente all’art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre
1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione fra le imprese (rettifica in GU 1990 L 257, pag. 13),
come modificato con regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1), alla notifica presso la [OSCURATO:PERSONA]
del suo progetto di acquisizione degli elementi dell’attivo in offerta della VUP.
18
Con decisione 5 giugno 2003, la [OSCURATO:PERSONA], constatando che il progetto di concentrazione notificato suscitava seri dubbi
per quanto riguardava la sua compatibilità con il mercato comune, e avviava l’esame approfondito di tale operazione sulla
base dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89.
19
Dagli atti di parte risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] è divenuta [OSCURATO:PERSONA] SA il 14 ottobre 2003.
20
Il 27 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava alla [OSCURATO:PERSONA] una comunicazione degli addebiti in cui esponeva i problemi
di concorrenza suscitati dalla notificata operazione di concentrazione e alla quale la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva il successivo
17 novembre.
21
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] il 2 dicembre 2003 presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di misure correttive che assumevano
la forma di impegni di retrocessione di elementi dell’attivo in offerta.
22
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 gennaio 2004, 2004/422/CE (caso COMP/M.2978 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/VUP) (GU L 125, pag. 54),
adottata a norma dell’art. 8, n. 2 del regolamento n. 4064/89, così dispone:
«
Articolo 1
L’operazione notificata, come modificata dal pacchetto d’impegni 21 dicembre 2003, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] acquista il controllo
esclusivo [degli elementi dell’attivo in offerta] della VUP, ora [OSCURATO:PERSONA], è dichiarata compatibile con il mercato comune e
con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Articolo 2
L’articolo 1 è applicabile con riserva del totale rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli impegni menzionati all’allegato II.
Articolo 3
Alla presente decisione si accompagna l’onere per la [OSCURATO:PERSONA] di rispettare pienamente gli altri impegni descritti nell’allegato II».
23
A tenore del paragrafo 1 degli impegni di cui all’allegato II, la [OSCURATO:PERSONA] si è obbligata a retrocedere l’integralità degli
elementi dell’attivo della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «attivi retroceduti») con esclusione degli attivi tassativamente enumerati
in tale paragrafo (in prosieguo: gli «attivi conservati»).
24
Gli attivi retroceduti rappresentavano approssimativamente il 60‑70% del fatturato mondiale della VUP e il 70‑80% del fatturato
realizzato dalla VUP sui mercati dell’editoria francofona interessati dall’operazione di concentrazione autorizzata (in prosieguo:
l’«operazione di concentrazione»).
25
Il paragrafo 2 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] precisa che il dettaglio degli attivi conservati figura nell’allegato I ai suddetti
impegni.
26
A tenore del paragrafo 3 di tali impegni, la [OSCURATO:PERSONA] s’impegna a concludere accordi irrevocabili di retrocessione entro
un termine, mantenuto riservato, a partire dalla data del ricevimento della decisione di autorizzazione condizionata e a procedere
alla retrocessione effettiva entro un termine, tenuto riservato, a partire dalla conclusione dell’accordo.
27
[OSCURATO:PERSONA] disponeva della facoltà di scegliere l'acquirente delle attività retrocedute in funzione di criteri di selezione
così definiti nel paragrafo 10 degli impegni:
«Al fine di preservare un’effettiva concorrenza sui mercati interessati, la parte notificante s’impegna a procedere alla vendita
degli attivi ceduti a uno o più cessionari indipendenti dalla parte notificante e rispondenti ai seguenti requisiti:
a) [OSCURATO:PERSONA] non potrà avere interessi significativi diretti o indiretti nel o nei cessionari;
b) Il o i cessionari dovranno essere operatori efficienti dal punto di vista economico‑finanziario, capaci, e dotati degli incentivi
economici a mantenere o a sviluppare una concorrenza effettiva, senza che tale formulazione escluda a priori alcuna categoria
di acquirenti industriali o finanziari;
c) Inoltre, l’acquisizione di uno o più attivi ceduti da parte di un acquirente potenziale non può essere tale da creare nuovi
problemi di concorrenza né rischiare di ritardare l’attuazione degli impegni. La parte notificante dovrà essere in grado di
dimostrare alla [OSCURATO:PERSONA] che l’acquirente integra le condizioni degli impegni e che l’attivo o gli attivi ceduti sono ceduti
conformemente ai presenti impegni;
d) Il o i cessionari avranno ottenuto o saranno ragionevolmente in grado di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l’acquisizione
e la gestione degli attivi ceduti».
28
Il paragrafo 14 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] precisa che la scelta del o dei cessionari sarà sottoposta all’autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA] e che la domanda di autorizzazione degli interessati conterrà le informazioni necessarie per consentire
alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare la conformità della loro candidatura alle condizioni definite dal paragrafo 10 citato al punto 27,
supra.
29
[OSCURATO:PERSONA] doveva designare un mandatario rispondente alle condizioni così fissate nel paragrafo 15 dei suoi impegni:
«La parte notificante designerà un mandatario al fine di esercitare gli incarichi qui di seguito definiti. Il mandatario dovrà
essere indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], possedere le qualifiche necessarie per eseguire il suo mandato, per esempio
nella sua qualità di consulente bancario, esperto o revisore contabile e non può essere esposto a conflitti d’interessi. Il
mandatario sarà remunerato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo modalità che non pregiudichino la buona esecuzione del suo mandato né la
sua indipendenza».
