Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 16934/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05WF9B8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna dei reati di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e rideterminando la pena da infliggere allo stesso in anni uno di reclusione ed euro 800 di multa; - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è indeducibile in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la motivazione della sentenza, impugnata (cfr. pag. 6) dà conto delle ragioni che hanno giustificato il rigetto della richiesta formulata dalla difesa (evidenziando il precedente specifico e le modalità della condotta); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05WF9B8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna dei reati di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e rideterminando la pena da infliggere allo stesso in anni uno di reclusione ed euro 800 di multa; - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è indeducibile in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la motivazione della sentenza, impugnata (cfr. pag. 6) dà conto delle ragioni che hanno giustificato il rigetto della richiesta formulata dalla difesa (evidenziando il precedente specifico e le modalità della condotta); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16934/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris