CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 03437/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23643/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., legalmente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- nonchécontro R.G. 23643/2020 Cron. Rep. C.C. 6/12/2023 C.C. 14/4/2022 RINVIO A [OSCURATO:PERSONA], PERANI MARIANGIOLAe [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti e ricorrenti incidentali – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -controricorrente all’incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BRESCIA n. 1374/2019 depositata il 27/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che la STER s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] affinché fossero condannati al risarcimento dei danni causati alla propria centrale idroelettrica, sita nel Comune di Casnigo, a causa dell’attività di escavazione e lavorazione delle ghiaie svolta dall’impresa Limestone della quale il Perani era titolare; che si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], coniuge del defunto, assumendo di essere l’unica erede e chiedendo il rigetto della domanda; che si costituirono anche gli altri eredi del Perani, ossia [OSCURATO:PERSONA], Ermanno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (madre e fratelli), chiedendo l’estromissione dal giudizio e il rigetto della domanda; che nel corso del giudizio vennero a mancare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in luogo della quale si costituì [OSCURATO:PERSONA], sorella della stessa, nonché anche [OSCURATO:PERSONA], al posto del quale si costituì la moglie [OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale accolse in parte la domanda e, riconosciuto un apporto, nella misura del 50 per cento, dei materiali di scavo dell’impresa Limestone nella determinazione del danno patito dalla società STER –mentre il rimanente 50 per cento era da attribuire a cause naturali –condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 42.737; condannò poi singolarmente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’ulteriore somma di euro 128.201,17, Ermanno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’ulteriore somma di euro 17.806 e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’ulteriore somma di euro 10.684, il tutto con interessi, rivalutazione e il carico delle spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale da Ermanno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27 settembre 2019, ha accolto l’appello incidentale di Ermanno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello incidentale della STER s.p.a., ha dichiarato assorbiti i motivi dell’appello principale e, in riforma dell’impugnata decisione, ha rigettato la domanda proposta dalla società STER, condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di tutte le controparti; che contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia propone ricorso principale la STER s.p.a. con atto affidato a cinque motivi; che resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; che resistono altresì Ermanno e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con separato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; che la società STER resiste con controricorso al ricorso incidentale; che le parti hanno depositato memorie. Consideratoche i due ricorsi, rivestendo questioni complesse e di rilievo nomofilattico, devono essere trattati in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte disponeil