30
Il paragrafo 9 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] prevede la designazione di un gestore degli elementi dell’attivo separati ([OSCURATO:PERSONA]) in questi termini:
«La parte notificante designa un [gestore degli elementi dell’attivo separati] responsabile della gestione degli attivi ceduti,
sotto il controllo del mandatario. Il [gestore degli elementi dell’attivo separati] dovrà gestire gli attivi ceduti in modo
indipendente e nel normale contesto degli affari, al fine di garantirne e preservarne la redditività economico‑finanziaria,
la negoziabilità, la competitività e l’autonomia rispetto agli attivi conservati e alle altre attività della [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ipotesi
in cui un dirigente sociale di una controllata della [OSCURATO:PERSONA] oggetto dell’impegno di cessione dovesse cessare dalle sue funzioni,
il [gestore degli elementi dell’attivo separati] avrà il potere di designarne il successore sotto il controllo del mandatario».
31
L’incarico del mandatario è così definito negli impegni della [OSCURATO:PERSONA]:
«20. L’intervento del mandatario ha come obbiettivo la realizzazione degli impegni qui esposti. [OSCURATO:PERSONA] indirizzerà al mandatario,
d’ufficio o su domanda di quest’ultimo o della parte notificante, ogni istruzione intesa ad assicurare la realizzazione dei
presenti impegni.
21. L’incarico del mandatario consisterà:
a) nell’assicurarsi che gli attivi ceduti siano mantenuti e gestiti in seno ad una distinta struttura, in modo separato e indipendente
dagli attivi conservati e dalle altre attività della [OSCURATO:PERSONA] fino alla data dell’effettiva cessione degli attivi ceduti;
b) nell’assicurarsi che il [gestore degli elementi dell’attivo separati] mantenga le redditività economico‑finanziaria e la negoziabilità
degli attivi ceduti e la gestione e lo sfruttamento degli attivi ceduti nel normale contesto degli affari, conformemente alla
prassi anteriore, fino alla data dell’effettiva cessione degli attivi ceduti;
c) nell’assicurarsi che siano state adottate misure efficaci affinché non venga comunicata alla parte notificante alcuna informazione
sensibile dal punto di vista della concorrenza relativa agli attivi ceduti, fatta eccezione per le informazioni necessarie
per la cessione degli attivi ceduti alle migliori condizioni possibili conformemente ai presenti impegni;
d) nell’assicurarsi che le misure di ristrutturazione siano condotte conformemente ai presenti impegni, nell’essere informato
delle discussioni in corso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sulla delimitazione dei perimetri e se del caso assistere a tali discussioni;
(…)
f) nell’assicurare, in generale, la salvaguardia del pieno valore economico e concorrenziale degli attivi ceduti e prendere ogni
misura utile a tal fine;
g) in generale, nel vigilare sulla soddisfacente esecuzione ad opera della parte notificante dei presenti impegni».
32
Inoltre, il paragrafo 24 degli impegni precisa quanto segue:
«In caso di disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sulle misure di ristrutturazione necessarie per la realizzazione dei presenti
impegni, l’uno o l’altra delle parti potrà informarne il mandatario con lettera raccomandata una copia della quale dovrà essere
indirizzata all’altra parte. Il mandatario in tal caso formulerà il più presto possibile, dopo aver sentito le parti nel rispetto
del principio del contraddittorio, una raccomandazione circa la portata delle misure di ristrutturazione necessarie. Il mandatario
indirizzerà alla [OSCURATO:PERSONA] un rapporto con il quale la informa della sua raccomandazione. Se il disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] persiste, l’una o l’altra delle parti potrà chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di fissare, previa audizione delle parti
nel rispetto del principio del contraddittorio, la portata delle misure di ristrutturazione necessarie».
33
Infine, gli impegni della [OSCURATO:PERSONA] rientranti sotto la sezione «Modifica della forma sociale della [OSCURATO:PERSONA]» così dispongono:
«30. Dopo l’approvazione del nuovo statuto da parte della [OSCURATO:PERSONA], la parte notificante trasformerà la [OSCURATO:PERSONA] in società
per azioni semplificata. A seguito di tale trasformazione, gli organi sociali della [OSCURATO:PERSONA] comprenderanno (…) un presidente
direttore generale, che assumerà le funzioni di [gestore degli elementi dell’attivo separati] e (…) un comitato di azionisti
composto da tre rappresentanti del mandatario di cui al paragrafo 15 supra e da due (…) rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] semplificata sarà organizzata sulla base dei seguenti principi:
a) La direzione della [OSCURATO:PERSONA] sarà assicurata dal suo presidente direttore generale sotto il controllo del mandatario nell’ambito
dei suoi incarichi quali supra definiti;
b) Il comitato degli azionisti eserciterà un controllo sulla gestione degli attivi conservati e avrà a tal titolo diritto all’insieme
delle informazioni relative a tali attivi;
c) Per quanto riguarda gli attivi ceduti, il comitato degli azionisti disporrà, sotto il controllo del mandatario, di un diritto
di informazione vertente su tutte le decisioni o eventi che possono incidere sugli interessi patrimoniali della [OSCURATO:PERSONA]
in seno agli attivi ceduti, e, in particolare, le seguenti informazioni: i risultati correnti, le decisioni d’investimento,
di vendita di attivi o di acquisizioni aventi incidenza superiore a 200 000 EUR, le decisioni che incidono sull’indebitamento
della società e le garanzie di qualsiasi natura, nonché tutte le decisioni strategiche o che esulano dall’ambito degli affari
correnti. Tuttavia, il mandatario si assicurerà che le informazioni riservate di natura commerciale o operativa relative agli
attivi ceduti ivi comprese, se del caso, quelle menzionate nella frase precedente, non vengano comunicate alla [OSCURATO:PERSONA].
32. Durante il periodo intercorrente tra l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una decisione che autorizza l’operazione notificata
e la trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] in società per azioni semplificata, la [OSCURATO:PERSONA] continuerà ad essere diretta dagli organi sociali
attualmente in carica, di concerto con il mandatario. Durante tale periodo la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di azionista della
[OSCURATO:PERSONA], avrà diritto all’insieme delle informazioni relative agli attivi conservati. Per quanto riguarda gli attivi ceduti,
il mandatario si assicurerà della comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni di cui al paragrafo 31, lett. c), supra».
34
Il 5 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA]:
– ha autorizzato come gestore degli elementi dell’attivo separati A. K. e ha approvato il progetto che definisce la sua lettera
di incarico, presentato il 30 gennaio 2004;
– ha autorizzato in qualità di mandatario lo studio S., rappresentato dal suo presidente B., e ha approvato il progetto che
definisce il suo mandato, presentato il 30 gennaio 2004.
35
Il 9 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha nominato lo studio S. come mandatario.
36
Il 25 marzo 2004, la [OSCURATO:PERSONA] è stata trasformata, in applicazione del paragrafo 30 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], in società
per azioni semplificata, i cui organi sociali comprendevano, oltre al presidente direttore generale con il ruolo di gestore
degli elementi dell’attivo separati, il comitato degli azionisti composto da tre rappresentanti del mandatario e da due rappresentanti
della [OSCURATO:PERSONA].
37
[OSCURATO:PERSONA] ha contattato varie imprese, tra cui la ricorrente, idonee a rilevare gli attivi retroceduti.
38
La ricorrente ha manifestato il suo interesse per tale operazione. Con fax 28 aprile 2004, ha comunicato la sua offerta di
acquisto alla [OSCURATO:PERSONA].
39
Nel comunicato 19 maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato che prendeva in considerazione le offerte di acquisto di cinque
potenziali acquirenti, tra cui quella della ricorrente, e che concedeva un'esclusiva fino alla mezzanotte del 25 maggio 2004
a uno di essi, cioè la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
40
Il 28 maggio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] pervenivano ad un progetto di accordo di acquisizione degli attivi retroceduti.
41
Con lettera 4 giugno 2004, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente di tali attivi.
42
Il 5 luglio 2004, lo studio S. presentava alla [OSCURATO:PERSONA] il suo rapporto di sintesi che concludeva per la conformità della
candidatura della [OSCURATO:PERSONA] ai criteri di autorizzazione definiti dal paragrafo 10 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
43
Con decisione 30 luglio 2004, (2004) D/203365, la [OSCURATO:PERSONA] autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] come acquirente degli attivi retroceduti
dopo aver constatato che integrava i criteri di autorizzazione fissati nel paragrafo 10 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
44
Tale decisione è stata adottata conformemente al paragrafo 14 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] e sulla base della sopra menzionata
domanda di autorizzazione, del progetto di accordo di cessione ad essa allegato, della relazione dello studio S., delle risposte
scritte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ad una domanda di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], delle informazioni rilasciate dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel corso di una riunione con i servizi della [OSCURATO:PERSONA], nonché di uno scambio di punti di vista circa la candidatura
della [OSCURATO:PERSONA] con le organizzazioni di rappresentanza del personale della [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati.
45
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2004, la ricorrente ha proposto un ricorso
di annullamento avverso la decisione 7 gennaio 2004 (causa T‑279/04).
46
Con fax 27 agosto 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente, su richiesta di quest’ultima, la decisione che autorizza
la [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente degli attivi retroceduti.
47
Il trasferimento della proprietà alla [OSCURATO:PERSONA] di tali attivi, denominati «[OSCURATO:PERSONA]», è intervenuto il 30 settembre 2004.
Il procedimento
48
Con atto introduttivo depositato l’8 novembre 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso di annullamento avverso
la decisione di autorizzazione 30 luglio 2004 (in prosieguo: la «decisione del 30 luglio 2004»).
49
Con sentenza in data odierna, il Tribunale (Sesta Sezione) ha respinto il ricorso di annullamento che la ricorrente aveva
proposto nella causa T‑279/04 avverso la decisione 7 gennaio 2004.
50
Con atti introduttivi 25 gennaio e 24 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno
delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.
51
Con atti depositati il 3 marzo e il 18 aprile 2005, la ricorrente, da un lato, ha chiesto che conformemente all’art. 116,
n. 2 del regolamento di procedura taluni documenti allegati al ricorso e taluni passi di tale documento nonché del controricorso
fossero esclusi dalla comunicazione degli atti del procedimento alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, ha prodotto,
ai fini di tale comunicazione, una versione non riservata dei documenti di cui trattasi.
