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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22055/2026

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ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’[OSCURATO:PERSONA] n. 638/2021 depositata il 03/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (hinc: CTR),con la sentenza n. 638/2021 depositata in data 03/05/2021, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc:ECS) contro la sentenza n. 60/2020 con cui la Commissione tributariaprovinciale di Piacenza aveva rigettato il ricorso della contribuente controun atto di recupero del credito IVA.2.

Il contenzioso scaturisce da un atto di cessione di un ramo d’azienda (peril corrispettivo di Euro 719.000) da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di ECS,perfezionato con atto pubblico del 20/07/2018.

Il ramo d’azienda cedutocontemplava anche un credito IVA di Euro 1.028.000, che ECS ha usato percompensare i propri debiti d’imposta, a decorrere da agosto 2018.2.1.

L’Agenzia delle entrate, con apposito avviso, ha recuperato neiconfronti della cooperativa il credito IVA, irrogando, al contempo, sanzioniper Euro

2.056.000.3. La CTR, dopo aver premesso che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata individuata comeuna scatola vuota, inattiva e inquadrabile come società non operativa, cheaveva attuato, attraverso la stipula di contratti di cessione di rami d’aziendae mediante accollo, un modello di evasione fiscale attraverso lacompensazione fittizia con i crediti IVA inesistenti (negli anni 2015 e 2017),ha ritenuto che:- nel caso dell’avviso di recupero ex art. 1, commi da 421 e 423, legge n.311 del 2004, solo dal 01/07/2020 è necessario, alla luce del d.l. n. 34 del2019, l’invito al contraddittorio del contribuente da partedell’amministrazione finanziaria, con la conseguente inapplicabilità delladisciplina appena richiamata al caso in esame.

Inoltre, sebbene l’atto direcupero riguardi un tributo armonizzato come l’IVA e l’instaurazione delcontraddittorio sia necessaria (Cass., Sez.

U, 09/12/2015, n. 24823),l’inosservanza di tale obbligo può determinare l’invalidità dell’attoimpositivo solo nell’ipotesi in cui il contribuente dimostri quali sarebberoNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026state le ragioni addotte in sede di contraddittorio, tali da determinare undiverso esercizio del potere impositivo.

Ciò non avrebbe potuto, comunque,verificarsi nel caso di specie, considerata l’inesistenza del credito IVA;- non è fondata neppure la doglianza relativa alla presenza di valide ragionieconomiche e giuridiche per l’acquisizione del ramo d’azienda: propriol’estrema convenienza dell’operazione e il differenziale tra il prezzo dicessione del ramo d’azienda e quello del credito IVA ceduto avrebberodovuto mettere in guardia l’appellante sui rischi dell’operazione.

Nel caso dispecie, in realtà, ad essere oggetto di cessione non era tanto il ramod’azienda, quanto il credito IVA.

Non è, infatti, prospettabile la cessione diun ramo d’azienda con un avviamento negativo, in assenza della cessionedi un pacchetto di clienti e fornitori, di una serie di crediti e/o debiti o deltrasferimento di personale, di beni immateriali, di diritti e di obblighi.

Diconseguenza, proprio perché ci si trovava davanti alla cessione di un creditoIVA la cessionaria avrebbe dovuto approfondire ogni aspetto di talecessione, senza soffermarsi sugli aspetti puramente formali (le carenzedella perizia di stima svolta da un professionista piacentino, sebbene lasocietà cedente avesse sede a Roma; il certificato dei crediti tributaripendenti che era falso);- in ordine all’effettiva esistenza del credito IVA, a seguito del PVC redattoin data 28/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sono state levatecontestazioni che configurano fattispecie penalmente rilevanti;- con riferimento alle sanzioni irrogate non può escludersi la colpa di ECS,alla luce di quanto previsto nell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997: lasocietà, con estrema superficialità, non ha considerato una serie di fattori eha omesso di verificarne altri che avrebbero condotto a desisteredall’acquisto del ramo d’azienda.

Tanto più che l’entità della somma, percome compensata in pochi mesi, denota l’esistenza di una strutturaamministrativa e societaria consistente e che, con la diligenza del buonNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026padre di famiglia, la contribuente avrebbe potuto accorgersi che la cedenteera una mera cartiera;- con riferimento alla contestata inapplicabilità dell’art. 13, comma 5, d.lgs.n. 471 del 1997 (in relazione al raddoppio della sanzione amministrativa) èinfondata la censura di ECS sul fatto che il credito non fosse inesistente, manon documentato: la norma appena richiamata distingue, infatti, tra creditoinesistente e non spettante, mentre non può esistere un credito d’impostanon documentato.

Nel caso di specie il credito d’imposta è inesistente,perché non sono riscontrabili i suoi presupposti costitutivi (derivando da unasocietà cartiera) e non poteva essere riscontrato neppure attraverso icontrolli automatizzati.4.

Contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione contre motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 13107/2025 pubblicata indata 13/05/2025, ha disposto il rinvio della causa a nuovo, in attesa che leSezioni Unite si pronunciassero sulle questioni rimesse con l’ordinanza n.7829/2024.7.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dell’atto direcupero IVA impugnato per violazione del diritto al contraddittorio econseguente violazione del diritto di difesa – violazione della legge n. 212del 2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 24 della legge n. 4 del1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1.

La parte ricorrente rileva che l’atto di recupero ex art. 1, commi421, 422 e 423, legge n. 311 del 2004 costituisce, a ogni effetto, un avvisodi accertamento.

Difatti, gli avvisi di recupero di cui all’art. 1, cit.scaturiscono da un controllo automatizzato della dichiarazione, meramenteNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026cartolare e privo di indagini specifiche finalizzate alla rilevazione dell’usoindebito del credito IVA.

Nel caso di specie, invece – come risulta dall’avvisodi accertamento (di cui è riportata, a pag. 14 ss. del ricorso in cassazione,una riproduzione analogica) - l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una verae propria attività di controllo sull’esistenza del credito IVA di Euro1.028.000, incentrata sull’accertamento della provenienza del credito da uncontratto di compravendita, analizzato e riqualificato come contratto dicessione del credito IVA, sulla verifica nei confronti della cedente Sogeats.r.l., sull’analisi dei clienti di quest’ultima e sulla rettifica delle dichiarazioniIVA della cedente e della cessionaria.

L’atto di recupero integra, quindi, unvero e proprio avviso di accertamento, con la conseguente obbligatorietàdell’instaurazione del contraddittorio.1.2.

Richiamato il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte inmateria di tributi armonizzati (Cass., Sez.

U, 09/12/2015, n. 24823), haevidenziato che le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere, incaso di preventiva instaurazione del contraddittorio, sono numerose,circostanziate, documentate e certamente non pretestuose, con particolareriferimento ai seguenti aspetti: 1) la sussistenza di valide ragionieconomiche e giuridiche per l’acquisizione del ramo d’azienda; 2) lasussistenza del credito IVA: la contribuente avrebbe fornito, in particolare,i registri IVA da cui è scaturito il credito IVA in compensazione, ladichiarazione IVA dell’anno 2018 (in relazione all’anno 2017) con il visto diconformità ex art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997, la perizia giurata delcommercialista della regolare tenuta delle scritture contabili; 3)l’insussistenza, alla data di emissione dell’atto di recupero, di alcun attoformale che accertasse, in via definitiva, l’inesistenza del credito IVAformatosi nell’anno d’imposta in capo a [OSCURATO:PERSONA] e acquisito da ECS con ilramo d’azienda; 4) ECS aveva acquisito, in ogni caso, il ramo d’azienda inbuona fede e non poteva essere, quindi, chiamata a rispondere dell’erroreprofessionale commesso dal professionista delegato; 5) ECS avrebbeNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026invocato, in ogni caso, l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 6, comma 2,d.lgs. n. 472 del 1997; 6) ECS, in sede di contraddittorio, avrebbe potutoavvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando una sanzione paria un sesto del minimo, cioè il 5% dell’indebito utilizzo del credito (Euro51.400, in luogo di Euro 2.056.000), dato che la regolarizzazione degli errorie delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento deltributo, sarebbe avvenuta oltre il termine per la presentazione delladichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale erastata commessa la violazione e, comunque, oltre due anni dall’omissione odall’errore, ma comunque prima dell’emissione dell’atto di recupero.

A pag.23 ss. del ricorso in cassazione riporta quanto evidenziato nel ricorsointroduttivo (da pag. 3 a pag. 5) e nell’atto di appello (da pag. 5 a pag. 8).La parte ricorrente evidenzia come la prova di resistenza avrebbe dovutoessere valutata con riferimento al momento della mancata instaurazione delcontraddittorio e non ex post, come stabilito dalla CTR, con la sentenzaimpugnata.

Difatti, solo nel corso del giudizio tributario l’Agenzia delleEntrate ha depositato gli avvisi di accertamento e rettifica IVA notificati aSOGEAT che si sono resi definitivi per mancata impugnazione.

Al momentodel mancato contraddittorio a [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato solo un PVC e siriteneva che il certificato dei carichi pendenti tributari fosse vero.1.3.

La parte ricorrente censura, inoltre, l’affermazione della CTR cheritiene ininfluenti le difese che la parte avrebbe potuto svolgere in sede dicontraddittorio, trattandosi di un credito IVA inesistente: le ragioni che ilcontribuente avrebbe potuto far valere in tale sede non devono essere,infatti, riconosciute come fondate nel merito del giudizio tributario, ma èsufficiente che non si risolvano in un puro simulacro.

