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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20949/2026

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lerappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Rovigo n. 14/2019 depositato il06/06/2025.Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione del decreto delTribunale di Rovigo, emesso nell’ambito della procedura disovraindebitamento n. 14/2019 R.G., con cui è stato respinto il reclamoavverso il decreto di rigetto dell’esdebitazione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Era infattiaccaduto, in precedenza, che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ammesso allaprocedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 14 ter Legge3/2012 e che, a fronte della richiesta di esdebitazione presentata da taledebitore, in data 29/04/2025 il Giudice delegato avesse rigettato il ricorso.2.

Avverso il provvedimento di rigetto del reclamo, il debitore ha propostoricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi di contestazione.3.

Parte intimata non si è costituita.4.

Il Presidente coordinatore ha emesso una proposta di definizioneaccelerata del ricorso, con provvedimento in data 29 dicembre 2025, afronte del quale parte ricorrente ha formulato istanza di fissazioned’udienza.5.

È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19.05.2026, in vistadella quale il ricorrente non ha depositato alcuna memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi di doglianzache possono essere così compendiati:- violazione e falsa applicazione dell’art 14 quaterdecies l. 3/2012 e art.142 l.f.;Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026- violazione dell’art. 23 l. Cost. n. 87/1953, legge cost. n. 1/1948, degliartt. 3, 2, 41 e 42 cost. nonché degli artt. 10, 117 cost.2.

Il provvedimento per la decisione accelerata del ricorso si fonda suiseguenti motivi, per comodità di seguito ritrascritti:“I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art.360-bis c.p.c.Sostanzialmente il ricorrente, facendo riferimento anche a norme nonpertinenti al caso di specie, quali l’art. 282 CCII e l’art. 142 l.f., lamentache la negazione del beneficio si porrebbe in contrasto palese con l’art. 23della Direttiva n. 1023/19, che limita l’esdebitazione solo in caso dicomportamenti connotati da disonestà o malafede, per il principio delfavor debitoris.

L’art. 14 terdecies, comma 1, lett. a), L. 3/2012 disponeche «Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione deidebiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti acondizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimentodella procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili,nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni».Nel provvedimento impugnato si dà atto della mancata cooperazione delsovraindebitato con gli organi della procedura di liquidazione, sulla base diuna serie di elementi non espressamente contestati (mancatatrasmissione di alcuni estratti conto del periodo in cui la procedura eraaperta; mancata comunicazione del nuovo rapporto di lavoro con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dal 2021; mancata richiesta dirideterminazione del limite al mantenimento, con conseguente indebitotrattenimento delle somme, in assenza di autorizzazione del Giudice;sussistenza di movimenti in entrata, registrati nel conto corrente delsovraindebitato, nel periodo in cui non erano state versate somme sulconto della procedura (anno 2020) principalmente riconducibili aCamiceria [OSCURATO:SOCIETA]. -primo datore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]-,nonché entrate “extra” -anni 2021 e 2022- riferibili a soggetti terzi e alNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026primo datore di lavoro, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro indata 28.12.2020; trattenimento integrale o parziale delle tredicesime edelle quattordicesime mensilità, in assenza di autorizzazione del Giudice;incameramento indebito senza autorizzazione della somma di € 1.041,04,a titolo di successione in morte della madre).A fronte di tali risultanze, la pronuncia non si pone in contrasto né con iprincipi nazionali né con i principi unionali in tema di esdebitazione.L’art. 23 della citata direttiva 2019/1023/UE è chiaro nel lasciare ampimargini a molteplici “deroghe” all’esdebitazione, sol che “ben definite” e“debitamente giustificate”; il Cons. 79 indica in via meramenteesemplificativa, e con grande ampiezza, le circostanze delle quali l’autoritàgiudiziaria o amministrativa può tener conto per stabilire se unimprenditore sia stato “disonesto” («la natura e l’entità dei debiti; ilmomento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiutidall’imprenditore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici,comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; leazioni intraprese dall’imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa deicreditori; l’adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di unaprobabilità di insolvenza, all’imprenditore che è dirigente di una società; ilrispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di concorrenza elavoro»), aggiungendo che le deroghe dovrebbero essere possibili anche«quando l’imprenditore non ha adempiuto taluni obblighi giuridici, fra cuigli obblighi volti a massimizzare i rendimenti per i creditori che potrebberotradursi in un obbligo generale di generare reddito o attivi».Questa interpretazione del diritto unionale e di riflesso del diritto nazionaleè stata recentemente avallata dalla giurisprudenza della CGUE (Cortegiust. 11 aprile 2024, C-687/22 e 8 maggio 2024 in C-20/23) che, propriocon riferimento all’ampio concetto di “disonestà” in senso lato deldebitore, tracciato in modo non tassativo dal Cons. 79, vi ha ricompresoaddirittura condotte poste in essere dal fallito nei confronti dei creditori diNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026un terzo (v.

Corte Giust. 10 aprile 2025, causa C-723/23, per cui l’art. 23,par. 1, della direttiva «deve essere interpretato nel senso che: esso nonosta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazionequalora il debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede neiconfronti dei creditori di un terzo e sia stato dichiarato “interessato”nell’ambito della dichiarazione giudiziale di insolvenza fraudolenta di taleterzo», mentre l’art. 23, par. 2, della direttiva «deve essere interpretatonel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede unaderoga al principio dell’accesso a una procedura che può portare aun’esdebitazione non prevista da tale disposizione e che esclude taleaccesso qualora, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda diesdebitazione, il debitore sia stato dichiarato “interessato” in una sentenzache ha qualificato l’insolvenza di un terzo come “fraudolenta”, a meno che,alla data di presentazione di tale domanda, egli abbia assolto tutti i debitirientranti nella sua responsabilità, senza che i giudici nazionali sianochiamati a valutare soggettivamente se tale debitore abbia agito in mododisonesto o in malafede, purché tale esclusione sia debitamentegiustificata a norma del diritto nazionale»).Di particolare rilevanza è poi la pronuncia della Corte giust. 7 novembre2024 in C-289/23 e C-305/23, la quale ha confermato che l’art. 23, par. 2della direttiva «dev’essere interpretato nel senso che: l’elenco dicircostanze ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Statimembri, nell’ambito della trasposizione di tale direttiva nel loro dirittonazionale, hanno la facoltà di introdurre disposizioni che limitano l’accessoal diritto all’esdebitazione in misura maggiore rispetto alla normativanazionale precedente, negando o limitando l’accesso all’esdebitazione,revocando il beneficio dell’esdebitazione o prevedendo termini più lunghiper l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghiin circostanze diverse da quelle elencate al suddetto articolo 23, paragrafo2, purché tali circostanze siano ben definite e siffatte deroghe sianoNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026debitamente giustificate» ed ha altresì stabilito, tra l’altro, che l’art. 23,par. 1 e 2 della stessa direttiva «dev’essere interpretato nel senso che:non osta a una normativa nazionale la quale, nell’ambito dellatrasposizione della direttiva in parola, impone il pagamento di creditipubblici non privilegiati a seguito di un procedimento d’insolvenza perpoter beneficiare di un’esdebitazione, esclude l’accesso all’esdebitazione incircostanze in cui il debitore ha avuto una condotta negligente oimprudente, senza tuttavia aver agito in modo disonesto o in malafede, edesclude tale accesso quando, nel corso dei dieci anni precedenti ladomanda di esdebitazione, il debitore è stato sanzionato con decisioneamministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria oper un illecito relativo alla sicurezza sociale o di ordine sociale, oppurequando è stato oggetto di una decisione definitiva di estensione dellaresponsabilità, a meno che detto debitore, alla data di presentazione didetta domanda, abbia interamente assolto i suoi debiti tributari eprevidenziali, purché deroghe siffatte siano debitamente giustificate inforza del diritto nazionale».A livello nazionale, questa Corte ha di recente confermato (Cass.11441/2025) la rilevanza, ai fini dell’accesso alla liberazione dei debitiresidui, del comportamento tenuto dal debitore anche nel corso delprocedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, conparticolare riguardo all’assolvimento dell’obbligo di cooperazione con gliorgani della procedura, “fornendo tutte le informazioni e ladocumentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimentodelle operazioni” (art. 14- terdecies, comma 1, lett. a), l. n. 3/2012).

Edha sottolineato che tale disciplina non appare in contrasto con il dirittodell’Unione, che infatti consente agli Stati membri di negare l’accesso allaesdebitazione, ad esempio, «quando l'imprenditore insolvente non haadempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del dirittodell'Unione e nazionale» (art. 23, par. 2, lett. b) Dir. (UE) 2019/1023).Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026«in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati» (Cons. 80;cfr.

Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2024, Corvan, C-289/23, punto 27).Di qui la conclusione che «un comportamento non cooperativo tenuto dalproponente durante la procedura di liquidazione del patrimonio costituiscepertanto una deroga giustificata al diritto di esdebitarsi in circostanze bendefinite», trattandosi di un beneficio per il debitore di cui egli nonpotrebbe altrimenti fruire, poiché in caso di esdebitazione conseguentealla liquidazione del patrimonio viene «imposto ai creditori un sacrificioulteriore rispetto all’incapienza patrimoniale del debitore sui beni liquidati,costituito dall’estinzione dei loro crediti, i quali non potranno essere fattivalere sui beni futuri del debitore».

Ebbene, tale beneficio richiede nonsolo «una valutazione di conferma della prognosi favorevole delcomportamento tenuto dal debitore prima dell’apertura della procedura,che dimostri come il sovraindebitamento non derivi da situazionipatologiche o emulative in danno dei creditori, tali da aumentareeccessivamente l’esposizione debitoria, ovvero da ridurre le fonti disoddisfacimento dei crediti, o ancora alterando la par condicio», ma ancheche «il sacrificio imposto ai creditori sull’attivo da liquidare non può essereaggravato dal fatto che il debitore mantenga, durante la procedura, uncomportamento ostruzionistico, tale da aggravare il soddisfacimento inrelazione al fattore tempo, in termini più ampi di quanto richiederebbe unaordinata liquidazione.

Nel qual caso, la preclusione del debitore all’accessoal beneficio della liberazione dei debiti residui costituisce circostanzaidonea a contemperare il diritto del debitore con quello di uno o piùcreditori in circostanze ben definite”.3.

Reputa il collegio che tali conclusioni siano pienamente condivisibili.In effetti, oltre a quanto già correttamente rilevato nella proposta didefinizione, si deve rilevare che i motivi di impugnazione proposti non siconfrontano con la motivazione del rigetto del reclamo contenuta nelNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026provvedimento impugnato e, sotto altro concorrente profilo, attingono almerito della valutazione del comportamento dello stesso debitore, il cuiapprezzamento, sulla scorta dei documenti ed atti del giudizio, non puòche competere al giudice del merito.Si può infatti leggere nel provvedimento impugnato, con motivazione chesupera la soglia del cd. minimo costituzionale, che “il ricorrente non solonon ha offerto la prova di aver consegnato tutti gli estratti conto, di averavvertito in ogni circostanza il liquidatore delle proprie difficoltàeconomiche, di avere versato tutte le entrate extra alla procedura o diaver fatto istanza al Giudice per la modifica della misura del propriomantenimento e degli altri fatti presi in esame ai fini del rigettodell’istanza di esdebitazione, ma neppure ha specificamente contestato ifatti che hanno condotto il primo giudice a ritenere l’insussistenza delrequisito soggettivo di cui all’art. 14 terdecies lett. a) L. 3/2012 (“dallarelazione del Liquidatore emerge come il debitore [OSCURATO:PERSONA] non abbiacooperato a sufficienza con gli organi della procedura, atteso che dagliestratti conto allegati alla relazione ( v. doc. 8) emergono movimenti inentrata nel periodo in cui non sono state versate somme alla procedura(anno 2020), nonché entrate “extra” nel periodo successivo (anni 2021 e2022), si tratta di importi che, al netto della somma di € 926,00assegnata dal Tribunale di Rovigo al sig. [OSCURATO:PERSONA] per il propriofabbisogno, avrebbero dovuto essere versati alla Procedura e rispetto aiquali il ricorrente non ha chiesto di essere autorizzato a trattenerli persopravvenute esigenze di vita (si tratta di versamenti effettuati anche dalprimo datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA])”.