52
Con ordinanze del presidente della Quarta Sezione 11 maggio e 25 ottobre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state ammesse
a intervenire nella causa, a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], e alla cancelleria del Tribunale sono state date
istruzioni di comunicare loro la versione non riservata degli atti del procedimento.
53
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la domanda di trattamento
riservato presentata dalla ricorrente.
54
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato la loro memoria d’intervento il 16 settembre 2005 e il 27 aprile 2006.
55
La ricorrente ha presentato le sue osservazioni di risposta, con memorie depositate l’8 novembre 2005 e 4 luglio 2006.
56
Con ordinanza 19 giugno 2007, il presidente della Quarta Sezione ha respinto la domanda di trattamento riservato presentata
dalla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e ha dato alla cancelleria del Tribunale istruzioni di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA]
la versione originale dei documenti di cui trattasi.
57
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione,
alla quale di conseguenza la presente causa è stata attribuita il 24 ottobre 2008.
58
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e ha invitato
le parti a rispondere per iscritto a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale domanda entro il termine impartito.
59
Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza
del 28 gennaio 2010.
60
Con sentenza 9 giugno 2010, causa T‑237/05, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale
ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2005 che aveva respinto la domanda della ricorrente intesa ad ottenere,
in applicazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso
al pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145, pag. 43), l’accesso a taluni
documenti per il loro utilizzo a sostegno del presente ricorso.
61
Con lettera depositata il 21 giugno 2010, la ricorrente ha chiesto la sospensione della decisione della presente causa per
un lasso di tempo ragionevole a partire dalla comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei documenti di cui trattasi.
Conclusioni delle parti
62
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione 30 luglio 2004;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
63
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
64
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca quattro motivi vertenti rispettivamente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in primo
luogo, sarebbe venuta meno al suo obbligo di controllo della selezione dei candidati all’acquisizione degli attivi retroceduti,
in secondo luogo, avrebbe autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un rapporto redatto da un mandatario non indipendente dalla
[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], in terzo luogo, avrebbe violato l’obbligo di motivazione che le si imponeva e, in
quarto luogo, sarebbe incorsa in errore manifesto nella valutazione della conformità della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] alle condizioni
di autorizzazione dell’acquirente degli attivi retroceduti, definite nel paragrafo 10, lett. b) degli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
65
Si deve previamente esaminare il secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione 30 luglio 2004 è stata
adottata alla luce di un rapporto redatto da un mandatario non indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA].
Argomenti delle parti
66
La ricorrente sostiene che, quando, il 9 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA], in forza del paragrafo 15 dei suoi impegni, ha nominato
lo studio S., rappresentato dal suo presidente B., in qualità di mandatario, B. era dal 20 dicembre 2002 membro del comitato
esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] il 14 ottobre 2003, come indicato supra al punto 19.
67
Secondo la ricorrente, nella sua qualità di dirigente della [OSCURATO:PERSONA], investito, nei confronti dei terzi, dei pieni poteri attribuiti
ai membri di un comitato esecutivo, B. non era quindi indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto prescritto nel detto
paragrafo 15.
68
L’esercizio delle funzioni di mandatario indipendente incaricato, in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA], di soprintendere
alla retrocessione di elementi dell’attivo disinvestiti implicherebbe in effetti, nei confronti dell’entità sulla cui cessione
di attivi l’interessato deve soprintendere, l’assenza di legami di qualsiasi natura e a maggior ragione di quelli tra detti
legami che presentano carattere finanziario. Orbene le funzioni di membro del comitato esecutivo esercitate da B. sarebbero
state remunerate.
69
Inoltre B. sarebbe rimasto membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] fino al 25 marzo 2004 e avrebbe pertanto cumulato, dal
9 febbraio 2004 fino a tale data, due funzioni consistenti nel controllare, rispettivamente, la cessione della [OSCURATO:PERSONA] alla
[OSCURATO:PERSONA] e successivamente la rivendita a un terzo degli attivi retroceduti.
70
Infine, anche dopo la cessazione delle sue funzioni di membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], B. sarebbe rimasto necessariamente
legato alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto poteva ancora essere civilmente e penalmente responsabile per vari anni nei confronti degli
azionisti e dei terzi.
71
La sola esistenza di un dubbio circa l’indipendenza del mandatario sarebbe sufficiente per inficiare di nullità il procedimento
relativo agli attivi retroceduti e quindi la decisione 30 luglio 2004. Il rapporto di valutazione della candidatura di un
acquirente redatto dal mandatario costituirebbe, in effetti, un elemento fondamentale e determinante della decisione della
[OSCURATO:PERSONA] di autorizzare o no l’interessato.
72
Salvo rimettere in discussione il ruolo stesso del mandatario nel procedimento delle retrocessioni degli elementi dell’attivo,
le conclusioni del suo rapporto avrebbero necessariamente avuto un impatto determinante sulla decisione del 30 luglio 2004.
Sarebbe sufficiente mettere a confronto le conclusioni del rapporto del mandatario e la decisione 30 luglio 2004 per constatare
che quest’ultima procede direttamente dal testo del rapporto, che ne costituisce la matrice su molti punti.
