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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01597/2024

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seguente ORDINANZA tt,r‘fH sul rlcorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAilMirvi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso è relativo a provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con il quale è stata respinta la richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di carcerazione di cui al cumulo n. 55/2023 del 23 febbraio 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede.

Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Rilevato, infatti, che dagli atti trasmessi dalla Casa circondariale ove si trova il ricorrente, dando atto che l'impugnazione proviene dal detenuto, si ricava che l'atto è intestato "ricorso per cassazione" proposto dal "sottoscritto [OSCURATO:PERSONA], in atti meglio generalizzato, attualmente detenuto nel carcere di Terni..." e che alla prima pagina del ricorso, risulta allegato esposto alla Procura della Repubblica di Firenze, datato 11 aprile 2023, atto che reca in calce la firma del ricorrente di persona.

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA tt,r‘fH sul rlcorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAilMirvi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorso è relativo a provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con il quale è stata respinta la richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di carcerazione di cui al cumulo n. 55/2023 del 23 febbraio 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede. Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta proposto personalmente, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Rilevato, infatti, che dagli atti trasmessi dalla Casa circondariale ove si trova il ricorrente, dando atto che l'impugnazione proviene dal detenuto, si ricava che l'atto è intestato "ricorso per cassazione" proposto dal "sottoscritto [OSCURATO:PERSONA], in atti meglio generalizzato, attualmente detenuto nel carcere di Terni..." e che alla prima pagina del ricorso, risulta allegato esposto alla Procura della Repubblica di Firenze, datato 11 aprile 2023, atto che reca in calce la firma del ricorrente di persona. Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il
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