CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09206/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 262/2024depositata il 13/02/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 7981/2024Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 9206/2026Data pubblicazione 11/04/20261. - Il Tribunale di Ancona ha accolto l’azione revocatoria ex art. 67,secondo comma, l. fall. del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. relativa apagamenti effettuati dalla società fallita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo compreso fra l’8 novembre 2016 e il 28febbraio 2017, per l’importo di € 29.102,15. In particolare, ha accertatoritardi nell’esecuzione dei pagamenti compresi tra 113 e 226 giorni, afronte dell’ordinario termine di 50 giorni invalso tra le parti, cosìescludendo l’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a) l. fall.2. - La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello del fornitore, ritenendo che non può costituire esimentea termini dell’art. 67, terzo comma, lett. a) l. fall. la tolleranza nel ritardodei pagamenti, mentre la conoscenza e l’adesione da parte dell’accipiensalla richiesta di una dilazione nei pagamenti costituisce piuttosto elementoidoneo a essere valutato sul piano della prova della scientia decoctionis.2.1. - Ha, poi, ritenuto che sia mancata la prova di una prassi invalsatra le parti difforme dalle previsioni contrattuali, idonea a giustificare unadilatazione dei tempi contrattuali di pagamento, ritenendo insufficiente alriguardo un accordo di dilazione dei pagamenti intervenuto in un momento«patologico» del solvens, caratterizzato da una fase in cui la societàdebitrice aveva progettato un piano di ristrutturazione.2.2. - Ha, ancora, ritenuto provata la consapevolezza dello stato diinsolvenza derivante dalla accettazione di una dilazione di pagamenti einfondata la domanda riconvenzionale del solvens di compensazione delcredito da restituzione del Fallimento con il credito a vantarsidall’appellante a seguito di esperimento dell’azione revocatoria, domandariconvenzionale ritualmente proposta dall’accipiens in primo grado e sullaquale il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi.n. 7981/2024 R.G.Numero registro generale 7981/2024Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 9206/2026Data pubblicazione 11/04/20262.3. - Ha, infine, ritenuto dovuta la correzione di errore materialecontenuto nella sentenza di primo grado (errata indicazione della parteconvenuta nel dispositivo e nella motivazione), attesa la regolarecostituzione del rapporto processuale, rigettando la richiesta diammissione di prova per testi del legale rappresentante della societàdichiarata fallita.3. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione ed errata applicazione dell’art.67 comma 2 legge fallimento ovvero errata interpretazione deipresupposti per la revocabilità dei pagamenti – insussistenza deipresupposti», nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto insussistentel’esenzione da revocatoria ai sensi del terzo comma dell’art. 67 l. fall.,costituito dalla tolleranza del solvens del ritardo dei pagamenti; tolleranzache sarebbe comprovata dalla comunicazione del legale rappresentantedella società debitrice nel novembre 2016, precedente il primo deipagamenti oggetto di domanda, con cui chiedeva collaborazione deicreditori ad accettare pagamenti oltre i termini usuali e pattuiti. Sisarebbe, pertanto, instaurato, per effetto di tale comunicazione, unaccordo di moratoria inter partes tale da modificare gli originari terminicontrattuali di pagamento. Osserva, inoltre, come le forniture si sarebberorivelate essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa.1.1. - Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deducel’irrevocabilità dei pagamenti in quanto essenziali alla prosecuzionedell’attività di impresa, in quanto questione nuova, non trattata nellasentenza impugnata, oltre che estranea al parametro normativo invocato.n. 7981/2024 R.G.Numero registro generale 7981/2024Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 9206/2026Data pubblicazione 11/04/20261.2. - Il primo motivo è inammissibile anche nella parte in cui deduceche vi sarebbe stata tolleranza nei pagamenti da parte dell’accipiens, inquanto il motivo non censura compiutamente la relativa ratio decidendidel giudice di appello, che ha, difatti, ritenuto mancante la prova di unaprassi tra le parti difforme dalle previsioni contrattuali, idonea agiustificare una dilatazione dei tempi contrattuali di pagamento, avendoescluso che un accordo di dilazione (o di dilatazione dei tempi) dipagamento intervenuto in un momento «patologico» del solvens, quandoera in corso un tentativo di ristrutturazione dell’impresa, potesse integrareuna prassi invalsa tra le parti contrattuali idonea a superare gli originariaccordi contrattuali («un eventuale accordo di dilazione non vale adinstaurare una nuova prassi nei rapporti commerciali, ove intervenuto inun momento patologico o quanto meno di difficoltà della vita di impresa»).1.3. - Ad ogni modo, per quanto il giudice di appello abbia fattoriferimento al concetto di tolleranza nell’esecuzione dei pagamenti, hariferito questa tolleranza (come del resto fa il ricorrente) proprioall’accordo di dilazione proposto dal solvens nelle immediatezzedell’esecuzione dei pagamenti in oggetto, in costanza