73
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente. Ricorda che, quando la VUP è passata sotto il controllo della NBP,
B., presidente dello studio S., è stato nominato membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA], controllata della NBP,
detentrice degli elementi dell’attivo in offerta in applicazione dell’art. 4, paragrafo 1, ii), lett. e) del contratto di
cessione.
74
Siccome l’interessato era incaricato di esercitare le attribuzioni del comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA], divenuta [OSCURATO:PERSONA],
nella sua qualità di terzo indipendente nei confronti delle competenti autorità preposte alla concorrenza, tale funzione sarebbe
assimilabile a quella del mandatario contemplato dal paragrafo 15 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
75
Dopo che lo studio S. è stato nominato, nella persona del suo presidente B., mandatario incaricato del controllo degli impegni
di retrocessioni della [OSCURATO:PERSONA] successivamente all’assunzione del controllo della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], B. avrebbe
continuato ad esercitare provvisoriamente la funzione di terzo indipendente membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] remunerato
dalla NBP, in ragione della conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] che l’interessato aveva in tale qualità acquisito.
76
Lungi dal creare un nesso di dipendenza tra B. e la [OSCURATO:PERSONA], il mantenimento della presenza di B. in seno a tale comitato esecutivo
sarebbe perfettamente conforme alla decisione 7 gennaio 2004 e agli impegni della [OSCURATO:PERSONA]. Lo scopo sarebbe quello di prevenire
l’influenza dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla gestione della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo transitorio, nel corso del quale gli organi sociali
istituiti dopo l’assunzione del controllo della VUP da parte della NBP dovevano, conformemente al paragrafo 30 degli impegni
della [OSCURATO:PERSONA], restare in carica fino alla trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] in società per azioni semplificata, intervenuta il
25 marzo 2004.
77
La qualifica di membro del comitato degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] conferita a B., dal 25 marzo 2004 fino alla data del trasferimento
alla [OSCURATO:PERSONA] della proprietà degli attivi retroceduti, sarebbe pure conforme agli impegni della [OSCURATO:PERSONA]. Il paragrafo 30
preciserebbe che i rappresentanti del mandatario dovevano avere una maggioranza nel comitato degli azionisti per garantire
che un terzo indipendente, il mandatario, vigilasse affinché la [OSCURATO:PERSONA] non potesse esercitare una influenza sulla gestione
della [OSCURATO:PERSONA].
78
Lo studio S. essendo stato designato mandatario nella persona del suo presidente solo al momento della cessione della [OSCURATO:PERSONA]
da parte della NBP alla [OSCURATO:PERSONA], ogni legame anteriore o successivo tra lo studio S. e la NBP sarebbe privo di pertinenza
ai fini della valutazione della sua indipendenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, nella fase dell’attuazione degli
impegni, la NBP non aveva più il controllo della [OSCURATO:PERSONA]. Eventuali legami tra il mandatario e la NBP, ex proprietaria degli
attivi oggetto di una decisione di autorizzazione di una concentrazione sub condicione, non sarebbero idonei a pregiudicare
la realizzazione di retrocessioni intesa a risolvere i problemi concorrenziali derivanti dalla fusione degli attivi in offerta
con quelli della [OSCURATO:PERSONA].
79
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente dedurrebbe la prova dell’assenza di indipendenza del mandatario nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA] dalla sola constatazione che esso non era privo di ogni legame o contatto con la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia la condizione dell’indipendenza
nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto dal mandatario sarebbe stata destinata ad assicurare che il controllo
della candidatura dell’acquirente degli attivi retroceduti fosse fondata solo sulla redditività economico‑finanziaria e la
capacità concorrenziale di tali attivi, con esclusione di considerazioni personali. Non si può pertanto validamente rimproverare
al mandatario di avere avuto un interesse ad agire a favore della [OSCURATO:PERSONA], perché ciò costituiva una condizione necessaria
per la piena realizzazione degli impegni e per il mantenimento di una effettiva concorrenza.
80
Ad ogni modo, perché la mancanza di indipendenza del mandatario, ammesso che sia dimostrata, comporti l’annullamento della
decisione 30 luglio 2004 occorrerebbe ancora dimostrare che tale irregolarità ha indotto l’interessato a redigere un rapporto
privo di obiettività e che tale documento abbia avuto un ruolo determinante sul contenuto della detta decisione.
81
Orbene, non solo la ricorrente non fornirebbe alcun elemento inteso a dimostrare che il mandatario ha redatto un rapporto
erroneo o tendenzioso, ma ancora non dimostrerebbe assolutamente che tale documento abbia avuto un ruolo determinante sul
contenuto della decisione 30 luglio 2004.
82
Ai fini della decisione finale di autorizzazione dell’acquirente degli attivi retroceduti, il mandatario avrebbe semplicemente
avuto come incarico quello di fornire una valutazione dell’acquirente e di indicare se, a suo avviso, soddisfaceva le condizioni
fissate dagli impegni. In realtà, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato la decisione 30 luglio 2004 non già sul fondamento unico
o determinante del rapporto del mandatario ma sulla base di un insieme di informazioni, tra cui quelle fornite dal mandatario.
Giudizio del Tribunale
83
A tenore del paragrafo 15 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], il mandatario da questa designato per vigilare sulla soddisfacente
esecuzione dei suoi impegni doveva, nei suoi confronti e di quelli della [OSCURATO:PERSONA], «essere indipendente (…) e non essere esposto
a conflitti d’interessi». Ivi veniva ugualmente precisato che il «mandatario sarà remunerato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo modalità
che non pregiudichino la buona esecuzione del suo mandato né la sua indipendenza».
84
Si deve ricordare che, dopo che la NBP ha accettato di sostituirsi alla [OSCURATO:PERSONA] per acquisire provvisoriamente gli elementi
dell’attivo in offerta attraverso la [OSCURATO:PERSONA] e la Ecrinvest 4, controllate al 100% dalla NBP, queste hanno concluso con la [OSCURATO:PERSONA]
il 3 dicembre 2002 il contratto di cessione che trasferisce alla [OSCURATO:PERSONA], con riserva della previa autorizzazione da parte
della [OSCURATO:PERSONA] dell’operazione di concentrazione, la totalità del capitale della [OSCURATO:SOCIETA], controllata al 100% dalla
Ecrinvest 4, la quale è a sua volta controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha acquistato degli elementi dell’attivo in offerta
presso la VUP il 20 dicembre 2002.
85
Il 20 dicembre 2002, la [OSCURATO:SOCIETA], detentrice degli elementi dell’attivo in offerta ha, in applicazione dell’art. 4, n. 1,
ii), lett. c), del contratto di cessione designato B., presidente dello studio S., quale membro del suo comitato esecutivo
ai sensi di tale disposizione, a titolo di terzo indipendente ai sensi dell’art. 4, n. 1, ii), lett. e).
86
In tale qualità a B., remunerato dalla NBP, sono state conferite «in modo esclusivo» in applicazione dell’art. 4, n. 1, ii),
lett. e) del contratto di cessione «le attribuzioni di cui poteva essere incaricato il comitato esecutivo ai sensi del (…)
contratto di cessione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (…)».
87
Peraltro, in forza del paragrafo 15 dei suoi impegni ripreso nell’allegato II della decisione 7 gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA]
il 9 febbraio 2004 ha designato lo studio S. quale mandatario incaricato ai sensi dell’art. 21, lett. g), di tali impegni
«di vigilare sulla soddisfacente esecuzione» da parte della [OSCURATO:PERSONA] della cessione degli attivi retroceduti, remunerato
in tale qualità dalla [OSCURATO:PERSONA]. B. era presidente dello studio S. in tale data e la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che B. aveva
esercitato le funzioni di mandatario quali previste dalla decisione 7 gennaio 2004.
88
Lo studio S. è stato così designato mandatario ai sensi del paragrafo 15 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] e il suo presidente
ha esercitato le funzioni connesse con tale incarico, mentre la stessa persona era membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA],
divenuta poi [OSCURATO:PERSONA].
89
B. ha per giunta svolto le funzioni di membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA] e di mandatario in modo simultaneo dal 9
febbraio 2004, data della nomina dello studio S., al 25 marzo 2004, data della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] in società per
azioni semplificata.
90
Infatti, conformemente al paragrafo 32 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato ad essere diretta dai suoi organi
sociali in carica, dall’adozione della decisione il 7 gennaio al 25 marzo 2004, data della trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] in
società per azioni semplificata.
91
Rispondendo ad un quesito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che B. aveva svolto le funzioni di membro del comitato
esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] conformemente al codice di commercio francese, nella specie applicabile, e che pertanto
l’esercizio degli incarichi conferiti all’interessato a titolo di terzo indipendente in seno a tale comitato esecutivo non
escludeva in alcun modo l’esercizio da parte dell’interessato delle funzioni legali di cui i membri del comitato esecutivo
di una società commerciali sono investiti in forza di tale normativa.
92
Orbene, a tenore dell’art. L 225–64, primo comma, prima frase, di tale codice «il comitato esecutivo è investito dei più ampi
poteri per agire in ogni circostanza a nome della società».
93
Prima che lo studio S., rappresentato da B., suo presidente, fosse stato designato quale mandatario, B. era pertanto membro
dell’organo direttivo della [OSCURATO:PERSONA] ed è rimasto tale per oltre un mese dopo tale nomina.
94
B., essendo membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo divenuta [OSCURATO:PERSONA], alla data della designazione
in qualità di mandatario dello studio S., di cui era il presidente, e avendo successivamente esercitato le funzioni di membro
del comitato esecutivo in concomitanza con l’incarico di mandatario, di cui era stato incaricato dallo studio S., si trovava
in un rapporto di dipendenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] tale da ingenerare dubbi sulla neutralità di cui doveva dare prova
dell’esercizio di tale incarico.
95
Si deve aggiungere che, nella sua qualità di mandatario incaricato, in forza del paragrafo 21, lett. g), degli impegni della
[OSCURATO:PERSONA], di vigilare sulla soddisfacente esecuzione da parte di questa della cessione degli attivi retroceduti, e in tale
qualità remunerato dalla [OSCURATO:PERSONA], spettava allo studio S., nella persona del suo presidente B., vigilare sulla alienazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli attivi retroceduti conformemente con le retrocessioni menzionate al n. 1 degli impegni della
[OSCURATO:PERSONA].