Tanto più che sarebbestata possibile la riduzione della sanzione.1.4.

Il primo motivo di ricorso – a parte i profili di criticità conseguential fatto che la parte ricorrente non si confronta con le argomentazioni svoltanelle pag. 4-5- della sentenza impugnata - è, comunque, infondato.Numero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/20261.5.

Con riferimento all’obbligo di instaurazione del contraddittoriooccorre rilevare, in via preliminare, che la questione circa la qualificazionedell’atto di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423, legge n. 311 del 2004come avviso di accertamento (anche in relazione alle modalità di eserciziodel potere impositivo descritte dalla parte ricorrente) è irrilevante.

Difatti,trattandosi di un tributo armonizzato (come l’IVA) l’obbligo di instaurazionedel contraddittorio discende, come rilevato dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez.

U, 09/12/2015, n. 24823), dalla clausola generale dicontraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria, sanzionata, incaso di violazione, con la nullità del conclusivo atto impositivo.Il significato di tale clausola generale deve essere ricavato da quantoprecisato dalla giurisprudenza unionale, secondo la quale: «Il giudicenazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del dirittodell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei dirittidella difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto dellacircostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento delladecisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cuitrattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimentoavrebbe potuto comportare un risultato diverso.» (CGUE, 03/07/2014,cause riunite C-129/13 e C-130/13, § 82, [OSCURATO:PERSONA] BVe altri).In sostanza, la mancata instaurazione del contraddittorio – e la conseguenteviolazione dei diritti di difesa – assume rilievo invalidante in ordine all’attoimpositivo concernente un tributo armonizzato solo se e nella misura in cuile difese spese, in tale sede, dal contribuente avrebbero potuto condurre aun risultato diverso.

La prospettiva concreta e sostanziale assunta dallagiurisprudenza europea ha trovato una puntualizzazione da parte delleSezioni Unite di questa Corte cit. nella precisazione che: «Gli esposti rilievie il tenore della giurisprudenza comunitaria appena richiamata, inducono,quindi, a ritenere che la limitazione della rilevanza della violazioneNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell'obbligo del contraddittorio, all'ipotesi in cui la sua osservanza "avrebbepotuto comportare un risultato diverso" del procedimento impositivo, vadainteso nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichiallorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, sevi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestitouna sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementidifensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali.»Tale soluzione trova continuità anche nel successivo intervento delle SezioniUnite della Corte di cassazione, le quali, pronunciandosi sulle questionirimesse con l’ordinanza n. 7829/2024, hanno precisato che, in tema di dirittie garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d.

"a tavolino",nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l.n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n.39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd.non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valeree non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilisticaex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez.

U, 25/07/2025, n.21271).1.6.

La verifica circa il carattere non vacuo, non fittizio e non puramentestrumentale delle argomentazioni che il contribuente avrebbe svolto in sededi contraddittorio costituisce, tuttavia, un giudizio di fatto rimesso al giudicedi merito, che non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice dilegittimità, ove esente da profili di manifesta illogicità o incoerenza.

Nel casoNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026di specie la sentenza impugnata – esaurita una premessa, in diritto,conforme ai principi della giurisprudenza di questa Corte e di quella europearichiamati supra, sub

1.5. – ha evidenziato, in fatto, che nel caso in esamenon si sarebbe potuti arrivare a una diversa conclusione, trattandosi di uncredito IVA inesistente, acquisito nell’ambito di un’operazione negoziale(cessione di ramo d’azienda), la cui convenienza avrebbe dovuto mettere inguardia la contribuente.

Sul punto il giudice di seconde cure focalizza lapropria analisi non solo sulla differenza, invero consistente, tra il prezzo diacquisto del ramo d’azienda (Euro 719.000) e l’ammontare del credito IVAconseguito attraverso tale operazione negoziale (Euro 1.028.000), maanche sulla circostanza che il ramo d’azienda presentasse un valore diavviamento negativo, riscontrando, in fatto, come nel caso di specie venissein rilievo una semplice cessione di un credito IVA.

Tale circostanzaimponeva, quindi, un particolare approfondimento da parte di ECS, senzasoffermarsi su elementi formali (come la perizia di stima del professionista,carente sotto tali profili e il ricorso a un certificato dei carichi pendenti nonveritieri).

La CTR ha, quindi, condiviso le valutazioni del giudice di primogrado sul fatto che si trattasse un’operazione segnata, nella migliore delleipotesi, dall’accettazione del rischio ai limiti della sprovvedutezza e contrariaa qualsiasi regola di prudenza.