Da ultimo, sirileva che nulla il reclamante ha dedotto con riferimento alla somma dieuro 1.041,04, da lui incamerata a titolo di successione in morte dellamadre”.Tale specifici apprezzamenti in fatto delle condotte tenuto dal debitoredurante la procedura non sono state fatte oggetto di alcuna censuraNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026specifica, limitandosi il ricorso ad una loro mera “svalutazione” astratta ead una pretesa irragionevolezza della normativa che limita – sotto il profilosoggettivo – l’esdebitazione del debitore.

Ma, come si è visto, si tratta diprospettiva che il legislatore unionale ha ben considerato, se si pensa cheall’art. 23 della Direttiva n. 1023/2019 sono contenute molteplici derogheal diritto del debitore di ottenere l’esdebitazione, a tutela dei principi dibuona fede e nella individuazione di un punto di equilibrio rispetto ai dirittidei creditori.Tale apprezzamento di fatto, in concreto svolto dal giudice del merito, nonpuò essere ulteriormente censurato in sede di legittimità, instando per unarivalutazione dei fatti e del materiale istruttorio.4.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese delgiudizio, in assenza di costituzione dell’intimato.

Ciò preclude, altresì, lacondanna della parte che ha richiesto la decisione del giudizio, nonostantela proposta contraria, nei confronti della controparte, mentre il ricorrenteva condannato al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende.

Si condivide, infatti, quanto stabilito da Cass.n. 27947 del 04/10/2023, secondo cui “nel caso in cui il ricorrente abbiaformulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un latopreclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo unasituazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone lacondanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonomavalenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nelcitato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratiodi disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di unaproposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso dimancata costituzione dell'intimato)”.Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delleammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura previstaper il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lerappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Rovigo n. 14/2019 depositato il06/06/2025.Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione del decreto delTribunale di Rovigo, emesso nell’ambito della procedura disovraindebitamento n. 14/2019 R.G., con cui è stato respinto il reclamoavverso il decreto di rigetto dell’esdebitazione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Era infattiaccaduto, in precedenza, che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ammesso allaprocedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell’art. 14 ter Legge3/2012 e che, a fronte della richiesta di esdebitazione presentata da taledebitore, in data 29/04/2025 il Giudice delegato avesse rigettato il ricorso.2. Avverso il provvedimento di rigetto del reclamo, il debitore ha propostoricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi di contestazione.3. Parte intimata non si è costituita.4. Il Presidente coordinatore ha emesso una proposta di definizioneaccelerata del ricorso, con provvedimento in data 29 dicembre 2025, afronte del quale parte ricorrente ha formulato istanza di fissazioned’udienza.5. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 19.05.2026, in vistadella quale il ricorrente non ha depositato alcuna memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi di doglianzache possono essere così compendiati:- violazione e falsa applicazione dell’art 14 quaterdecies l. 3/2012 e art.142 l.f.;Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026- violazione dell’art. 23 l. Cost. n. 87/1953, legge cost. n. 1/1948, degliartt. 3, 2, 41 e 42 cost. nonché degli artt. 10, 117 cost.2. Il provvedimento per la decisione accelerata del ricorso si fonda suiseguenti motivi, per comodità di seguito ritrascritti:“I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art.360-bis c.p.c.Sostanzialmente il ricorrente, facendo riferimento anche a norme nonpertinenti al caso di specie, quali l’art. 282 CCII e l’art. 142 l.f., lamentache la negazione del beneficio si porrebbe in contrasto palese con l’art. 23della Direttiva n. 1023/19, che limita l’esdebitazione solo in caso dicomportamenti connotati da disonestà o malafede, per il principio delfavor debitoris. L’art. 14 terdecies, comma 1, lett. a), L. 3/2012 disponeche «Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione deidebiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti acondizione che: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimentodella procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili,nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni».Nel provvedimento impugnato si dà atto della mancata cooperazione delsovraindebitato con gli organi della procedura di liquidazione, sulla base diuna serie di elementi non espressamente contestati (mancatatrasmissione di alcuni estratti conto del periodo in cui la procedura eraaperta; mancata comunicazione del nuovo rapporto di lavoro con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dal 2021; mancata richiesta dirideterminazione del limite al mantenimento, con conseguente indebitotrattenimento delle somme, in assenza di autorizzazione del Giudice;sussistenza di movimenti in entrata, registrati nel conto corrente delsovraindebitato, nel periodo in cui non erano state versate somme sulconto della procedura (anno 2020) principalmente riconducibili aCamiceria [OSCURATO:SOCIETA]. -primo datore di lavoro del [OSCURATO:PERSONA]-,nonché entrate “extra” -anni 2021 e 2022- riferibili a soggetti terzi e alNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026primo datore di lavoro, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro indata 28.12.2020; trattenimento integrale o parziale delle tredicesime edelle quattordicesime mensilità, in assenza di autorizzazione del Giudice;incameramento indebito senza autorizzazione della somma di € 1.041,04,a titolo di successione in morte della madre).A fronte di tali risultanze, la pronuncia non si pone in contrasto né con iprincipi nazionali né con i principi unionali in tema di esdebitazione.L’art. 23 della citata direttiva 2019/1023/UE è chiaro nel lasciare ampimargini a molteplici “deroghe” all’esdebitazione, sol che “ben definite” e“debitamente giustificate”; il Cons. 79 indica in via meramenteesemplificativa, e con grande ampiezza, le circostanze delle quali l’autoritàgiudiziaria o amministrativa può tener conto per stabilire se unimprenditore sia stato “disonesto” («la natura e l’entità dei debiti; ilmomento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiutidall’imprenditore per estinguerli e ottemperare agli obblighi giuridici,comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; leazioni intraprese dall’imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa deicreditori; l’adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di unaprobabilità di insolvenza, all’imprenditore che è dirigente di una società; ilrispetto del diritto dell’Unione e nazionale in materia di concorrenza elavoro»), aggiungendo che le deroghe dovrebbero essere possibili anche«quando l’imprenditore non ha adempiuto taluni obblighi giuridici, fra cuigli obblighi volti a massimizzare i rendimenti per i creditori che potrebberotradursi in un obbligo generale di generare reddito o attivi».Questa interpretazione del diritto unionale e di riflesso del diritto nazionaleè stata recentemente avallata dalla giurisprudenza della CGUE (Cortegiust. 11 aprile 2024, C-687/22 e 8 maggio 2024 in C-20/23) che, propriocon riferimento all’ampio concetto di “disonestà” in senso lato deldebitore, tracciato in modo non tassativo dal Cons. 79, vi ha ricompresoaddirittura condotte poste in essere dal fallito nei confronti dei creditori diNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026un terzo (v. Corte Giust. 10 aprile 2025, causa C-723/23, per cui l’art. 23,par. 1, della direttiva «deve essere interpretato nel senso che: esso nonosta a una normativa nazionale che esclude l’accesso all’esdebitazionequalora il debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede neiconfronti dei creditori di un terzo e sia stato dichiarato “interessato”nell’ambito della dichiarazione giudiziale di insolvenza fraudolenta di taleterzo», mentre l’art. 23, par. 2, della direttiva «deve essere interpretatonel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede unaderoga al principio dell’accesso a una procedura che può portare aun’esdebitazione non prevista da tale disposizione e che esclude taleaccesso qualora, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda diesdebitazione, il debitore sia stato dichiarato “interessato” in una sentenzache ha qualificato l’insolvenza di un terzo come “fraudolenta”, a meno che,alla data di presentazione di tale domanda, egli abbia assolto tutti i debitirientranti nella sua responsabilità, senza che i giudici nazionali sianochiamati a valutare soggettivamente se tale debitore abbia agito in mododisonesto o in malafede, purché tale esclusione sia debitamentegiustificata a norma del diritto nazionale»).Di particolare rilevanza è poi la pronuncia della Corte giust. 7 novembre2024 in C-289/23 e C-305/23, la quale ha confermato che l’art. 23, par. 2della direttiva «dev’essere interpretato nel senso che: l’elenco dicircostanze ivi contenuto non ha carattere tassativo e che gli Statimembri, nell’ambito della trasposizione di tale direttiva nel loro dirittonazionale, hanno la facoltà di introdurre disposizioni che limitano l’accessoal diritto all’esdebitazione in misura maggiore rispetto alla normativanazionale precedente, negando o limitando l’accesso all’esdebitazione,revocando il beneficio dell’esdebitazione o prevedendo termini più lunghiper l’esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghiin circostanze diverse da quelle elencate al suddetto articolo 23, paragrafo2, purché tali circostanze siano ben definite e siffatte deroghe sianoNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026debitamente giustificate» ed ha altresì stabilito, tra l’altro, che l’art. 23,par. 1 e 2 della stessa direttiva «dev’essere interpretato nel senso che:non osta a una normativa nazionale la quale, nell’ambito dellatrasposizione della direttiva in parola, impone il pagamento di creditipubblici non privilegiati a seguito di un procedimento d’insolvenza perpoter beneficiare di un’esdebitazione, esclude l’accesso all’esdebitazione incircostanze in cui il debitore ha avuto una condotta negligente oimprudente, senza tuttavia aver agito in modo disonesto o in malafede, edesclude tale accesso quando, nel corso dei dieci anni precedenti ladomanda di esdebitazione, il debitore è stato sanzionato con decisioneamministrativa definitiva per un illecito molto grave in materia tributaria oper un illecito relativo alla sicurezza sociale o di ordine sociale, oppurequando è stato oggetto di una decisione definitiva di estensione dellaresponsabilità, a meno che detto debitore, alla data di presentazione didetta domanda, abbia interamente assolto i suoi debiti tributari eprevidenziali, purché deroghe siffatte siano debitamente giustificate inforza del diritto nazionale».A livello nazionale, questa Corte ha di recente confermato (Cass.11441/2025) la rilevanza, ai fini dell’accesso alla liberazione dei debitiresidui, del comportamento tenuto dal debitore anche nel corso delprocedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, conparticolare riguardo all’assolvimento dell’obbligo di cooperazione con gliorgani della procedura, “fornendo tutte le informazioni e ladocumentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimentodelle operazioni” (art. 14- terdecies, comma 1, lett. a), l. n. 3/2012). Edha sottolineato che tale disciplina non appare in contrasto con il dirittodell’Unione, che infatti consente agli Stati membri di negare l’accesso allaesdebitazione, ad esempio, «quando l'imprenditore insolvente non haadempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del dirittodell'Unione e nazionale» (art. 23, par. 2, lett. b) Dir. (UE) 2019/1023).Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026«in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati» (Cons. 80;cfr. Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2024, Corvan, C-289/23, punto 27).Di qui la conclusione che «un comportamento non cooperativo tenuto dalproponente durante la procedura di liquidazione del patrimonio costituiscepertanto una deroga giustificata al diritto di esdebitarsi in circostanze bendefinite», trattandosi di un beneficio per il debitore di cui egli nonpotrebbe altrimenti fruire, poiché in caso di esdebitazione conseguentealla liquidazione del patrimonio viene «imposto ai creditori un sacrificioulteriore rispetto all’incapienza patrimoniale del debitore sui beni liquidati,costituito dall’estinzione dei loro crediti, i quali non potranno essere fattivalere sui beni futuri del debitore». Ebbene, tale beneficio richiede nonsolo «una valutazione di conferma della prognosi favorevole delcomportamento tenuto dal debitore prima dell’apertura della procedura,che dimostri come il sovraindebitamento non derivi da situazionipatologiche o emulative in danno dei creditori, tali da aumentareeccessivamente l’esposizione debitoria, ovvero da ridurre le fonti disoddisfacimento dei crediti, o ancora alterando la par condicio», ma ancheche «il sacrificio imposto ai creditori sull’attivo da liquidare non può essereaggravato dal fatto che il debitore mantenga, durante la procedura, uncomportamento ostruzionistico, tale da aggravare il soddisfacimento inrelazione al fattore tempo, in termini più ampi di quanto richiederebbe unaordinata liquidazione. Nel qual caso, la preclusione del debitore all’accessoal beneficio della liberazione dei debiti residui costituisce circostanzaidonea a contemperare il diritto del debitore con quello di uno o piùcreditori in circostanze ben definite”.3. Reputa il collegio che tali conclusioni siano pienamente condivisibili.In effetti, oltre a quanto già correttamente rilevato nella proposta didefinizione, si deve rilevare che i motivi di impugnazione proposti non siconfrontano con la motivazione del rigetto del reclamo contenuta nelNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026provvedimento impugnato e, sotto altro concorrente profilo, attingono almerito della valutazione del comportamento dello stesso debitore, il cuiapprezzamento, sulla scorta dei documenti ed atti del giudizio, non puòche competere al giudice del merito.Si può infatti leggere nel provvedimento impugnato, con motivazione chesupera la soglia del cd. minimo costituzionale, che “il ricorrente non solonon ha offerto la prova di aver consegnato tutti gli estratti conto, di averavvertito in ogni circostanza il liquidatore delle proprie difficoltàeconomiche, di avere versato tutte le entrate extra alla procedura o diaver fatto istanza al Giudice per la modifica della misura del propriomantenimento e degli altri fatti presi in esame ai fini del rigettodell’istanza di esdebitazione, ma neppure ha specificamente contestato ifatti che hanno condotto il primo giudice a ritenere l’insussistenza delrequisito soggettivo di cui all’art. 14 terdecies lett. a) L. 3/2012 (“dallarelazione del Liquidatore emerge come il debitore [OSCURATO:PERSONA] non abbiacooperato a sufficienza con gli organi della procedura, atteso che dagliestratti conto allegati alla relazione ( v. doc. 8) emergono movimenti inentrata nel periodo in cui non sono state versate somme alla procedura(anno 2020), nonché entrate “extra” nel periodo successivo (anni 2021 e2022), si tratta di importi che, al netto della somma di € 926,00assegnata dal Tribunale di Rovigo al sig. [OSCURATO:PERSONA] per il propriofabbisogno, avrebbero dovuto essere versati alla Procedura e rispetto aiquali il ricorrente non ha chiesto di essere autorizzato a trattenerli persopravvenute esigenze di vita (si tratta di versamenti effettuati anche dalprimo datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA])”. Da ultimo, sirileva che nulla il reclamante ha dedotto con riferimento alla somma dieuro 1.041,04, da lui incamerata a titolo di successione in morte dellamadre”.Tale specifici apprezzamenti in fatto delle condotte tenuto dal debitoredurante la procedura non sono state fatte oggetto di alcuna censuraNumero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026specifica, limitandosi il ricorso ad una loro mera “svalutazione” astratta ead una pretesa irragionevolezza della normativa che limita – sotto il profilosoggettivo – l’esdebitazione del debitore. Ma, come si è visto, si tratta diprospettiva che il legislatore unionale ha ben considerato, se si pensa cheall’art. 23 della Direttiva n. 1023/2019 sono contenute molteplici derogheal diritto del debitore di ottenere l’esdebitazione, a tutela dei principi dibuona fede e nella individuazione di un punto di equilibrio rispetto ai dirittidei creditori.Tale apprezzamento di fatto, in concreto svolto dal giudice del merito, nonpuò essere ulteriormente censurato in sede di legittimità, instando per unarivalutazione dei fatti e del materiale istruttorio.4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese delgiudizio, in assenza di costituzione dell’intimato. Ciò preclude, altresì, lacondanna della parte che ha richiesto la decisione del giudizio, nonostantela proposta contraria, nei confronti della controparte, mentre il ricorrenteva condannato al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende. Si condivide, infatti, quanto stabilito da Cass.n. 27947 del 04/10/2023, secondo cui “nel caso in cui il ricorrente abbiaformulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio inconformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un latopreclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo unasituazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone lacondanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonomavalenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nelcitato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratiodi disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di unaproposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso dimancata costituzione dell'intimato)”.Numero registro generale 16654/2025Numero sezionale 2195/2026Numero di raccolta generale 20949/2026Data pubblicazione 20/06/2026Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delleammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura previstaper il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026Il PresidenteMassimo Ferro
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