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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 05714/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4997/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 5401/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2023 dalla consigliera AntonellaPELLECCHIA; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del giudizio, in subordine si riporta alle conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA]

1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di Vetro di Casalnuovo di Napoli al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivante dalle infiltrazioni relative ad un’unità immobiliare di loro proprietà situato al piano seminterrato.

Istruita la causa, veniva espletata la prima CTU che accertava che le infiltrazioni erano dovute alla cattiva manutenzione del sistema di raccolta delle acque piovane sui piazzali esterni del fabbricato.

Successivamente, una seconda perizia dava atto dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal condominio.

Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2029/2015, condannava il Condominio al risarcimento del danno.

2. La Corte d’appello, con la sentenza n. 5401 pubblicata l’11 novembre 2019, riformava la sentenza impugnata, detraendo il solo costo della tinteggiatura dell’immobile danneggiato, in quanto non eseguita. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, il Condominio di via Mirandola 7. 3.1.Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, il Condominio denuncia la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. c.c. per non aver la Corte d’appello dichiarato la nullità del contratto di locazione dei signori Corteggiano e Criscuolo, pur avendo quest’ultimo ad oggetto un’unità immobiliare non conforme alla normativa antincendio.

Inoltre, sostiene l’erroneità della liquidazione del danno a titolo di lucro cessante, in quanto parametrato ad un garage, mentre si tratterebbe di un locale deposito (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

4.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, il Condominio lamenta, rispettivamente, la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. e degli artt. 1418 e 2126 c.c., ancora una volta per aver la Corte territoriale ritenuto valido ed efficace il contratto di locazione nei suoi confronti, “nonostante l’illiceità dell’opera” e la mancanza di un suo vantaggio dalla locazione de qua e perché non poteva spiegare effetti per il periodo di sua esecuzione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

4.3. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c.

La Corte d’appello, pur correttamente ricorrendo a presunzioni per valutare la sussistenza del danno, e sebbene abbia ritenuto generica e non del tutto equidistante la testimonianza del signor [OSCURATO:PERSONA], avrebbe poi erroneamente ritenuto provati, da parte dei signori Corteggiano e Criscuolo, i danni da infiltrazioni nella loro unità immobiliare. 4.4.Con il quinto motivo, il Condominio si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, della violazione dell’art. 91 c.p.c.

La Corte d’appello ne avrebbe erroneamente disposto la condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado, malgrado il parziale accoglimento dell’impugnazione. 5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte ricorrente.

Trattasi di rinuncia non rituale, giacché non soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., perché priva di firma digitale e di prova di notifica.

6. Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4997/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 5401/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2023 dalla consigliera AntonellaPELLECCHIA; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del giudizio, in subordine si riporta alle conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] di Vetro di Casalnuovo di Napoli al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivante dalle infiltrazioni relative ad un’unità immobiliare di loro proprietà situato al piano seminterrato. Istruita la causa, veniva espletata la prima CTU che accertava che le infiltrazioni erano dovute alla cattiva manutenzione del sistema di raccolta delle acque piovane sui piazzali esterni del fabbricato. Successivamente, una seconda perizia dava atto dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal condominio. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2029/2015, condannava il Condominio al risarcimento del danno. 2. La Corte d’appello, con la sentenza n. 5401 pubblicata l’11 novembre 2019, riformava la sentenza impugnata, detraendo il solo costo della tinteggiatura dell’immobile danneggiato, in quanto non eseguita. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, il Condominio di via Mirandola 7. 3.1.Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo, il Condominio denuncia la violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. c.c. per non aver la Corte d’appello dichiarato la nullità del contratto di locazione dei signori Corteggiano e Criscuolo, pur avendo quest’ultimo ad oggetto un’unità immobiliare non conforme alla normativa antincendio. Inoltre, sostiene l’erroneità della liquidazione del danno a titolo di lucro cessante, in quanto parametrato ad un garage, mentre si tratterebbe di un locale deposito (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4.2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, il Condominio lamenta, rispettivamente, la violazione degli artt. 1321 e 1322 c.c. e degli artt. 1418 e 2126 c.c., ancora una volta per aver la Corte territoriale ritenuto valido ed efficace il contratto di locazione nei suoi confronti, “nonostante l’illiceità dell’opera” e la mancanza di un suo vantaggio dalla locazione de qua e perché non poteva spiegare effetti per il periodo di sua esecuzione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). 4.3. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c. La Corte d’appello, pur correttamente ricorrendo a presunzioni per valutare la sussistenza del danno, e sebbene abbia ritenuto generica e non del tutto equidistante la testimonianza del signor [OSCURATO:PERSONA], avrebbe poi erroneamente ritenuto provati, da parte dei signori Corteggiano e Criscuolo, i danni da infiltrazioni nella loro unità immobiliare. 4.4.Con il quinto motivo, il Condominio si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, della violazione dell’art. 91 c.p.c. La Corte d’appello ne avrebbe erroneamente disposto la condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado, malgrado il parziale accoglimento dell’impugnazione. 5.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Prima dell’udienza pubblica, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte ricorrente. Trattasi di rinuncia non rituale, giacché non soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., perché priva di firma digitale e di prova di notifica. 6. Pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Ca
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