Il giudice d’appello ha, poi, richiamato il PVCredatto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in data 28/06/2018, da cui emergevanoprofili di rilievo penale nell’attività svolta dalla cedente, tali da giustificarel’adozione dell’atto di recupero impugnato.1.7.

Le valutazioni fatte dal giudice d’appello per escludere chel’instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultatodiverso non fuoriescono dalle linee indicate dalla giurisprudenza dilegittimità e da quella unionale e non presentano profili di illogicità.

Tantopiù che l’articolazione del motivo di ricorso non contiene una confutazionedelle argomentazioni svolte dal giudice di seconde cure, ma una merariproposizione dei possibili contenuti delle difese che avrebbe svolto in sedeNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026di contraddittorio già svolte nei precedenti gradi di giudizio e non condivisenella sentenza impugnata, che ha ampiamente motivato sul punto.2.

Con il secondo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 2 e5 d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.2.1.

La parte ricorrente rileva che nel caso di specie la CTR ha ritenutosufficiente, ai fini dell’applicazione della sanzione, la presenza della solacolpa, senza verificare la sussistenza dell’altro presupposto necessario exlege, cioè la coscienza e volontà.

Non è stato accertato, in particolare, chel’acquisto del ramo d’azienda, con l’annesso credito IVA, rivelatosi, poi,inesistente, sia avvenuto con la coscienza e volontà di commettereun’evasione a titolo di IVA.

Non solo tale prova non è stata neppure allegatadalla controparte, ma neppure esiste.2.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: la coscienza evolontà della condotta costituiscono un prius e non un posterius rispetto allavalutazione della condotta dell’autore della violazione in termini di colpa.Peraltro, considerato che l’atto di recupero riguarda un credito IVA acquisito– almeno formalmente - mediante un atto di cessione che la stessa partericorrente afferma di aver stipulato, non è dato comprendere in cosa possaconsistere la (pretesa) assenza di coscienza e volontà di commetterel’evasione, considerato che, in primo luogo, quest’ultima scaturisce daun’operazione negoziale e dalla successiva compensazione del credito IVAeseguita dalla contribuente e, in secondo luogo, che la prospettazione delmotivo sembra essere riferita più che alla condotta della contribuente (cuisono riferiti i requisiti della coscienza e della volontà) alla sua valutazionein termini normativi.3.

Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi esposti inappello, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto diNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, 4e 5, c.p.c.3.1.

La parte ricorrente rileva che, in base all’art. 6, comma 3, d.lgs. n.472 del 1997, il contribuente non è punibile quando dimostra che ilpagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autoritàgiudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

Tale esimente (v.

Cass.,07/11/2018, n. 28359) si applica in caso di inadempimento al pagamentodi un tributo imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo,purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autoritàgiudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5,comma 1, d.lgs. n. 472 cit., neppure sotto il profilo della semplice culpa invigilando.3.2.

Nel caso in esame, si deduce, solo con la costituzione in giudiziodell’Agenzia delle Entrate la società contribuente ha potuto prenderecoscienza del fatto che il cedente del ramo d’azienda aveva fornito uncertificato dei carichi pendenti falso, non aveva fornito ai verificatoridell’amministrazione finanziaria i documenti attestanti l’esistenza delcredito IVA e i professionisti incaricati della certificazione erano in malafede.

Per tali ragioni è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria,invocando, nel corso del giudizio, l’esimente ex art. 6, comma 3, d.lgs. n.472 del 1997.

Tale fatto è stato discusso a pag. 12 dell’atto d’appello.3.3.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Nel caso in esame la parte ricorrente afferma, a pag. 31 del ricorso incassazione, che: «solo con la costituzione in giudizio dell’Agenzia delleEntrate la società contribuente ha potuto prendere coscienza del fatto cheil cedente del ramo d’azienda aveva fornito un certificato carichi pendentifalso, non aveva fornito ai verificati dell’A.F. i documenti attestantil’esistenza del credito IVA, e che i Professionisti incaricati di certificarel’esistenza del credito avevano agito in mala fede: ragion per cui è statapresentata denuncia all’autorità giudiziaria: è stata dunque invocata nelNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026corso del giudizio l’esimente ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/97.

Il fatto èstato discusso tra le parti a pag. 12 dell’atto di appello.»3.4.

La proposizione dei motivi aggiunti è disciplinata nell’art. 24,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che la stessa – resaammissibile dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altreparti o per ordine dell’autorità – è ammessa nel termine perentorio disessanta giorni.