dell’imminentetentativo di ristrutturazione aziendale. Questo accordo di dilazione inodore di crisi se non di insolvenza («la richiesta di dilazione era stataformulata dalla società poi fallita in vista di un piano di ristrutturazionesocietario») è stato ritenuto - con accertamento in fatto qui insindacabile -estraneo a una prassi instaurata tra le parti contrattuali idonea amodificare gli originari termini contrattuali di pagamento.2. - Con il secondo motivo si deduce «omessa pronuncia in primogrado su una domanda, ovvero sulla richiesta di compensazione e vizio diultra petita nella conseguente pronuncia della corte di appello». Da questovizio della sentenza del giudice di primo grado discenderebbe, ad avvisodel ricorrente, il vizio di ultrapetizione del giudice di appello, chen. 7981/2024 R.G.Numero registro generale 7981/2024Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 9206/2026Data pubblicazione 11/04/2026illegittimamente avrebbe pronunciato sulla domanda sulla quale si sarebbedovuto pronunciare il giudice di primo grado, colmandone la lacuna.2.1. - Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce vizi dellasentenza di primo grado, dovendo il ricorso indirizzarsi verso vizi dellasentenza impugnata. Peraltro, il motivo è manifestamente infondato, inquanto (come correttamente osserva il controricorrente) il giudiced'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per unmotivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 cod. proc. civ., non puòrimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito (Cass. n.30969/2023), attesa la tassatività delle cause di rimessione al primogiudice (Cass. n. 28452/2023). Nella specie il giudice di appello, ravvisatala nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domandariconvenzionale del convenuto, vi ha provveduto, rigettandola.3. - Con il terzo motivo si deduce «insufficiente motivazione in ordineal vizio di motivazione della sentenza di primo grado per insussistenza deipresupposti per la correzione dell’errore materiale», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto corretta la procedura di correzione dierrore materiale, a fronte dell’errore del primo giudice nell’indicazionedelle parti nella motivazione e nel dispositivo all’interno della sentenza diprimo grado. Osserva parte ricorrente che vi sarebbe confusione delleparti processuali di altri procedimenti aventi stessa causa petendi, conconseguente contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo tale daescludere la procedura di correzione di errore materiale.3.1.- Il terzo motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni: inprimo luogo perché non è stato indicato il tipo di censura proposta; insecondo luogo perché, anche in questo caso, il motivo non si confrontacon la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto che nonvi fosse alcun dubbio sulle parti del giudizio e, quindi, fosse corretto ilprocedimento di correzione di errore materiale, in base a una serie dielementi testuali della motivazione della sentenza (regolare costituzionen. 7981/2024 R.G.Numero registro generale 7981/2024Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 9206/2026Data pubblicazione 11/04/2026del rapporto processuale, coinvolgimento di una sola parte convenutaindividuabile nella ricorrente, «venendo citate la fatture rappresentanti ipagamenti revocati»), tema non compiutamente censurato dal ricorrente.4. - Con il quarto motivo si deduce «insufficiente e lacunosa pronunciain merito al motivo di impugnazione relativo alla mancata ammissionedelle prove richieste», nella parte in cui è stata rigettata l’ammissionedella deposizione del legale rappresentante della società dichiarata fallita,relativa alla inscientia decoctionis della società debitrice.4.1. - Il quarto motivo (peraltro privo di adeguato parametronormativo) è inammissibile sotto un triplice profilo. In primo luogo, ilmotivo difetta di specificità, in quanto il ricorrente non trascrive lacapitolazione delle prove che sarebbe stata sottoposta al giudice diappello, al fine di verificare quali fossero le circostanze in fatto sottopostealla valutazione del giudice del merito. In secondo luogo, non vienecensurata la statuizione del giudice di appello, secondo cui le prove eranoin parte irrilevanti e in parte inammissibili per carenza di specificità. Interzo luogo, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante una prova per testirelativa a pagamenti per i quali si sarebbe «potuto chiarire la posizionedella odierna appellante, che per puro spirito collaborativo e nell’ottica deibuoni rapporti commerciali ha continuato a fornire materie allaTecnowind», avendo ritenuto raggiunta la prova che i pagamenti eranodifformi dalle prassi commerciali («rimane un pagamento revocabile ovesia stato effettuato in maniera difforme, per tempi e modalità, rispetto laprassi commerciale consolidata»), con valutazione in ordineall’ammissione delle prove riservata al giudice del merito e incensurabilenel giudizio di legittimità.5. - Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.n. 7981/2024 R.G.Numero registro generale 7981/2024Numero sezionale 1484/2026Numero di raccolta generale 9206/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario eaccessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, acarico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/03/2026.La PresidentePaola Vellan. 7981/2024 R.G.