96
Tale operazione secondo la [OSCURATO:PERSONA] stessa consisteva in «una delimitazione particolarmente delicata degli elementi dell’attivo
prima della loro cessione a un terzo da parte della [OSCURATO:PERSONA]».
97
In particolare, il mandatario doveva, a tenore del paragrafo 21, lett. d), degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] «assicurare che le
misure di ristrutturazione siano condotte conformemente agli impegni» della [OSCURATO:PERSONA] e «doveva essere informato delle discussioni
in corso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sulle delimitazioni dei perimetri e se del caso assistere a tali discussioni».
98
Secondo il paragrafo 24 dei medesimi impegni, il mandatario doveva, «in caso di disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sulle
misure di ristrutturazione necessarie», emettere, «dopo aver sentito le parti nel rispetto del principio del contraddittorio,
una raccomandazione circa la portata delle misure di ristrutturazione necessarie» e indirizzare alla [OSCURATO:PERSONA] rapporto
che la informava della sua raccomandazione.
99
Dagli atti risulta che un disaccordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è effettivamente intervenuto. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] ha
affermato, nella controreplica, di essere stata tenuta regolarmente informata delle tensioni talvolta create dalla [OSCURATO:PERSONA],
che aveva interesse a conferire il perimetro più ampio possibile agli attivi della [OSCURATO:PERSONA] che la decisione 7 gennaio 2004
le aveva consentito di conservare. [OSCURATO:PERSONA] ha ivi egualmente rilevato che il mandatario si era più volte opposto alla
[OSCURATO:PERSONA] per difendere gli interessi legati agli attivi retroceduti dopo aver previamente consultato la [OSCURATO:PERSONA].
100
Orbene, l’esercizio da parte di B. delle funzioni di membro del comitato esecutivo della società detentrice dell’insieme degli
attivi della [OSCURATO:PERSONA] era tale da ripercuotersi sull’indipendenza di cui l’interessato doveva fare prova nell’elaborazione delle
raccomandazioni di misure di ristrutturazione necessarie e del rapporto che informa la [OSCURATO:PERSONA] di tali raccomandazioni.
101
Infatti, in forza dell’art. 2, n. 2, primo comma, del contratto concluso tra la Ecrinvest 4 e lo studio S. il 19 dicembre
2002, B. agiva dal 20 dicembre 2002, «nell’ambito del suo mandato sociale (…) nell’interesse della società [OSCURATO:SOCIETA] e
degli elementi dell’attivo e più esattamente nell’intento di mantenerne la redditività economico‑finanziaria e la capacità
concorrenziale».
102
Inoltre B., in forza dell’art. 2, n. 2, secondo comma di questo stesso contratto era tenuto a rispettare e ad assicurarsi
che il comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA] rispettasse le disposizioni di cui all’art. 4 del contratto di cessione per quanto
riguarda «i principi di gestione da buon padre di famiglia» degli elementi dell’attivo in offerta il cui rispetto era richiesto
al comitato esecutivo al fine «di preservarne la continuità del perimetro e il valore».
103
Dal punto 92 supra risulta che B., in aggiunta all’incarico specifico conferitogli in seno al comitato esecutivo, che consisteva
nell’esercitare le attribuzioni di cui il comitato esecutivo poteva essere incaricato a titolo del contratto di cessione nei
confronti della [OSCURATO:PERSONA] o di ogni altra autorità preposta alla concorrenza, è stato pertanto, nella sua qualifica di membro
del comitato esecutivo della [OSCURATO:SOCIETA] e successivamente della [OSCURATO:PERSONA], necessariamente associato nell’esercizio, sull’insieme
degli elementi dell’attivo in offerta detenuti da tali due società una dopo l'altra, della pienezza dei poteri che la legge
attribuisce a un membro del comitato esecutivo di una società commerciale.
104
Da ciò consegue che l’esercizio da parte di B., dal 20 dicembre 2002 fino al 25 marzo 2004, delle funzioni di membro dell’organo
direttivo della [OSCURATO:SOCIETA], divenuta [OSCURATO:PERSONA], nel cui interesse si era impegnato ad agire, nell’ambito del suo mandato sociale,
conformemente ai «principi di gestione da buon padre di famiglia» non gli consentiva di assicurare ulteriormente in completa
indipendenza l’esercizio degli incarichi di mandatario indipendente contemplato dal paragrafo 15 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA].
105
[OSCURATO:PERSONA] non può pertanto fruttuosamente sostenere che l’esercizio da parte di B. delle funzioni di terzo indipendente,
membro del comitato esecutivo della [OSCURATO:PERSONA], e successivamente di mandatario indipendente, era inteso ad impedire alla [OSCURATO:PERSONA]
di influire sulla gestione degli attivi di cui trattasi e che non possa pertanto rimproverarsi al mandatario di aver avuto
interesse ad agire a favore della [OSCURATO:PERSONA] in quanto siffatto interesse avrebbe costituito una condizione necessaria per la
piena realizzazione degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] e per il mantenimento di un’effettiva concorrenza.