Nel caso in esame la parte ricorrente rileva che l’esimentesia stata invocata nel corso del giudizio, senza, tuttavia, puntualizzare sesia stata presentata nel termine perentorio di legge.4.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della parte resistente.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.200,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’[OSCURATO:PERSONA] n. 638/2021 depositata il 03/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (hinc: CTR),con la sentenza n. 638/2021 depositata in data 03/05/2021, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc:ECS) contro la sentenza n. 60/2020 con cui la Commissione tributariaprovinciale di Piacenza aveva rigettato il ricorso della contribuente controun atto di recupero del credito IVA.2. Il contenzioso scaturisce da un atto di cessione di un ramo d’azienda (peril corrispettivo di Euro 719.000) da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di ECS,perfezionato con atto pubblico del 20/07/2018. Il ramo d’azienda cedutocontemplava anche un credito IVA di Euro 1.028.000, che ECS ha usato percompensare i propri debiti d’imposta, a decorrere da agosto 2018.2.1. L’Agenzia delle entrate, con apposito avviso, ha recuperato neiconfronti della cooperativa il credito IVA, irrogando, al contempo, sanzioniper Euro 2.056.000.3. La CTR, dopo aver premesso che [OSCURATO:SOCIETA]. era stata individuata comeuna scatola vuota, inattiva e inquadrabile come società non operativa, cheaveva attuato, attraverso la stipula di contratti di cessione di rami d’aziendae mediante accollo, un modello di evasione fiscale attraverso lacompensazione fittizia con i crediti IVA inesistenti (negli anni 2015 e 2017),ha ritenuto che:- nel caso dell’avviso di recupero ex art. 1, commi da 421 e 423, legge n.311 del 2004, solo dal 01/07/2020 è necessario, alla luce del d.l. n. 34 del2019, l’invito al contraddittorio del contribuente da partedell’amministrazione finanziaria, con la conseguente inapplicabilità delladisciplina appena richiamata al caso in esame. Inoltre, sebbene l’atto direcupero riguardi un tributo armonizzato come l’IVA e l’instaurazione delcontraddittorio sia necessaria (Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24823),l’inosservanza di tale obbligo può determinare l’invalidità dell’attoimpositivo solo nell’ipotesi in cui il contribuente dimostri quali sarebberoNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026state le ragioni addotte in sede di contraddittorio, tali da determinare undiverso esercizio del potere impositivo. Ciò non avrebbe potuto, comunque,verificarsi nel caso di specie, considerata l’inesistenza del credito IVA;- non è fondata neppure la doglianza relativa alla presenza di valide ragionieconomiche e giuridiche per l’acquisizione del ramo d’azienda: propriol’estrema convenienza dell’operazione e il differenziale tra il prezzo dicessione del ramo d’azienda e quello del credito IVA ceduto avrebberodovuto mettere in guardia l’appellante sui rischi dell’operazione. Nel caso dispecie, in realtà, ad essere oggetto di cessione non era tanto il ramod’azienda, quanto il credito IVA. Non è, infatti, prospettabile la cessione diun ramo d’azienda con un avviamento negativo, in assenza della cessionedi un pacchetto di clienti e fornitori, di una serie di crediti e/o debiti o deltrasferimento di personale, di beni immateriali, di diritti e di obblighi. Diconseguenza, proprio perché ci si trovava davanti alla cessione di un creditoIVA la cessionaria avrebbe dovuto approfondire ogni aspetto di talecessione, senza soffermarsi sugli aspetti puramente formali (le carenzedella perizia di stima svolta da un professionista piacentino, sebbene lasocietà cedente avesse sede a Roma; il certificato dei crediti tributaripendenti che era falso);- in ordine all’effettiva esistenza del credito IVA, a seguito del PVC redattoin data 28/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., sono state levatecontestazioni che configurano fattispecie penalmente rilevanti;- con riferimento alle sanzioni irrogate non può escludersi la colpa di ECS,alla luce di quanto previsto nell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997: lasocietà, con estrema superficialità, non ha considerato una serie di fattori eha omesso di verificarne altri che avrebbero condotto a desisteredall’acquisto del ramo d’azienda. Tanto più che l’entità della somma, percome compensata in pochi mesi, denota l’esistenza di una strutturaamministrativa e societaria consistente e che, con la diligenza del buonNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026padre di famiglia, la contribuente avrebbe potuto accorgersi che la cedenteera una mera cartiera;- con riferimento alla contestata inapplicabilità dell’art. 13, comma 5, d.lgs.n. 471 del 1997 (in relazione al raddoppio della sanzione amministrativa) èinfondata la censura di ECS sul fatto che il credito non fosse inesistente, manon documentato: la norma appena richiamata distingue, infatti, tra creditoinesistente e non spettante, mentre non può esistere un credito d’impostanon documentato. Nel caso di specie il credito d’imposta è inesistente,perché non sono riscontrabili i suoi presupposti costitutivi (derivando da unasocietà cartiera) e non poteva essere riscontrato neppure attraverso icontrolli automatizzati.4. Contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione contre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 13107/2025 pubblicata indata 13/05/2025, ha disposto il rinvio della causa a nuovo, in attesa che leSezioni Unite si pronunciassero sulle questioni rimesse con l’ordinanza n.7829/2024.7. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità dell’atto direcupero IVA impugnato per violazione del diritto al contraddittorio econseguente violazione del diritto di difesa – violazione della legge n. 212del 2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 24 della legge n. 4 del1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1. La parte ricorrente rileva che l’atto di recupero ex art. 1, commi421, 422 e 423, legge n. 311 del 2004 costituisce, a ogni effetto, un avvisodi accertamento. Difatti, gli avvisi di recupero di cui all’art. 1, cit.scaturiscono da un controllo automatizzato della dichiarazione, meramenteNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026cartolare e privo di indagini specifiche finalizzate alla rilevazione dell’usoindebito del credito IVA. Nel caso di specie, invece – come risulta dall’avvisodi accertamento (di cui è riportata, a pag. 14 ss. del ricorso in cassazione,una riproduzione analogica) - l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una verae propria attività di controllo sull’esistenza del credito IVA di Euro1.028.000, incentrata sull’accertamento della provenienza del credito da uncontratto di compravendita, analizzato e riqualificato come contratto dicessione del credito IVA, sulla verifica nei confronti della cedente Sogeats.r.l., sull’analisi dei clienti di quest’ultima e sulla rettifica delle dichiarazioniIVA della cedente e della cessionaria. L’atto di recupero integra, quindi, unvero e proprio avviso di accertamento, con la conseguente obbligatorietàdell’instaurazione del contraddittorio.1.2. Richiamato il precedente delle Sezioni Unite di questa Corte inmateria di tributi armonizzati (Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24823), haevidenziato che le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere, incaso di preventiva instaurazione del contraddittorio, sono numerose,circostanziate, documentate e certamente non pretestuose, con particolareriferimento ai seguenti aspetti: 1) la sussistenza di valide ragionieconomiche e giuridiche per l’acquisizione del ramo d’azienda; 2) lasussistenza del credito IVA: la contribuente avrebbe fornito, in particolare,i registri IVA da cui è scaturito il credito IVA in compensazione, ladichiarazione IVA dell’anno 2018 (in relazione all’anno 2017) con il visto diconformità ex art. 35 d.lgs. n. 241 del 1997, la perizia giurata delcommercialista della regolare tenuta delle scritture contabili; 3)l’insussistenza, alla data di emissione dell’atto di recupero, di alcun attoformale che accertasse, in via definitiva, l’inesistenza del credito IVAformatosi nell’anno d’imposta in capo a [OSCURATO:PERSONA] e acquisito da ECS con ilramo d’azienda; 4) ECS aveva acquisito, in ogni caso, il ramo d’azienda inbuona fede e non poteva essere, quindi, chiamata a rispondere dell’erroreprofessionale commesso dal professionista delegato; 5) ECS avrebbeNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026invocato, in ogni caso, l’inapplicabilità delle sanzioni ex art. 6, comma 2,d.lgs. n. 472 del 1997; 6) ECS, in sede di contraddittorio, avrebbe potutoavvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, pagando una sanzione paria un sesto del minimo, cioè il 5% dell’indebito utilizzo del credito (Euro51.400, in luogo di Euro 2.056.000), dato che la regolarizzazione degli errorie delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento deltributo, sarebbe avvenuta oltre il termine per la presentazione delladichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale erastata commessa la violazione e, comunque, oltre due anni dall’omissione odall’errore, ma comunque prima dell’emissione dell’atto di recupero. A pag.23 ss. del ricorso in cassazione riporta quanto evidenziato nel ricorsointroduttivo (da pag. 3 a pag. 5) e nell’atto di appello (da pag. 5 a pag. 8).La parte ricorrente evidenzia come la prova di resistenza avrebbe dovutoessere valutata con riferimento al momento della mancata instaurazione delcontraddittorio e non ex post, come stabilito dalla CTR, con la sentenzaimpugnata. Difatti, solo nel corso del giudizio tributario l’Agenzia delleEntrate ha depositato gli avvisi di accertamento e rettifica IVA notificati aSOGEAT che si sono resi definitivi per mancata impugnazione. Al momentodel mancato contraddittorio a [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato solo un PVC e siriteneva che il certificato dei carichi pendenti tributari fosse vero.1.3. La parte ricorrente censura, inoltre, l’affermazione della CTR cheritiene ininfluenti le difese che la parte avrebbe potuto svolgere in sede dicontraddittorio, trattandosi di un credito IVA inesistente: le ragioni che ilcontribuente avrebbe potuto far valere in tale sede non devono essere,infatti, riconosciute come fondate nel merito del giudizio tributario, ma èsufficiente che non si risolvano in un puro simulacro. Tanto più che sarebbestata possibile la riduzione della sanzione.1.4. Il primo motivo di ricorso – a parte i profili di criticità conseguential fatto che la parte ricorrente non si confronta con le argomentazioni svoltanelle pag. 4-5- della sentenza impugnata - è, comunque, infondato.Numero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/20261.5. Con riferimento all’obbligo di instaurazione del contraddittoriooccorre rilevare, in via preliminare, che la questione circa la qualificazionedell’atto di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423, legge n. 311 del 2004come avviso di accertamento (anche in relazione alle modalità di eserciziodel potere impositivo descritte dalla parte ricorrente) è irrilevante. Difatti,trattandosi di un tributo armonizzato (come l’IVA) l’obbligo di instaurazionedel contraddittorio discende, come rilevato dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24823), dalla clausola generale dicontraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria, sanzionata, incaso di violazione, con la nullità del conclusivo atto impositivo.Il significato di tale clausola generale deve essere ricavato da quantoprecisato dalla giurisprudenza unionale, secondo la quale: «Il giudicenazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del dirittodell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei dirittidella difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto dellacircostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento delladecisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cuitrattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimentoavrebbe potuto comportare un risultato diverso.» (CGUE, 03/07/2014,cause riunite C-129/13 e C-130/13, § 82, [OSCURATO:PERSONA] BVe altri).In sostanza, la mancata instaurazione del contraddittorio – e la conseguenteviolazione dei diritti di difesa – assume rilievo invalidante in ordine all’attoimpositivo concernente un tributo armonizzato solo se e nella misura in cuile difese spese, in tale sede, dal contribuente avrebbero potuto condurre aun risultato diverso. La prospettiva concreta e sostanziale assunta dallagiurisprudenza europea ha trovato una puntualizzazione da parte delleSezioni Unite di questa Corte cit. nella precisazione che: «Gli esposti rilievie il tenore della giurisprudenza comunitaria appena richiamata, inducono,quindi, a ritenere che la limitazione della rilevanza della violazioneNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell'obbligo del contraddittorio, all'ipotesi in cui la sua osservanza "avrebbepotuto comportare un risultato diverso" del procedimento impositivo, vadainteso nel senso che l'effetto della nullità dell'accertamento si verifichiallorché, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, sevi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestitouna sua ragion d'essere, consentendo al contribuente di addurre elementidifensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali.»Tale soluzione trova continuità anche nel successivo intervento delle SezioniUnite della Corte di cassazione, le quali, pronunciandosi sulle questionirimesse con l’ordinanza n. 7829/2024, hanno precisato che, in tema di dirittie garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino",nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l.n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n.39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd.non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valeree non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilisticaex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. U, 25/07/2025, n.21271).1.6. La verifica circa il carattere non vacuo, non fittizio e non puramentestrumentale delle argomentazioni che il contribuente avrebbe svolto in sededi contraddittorio costituisce, tuttavia, un giudizio di fatto rimesso al giudicedi merito, che non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice dilegittimità, ove esente da profili di manifesta illogicità o incoerenza. Nel casoNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026di specie la sentenza impugnata – esaurita una premessa, in diritto,conforme ai principi della giurisprudenza di questa Corte e di quella europearichiamati supra, sub 1.5. – ha evidenziato, in fatto, che nel caso in esamenon si sarebbe potuti arrivare a una diversa conclusione, trattandosi di uncredito IVA inesistente, acquisito nell’ambito di un’operazione negoziale(cessione di ramo d’azienda), la cui convenienza avrebbe dovuto mettere inguardia la contribuente. Sul punto il giudice di seconde cure focalizza lapropria analisi non solo sulla differenza, invero consistente, tra il prezzo diacquisto del ramo d’azienda (Euro 719.000) e l’ammontare del credito IVAconseguito attraverso tale operazione negoziale (Euro 1.028.000), maanche sulla circostanza che il ramo d’azienda presentasse un valore diavviamento negativo, riscontrando, in fatto, come nel caso di specie venissein rilievo una semplice cessione di un credito IVA. Tale circostanzaimponeva, quindi, un particolare approfondimento da parte di ECS, senzasoffermarsi su elementi formali (come la perizia di stima del professionista,carente sotto tali profili e il ricorso a un certificato dei carichi pendenti nonveritieri). La CTR ha, quindi, condiviso le valutazioni del giudice di primogrado sul fatto che si trattasse un’operazione segnata, nella migliore delleipotesi, dall’accettazione del rischio ai limiti della sprovvedutezza e contrariaa qualsiasi regola di prudenza. Il giudice d’appello ha, poi, richiamato il PVCredatto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in data 28/06/2018, da cui emergevanoprofili di rilievo penale nell’attività svolta dalla cedente, tali da giustificarel’adozione dell’atto di recupero impugnato.1.7. Le valutazioni fatte dal giudice d’appello per escludere chel’instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultatodiverso non fuoriescono dalle linee indicate dalla giurisprudenza dilegittimità e da quella unionale e non presentano profili di illogicità. Tantopiù che l’articolazione del motivo di ricorso non contiene una confutazionedelle argomentazioni svolte dal giudice di seconde cure, ma una merariproposizione dei possibili contenuti delle difese che avrebbe svolto in sedeNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026di contraddittorio già svolte nei precedenti gradi di giudizio e non condivisenella sentenza impugnata, che ha ampiamente motivato sul punto.2. Con il secondo motivo è stata censurata la violazione degli artt. 2 e5 d.