106
Dal momento che, con decisione 7 gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] era stata autorizzata a conservare gli elementi dell’attivo in
offerta tassativamente elencati nel paragrafo 1 dei suoi impegni, spettava per contro al mandatario vigilare con assoluta
indipendenza sull’esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA], conformemente a tale disposizione, dei soli impegni di retrocessione
degli elementi dell’attivo considerati sufficienti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa a mantenere, nel rispetto della libertà contrattuale
delle parti dell’operazione di concentrazione, una concorrenza effettiva e, di conseguenza, a rendere tale operazione compatibile
con il mercato comune.
107
Di conseguenza, il rapporto di valutazione della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] all’acquisizione degli attivi retroceduti, alla
luce del quale è stata adottata la decisione 30 luglio 2004, è stata elaborato da un mandatario che non rispondeva alla condizione
di indipendenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] richiesta dal paragrafo 15 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA], definiti all’allegato II
della decisione 7 gennaio 2004.
108
Per quanto riguarda l’incidenza del rapporto sul contenuto della decisione 30 luglio 2004, si deve ricordare, come risulta
dal punto 5 di tale decisione, che allo studio S., nella sua qualità di mandatario, è stato chiesto di presentare alla [OSCURATO:PERSONA]
un rapporto che valutasse la candidatura della [OSCURATO:PERSONA] come acquirente degli attivi retroceduti con riferimento ai criteri
di autorizzazione fissati dal paragrafo 10 degli impegni della [OSCURATO:PERSONA] allegati alla decisione 7 gennaio 2004.
109
Inoltre dal punto 6 della decisione 30 luglio 2004 risulta che questa è in particolare fondata sul rapporto del mandatario.
110
Se è vero che la decisione 30 luglio 2004 non è fondata esclusivamente su tale rapporto, appare ciò nondimeno che tale documento
ha esercitato influenza determinante sulla detta decisione.
111
Dall’esame comparato del rapporto del mandatario e della decisione 30 luglio 2004 si deduce infatti che questa si è ispirata
sostanzialmente a tale rapporto.
112
Al fine di stabilire l’idoneità della [OSCURATO:PERSONA] a mantenere e a sviluppare la [OSCURATO:PERSONA], lo studio mandatario sottolinea
in tal senso, nel suo rapporto, e la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione 30 luglio 2004, il «perimetro ridotto» della [OSCURATO:PERSONA]
e la conservazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle «risorse manageriali, editoriali e di supporto» necessarie alla [OSCURATO:PERSONA].
113
I due documenti rilevano in termini identici che la valorizzazione dell’investimento della [OSCURATO:PERSONA] presuppone la «ricostituzione
e lo sviluppo dell’incarico del centro di distribuzione d’Interforum».
114
Sia lo studio mandatario come pure la [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento alla ripartizione maggioritaria o principale del capitale
della [OSCURATO:PERSONA] e al suo approccio «patrimoniale», diverso da quelli dei fondi d’investimento tradizionali, che consente di contare
su un impegno della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA] più lungo delle prospettive a breve termine di tali fondi.
115
Mentre lo studio mandatario ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia un candidato all’acquisto idoneo a dare attuazione senza indugio agli
impegni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli attivi retroceduti dalla [OSCURATO:PERSONA]
non sia tale da creare nuovi problemi di concorrenza che ritardino l’attuazione di tali impegni.
116
Infine, alla stregua del mandatario, che stima da cinque a sette anni circa la durata dell’investimento della [OSCURATO:PERSONA] considerata
necessaria per «consolidare» l’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] dal canto suo considera che una «uscita» a breve termine della [OSCURATO:PERSONA]
dal capitale della [OSCURATO:PERSONA] è improbabile e che ciò appare sufficiente per consentire di «stabilizzare l’impresa».
117
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha fatto riferimento a più riprese alle conclusioni del rapporto dello studio mandatario per
contestare, replicando al quarto motivo di annullamento della ricorrente, di essere incorsa in errore manifesto nella valutazione
della conformità della candidatura della [OSCURATO:PERSONA] alle condizioni di autorizzazione definite nel paragrafo 10, lett. b), degli
impegni della [OSCURATO:PERSONA].
118
L’illegittimità constatata è pertanto tale da inficiare la legittimità della decisione 30 luglio 2004.
119
Si deve pertanto annullare tale decisione senza che si renda necessario esaminare gli altri motivi sviluppati dalla ricorrente
a sostegno della sua domanda di annullamento.
Sulla domanda di sospensione della deliberazione
120
Da tutto quanto sopra esposto risulta che il Tribunale ha potuto utilmente statuire sul ricorso sulla base delle domande,
dei motivi e degli argomenti sviluppati dalle parti nel corso sia della fase scritta che della fase orale del procedimento.
121
La domanda della ricorrente intesa a far sospendere la deliberazione va pertanto respinta.
Sulle spese
122
A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
123
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste soccombenti, vanno condannate, conformemente alla domanda della ricorrente,
a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla ricorrente.
124
Poiché la ricorrente non ha chiesto la condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sopporterà unicamente le sue proprie
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 luglio 2004, (2004)D/203365, relativa all’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] SA
quale acquirente degli elementi dell’attivo ceduti conformemente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 gennaio 2004, 2004/422/CEE,
che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio
economico europeo (caso COMP/M.2978 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/VUP), è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea e la [OSCURATO:PERSONA] SCA sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2010.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.