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.2.1. La parte ricorrente rileva che nel caso di specie la CTR ha ritenutosufficiente, ai fini dell’applicazione della sanzione, la presenza della solacolpa, senza verificare la sussistenza dell’altro presupposto necessario exlege, cioè la coscienza e volontà. Non è stato accertato, in particolare, chel’acquisto del ramo d’azienda, con l’annesso credito IVA, rivelatosi, poi,inesistente, sia avvenuto con la coscienza e volontà di commettereun’evasione a titolo di IVA. Non solo tale prova non è stata neppure allegatadalla controparte, ma neppure esiste.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la coscienza evolontà della condotta costituiscono un prius e non un posterius rispetto allavalutazione della condotta dell’autore della violazione in termini di colpa.Peraltro, considerato che l’atto di recupero riguarda un credito IVA acquisito– almeno formalmente - mediante un atto di cessione che la stessa partericorrente afferma di aver stipulato, non è dato comprendere in cosa possaconsistere la (pretesa) assenza di coscienza e volontà di commetterel’evasione, considerato che, in primo luogo, quest’ultima scaturisce daun’operazione negoziale e dalla successiva compensazione del credito IVAeseguita dalla contribuente e, in secondo luogo, che la prospettazione delmotivo sembra essere riferita più che alla condotta della contribuente (cuisono riferiti i requisiti della coscienza e della volontà) alla sua valutazionein termini normativi.3. Con il terzo motivo è stata censurata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi esposti inappello, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto diNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, 4e 5, c.p.c.3.1. La parte ricorrente rileva che, in base all’art. 6, comma 3, d.lgs. n.472 del 1997, il contribuente non è punibile quando dimostra che ilpagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autoritàgiudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. Tale esimente (v. Cass.,07/11/2018, n. 28359) si applica in caso di inadempimento al pagamentodi un tributo imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo,purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autoritàgiudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai sensi dell’art. 5,comma 1, d.lgs. n. 472 cit., neppure sotto il profilo della semplice culpa invigilando.3.2. Nel caso in esame, si deduce, solo con la costituzione in giudiziodell’Agenzia delle Entrate la società contribuente ha potuto prenderecoscienza del fatto che il cedente del ramo d’azienda aveva fornito uncertificato dei carichi pendenti falso, non aveva fornito ai verificatoridell’amministrazione finanziaria i documenti attestanti l’esistenza delcredito IVA e i professionisti incaricati della certificazione erano in malafede. Per tali ragioni è stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria,invocando, nel corso del giudizio, l’esimente ex art. 6, comma 3, d.lgs. n.472 del 1997. Tale fatto è stato discusso a pag. 12 dell’atto d’appello.3.3. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.Nel caso in esame la parte ricorrente afferma, a pag. 31 del ricorso incassazione, che: «solo con la costituzione in giudizio dell’Agenzia delleEntrate la società contribuente ha potuto prendere coscienza del fatto cheil cedente del ramo d’azienda aveva fornito un certificato carichi pendentifalso, non aveva fornito ai verificati dell’A.F. i documenti attestantil’esistenza del credito IVA, e che i Professionisti incaricati di certificarel’esistenza del credito avevano agito in mala fede: ragion per cui è statapresentata denuncia all’autorità giudiziaria: è stata dunque invocata nelNumero registro generale 30306/2021Numero sezionale 5141/2026Numero di raccolta generale 22055/2026Data pubblicazione 27/06/2026corso del giudizio l’esimente ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/97. Il fatto èstato discusso tra le parti a pag. 12 dell’atto di appello.»3.4. La proposizione dei motivi aggiunti è disciplinata nell’art. 24,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che la stessa – resaammissibile dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altreparti o per ordine dell’autorità – è ammessa nel termine perentorio disessanta giorni. Nel caso in esame la parte ricorrente rileva che l’esimentesia stata invocata nel corso del giudizio, senza, tuttavia, puntualizzare sesia stata presentata nel termine perentorio di legge.4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore della parte resistente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.200,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 22055/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris