CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25140/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Catania n. 1534 /20 2 2 , pubblicata in data18 luglio 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], convivente di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il Comune di Belpasso chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. o ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro occorso al convivente, il quale, a causa della scorretta installazione di una caditoia presente sulla via III [OSCURATO:PERSONA] in Belpasso, era caduto dalla bici e, in conseguenza delle lesioni riportate,era deceduto. Con autonomo atto di citazione Martino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parenti del defunto, e, in seguito, con distinto atto di citazione,anche [OSCURATO:PERSONA], quale figlia del defunto, spiegavano domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Comune, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Deducevano gli attori che il de cuius, mentre percorreva la via III [OSCURATO:PERSONA] in Belpasso, con direzione [OSCURATO:PERSONA], nell’attraversare l’intersezione che detta via formava con la via Cavour, era rimasto incastrato con la ruota anteriore della bicicletta negli spazi presenti tra le feritoie di una caditoia per il deflusso delle acque piovane, posizionata in maniera longitudinale rispetto al senso di percorrenza della strada. Il Comune di Belpasso si costituiva in tutti i distinti giudizi, replicando che il sinistro era stato causato dalla condotta imprudente del danneggiato, che aveva interrotto il nesso causale tra cosa in custodia e danno e, comunque, che il danneggiato aveva concorso a cagionare l’evento quantomeno nella misura del 75 per cento. Previa riunione dei giudizi, il Tribunale adito, dopo avere assunto la prova orale e disposto c.t.u. medico legale, con sentenza n. 4013/2021, accoglieva le domande, condannando il Comune di Belpasso al pagamento, rispettivamente, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di euro 247.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 247.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di 204.063,09 ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 50.000,00 ciascuno. 1.1. Avverso detta sentenza il Comune di Belpasso spiegava gravame, lamentando che il giudice di primo grado aveva errato nell’accertamento dei fatti e nell’avere disatteso la richiesta di consulenza tecnica finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro. [OSCURATO:PERSONA] etta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelli incidentali, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in punto di quantum. La Corte d’appello di Catania, in accoglimento parziale dell’appello principale, ha rideterminato la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni in favore delle appellanti incidentali, confermando per il resto la sentenza impugnata. Per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di secondo grado hanno recepito la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal Tribunale, respingendo la reiterata richiesta di espletamento di consulenza tecnica, ritenendola non ammissibile e non determinante. Hanno inoltre escluso che potesse attribuirsi efficacia probatoria alla sentenza penale di assoluzione, nel frattempo pronunciata nei confronti del r esponsabile dell’ufficio tecnico del Comune, imputato per il reato di omicidio colposo sia perché non ancora definitiva, sia perchénessuno degli appellati aveva partecipato a quel processo, né si era costituito parte civile. 1.2. Il Comune di Belpasso propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. 2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, il Comune ricorrente ed i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione dell’art. 2051 c.c. per non avere ritenuto sussistente il caso fortuito integrato dalla condotta del danneggiato e/o violazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. per non avere escluso il risarcimento; nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.››. Premesso che il giudice di merito ha ricondotto la responsabilità ad esso imputabile nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 cod. civ., lamenta che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato che: a) l’incidente era avvenuto in pieno giorno e la caditoia era estremamente visibile; b) il Buscemi aveva violato l’art. 141 c.d.s., perché non aveva arrestato la bicicletta allo stop presente prima della caditoia, la quale era posta immediatamente dopo la linea orizzontale di arresto oltre che della segnaletica verticale di stop; c) il danneggiato avrebbe potuto e dovuto tenere la destra, ai sensi dell’art. 143 codice della strada, evitando in tal modo l’impatto con la caditoia, in quanto vi era spazio percorribile sulla destra della carreggiata, come emergeva dalla produzione documentale e dalla prova per testi. Contesta dunque ai giudici di merito di non avere rilevato l’insussistenza del nesso causale proprio a causa della condotta tenuta dal danneggiato, che integrava caso fortuito. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Nello scrutinarla, occorre muovere dal principio – ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui la responsabilità da cose in custodia(Cass., n. 11152/23, che richiam a Cass., da n. 2478 a n. 2482 del 2018) ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (Cass. , n. 11152/23, cit. ; Cass., sez. U, 30/06/2022, n. 20943). Detta responsabilità è ravvisabile anche in relazione a beni demaniali, e quindi pure alle strade pubbliche, poiché ‹‹ agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione›› (così, in motivazione, Cass., s ez. 3, 29 /07/ 2016, n. 15761; già Cass. , s ez. 3, 29/03/2007, n. 7763;Cass., s ez. 3, 01/02/ 2018, n. 2481). È stato, inoltre, precisato, sempre con riferimento alla custodia di strade pubbliche, che ‹‹la responsabilità exart. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”, sussistendo – in questo, e in ogni altro caso in cui la suddetta norma risulti applicabile – “un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia”, essendo “del tutto irrilevante”, per contro, “accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa” (così, in motivazione, Cass. sez. 3,n. 2481 del 2018, cit.). Di conseguenza, ‹‹il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l’onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo››(cfr., Cass., n. 2481 del 2018, cit. ; Cass., sez. 3, 24/04/2024, n. 11140). Sempre con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. degli enti proprietari della strada, è utile rammentare che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, cod. strada, essi debbono provvedere, tra l’altro, ‹‹alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi››(così, in motivazione, Cass., s ez. 3, 0 9 /06/2 016, n. 11802 ; Cass., sez. 3, 22/09/2023, n. 27137). Inoltre, la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevroda quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (tra cui l’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti: Cass., sez. 3, 05/07/2017, n. 16502). 1.3. Tanto premesso in linea generale, alla stregua dei superiori principi, non ha errato la Corte d’appellonel rigettare il gravame e nel confermare l’accoglimento della domanda risarcitoria, sul presupposto che la caduta del danneggiato e le lesioni dallo stesso riportate sono da ascrivere in via esclusiva all’Ente locale proprietario della strada. La doglianza, complessivamente esaminata, è insuscettibile di favorevole considerazione, per l’insostenibilità della tesi della imputabilità, in via esclusiva o concorrente, dell’evento dannoso al danneggiato, avendo la Corte d’appello, sul punto, adeguatamente valutato tutte le risultanze processuali e reso una motivazione che è congrua e scevra da vizi logici. La Corte territoriale, con accertamento di fatto non scrutinabile, ha, infatti, posto in evidenza, all’esito dell’esame della documentazione versata agli atti di causa, delle deposizioni rese dai testi e delle risultanze della c.t.u. medico- legale disposta nel corso del giudizio, che la caditoia esistente sul tratto strada in cui si è verificato il sinistro presentava una anomala divaricazione di alcune delle barre, le cui dimensioni, come riferito dai testi, “consentivano di far incastrare le ruote di una bicicletta da corsa” e che il Comune, proprietario della strada aperta al pubblico transito di qualsiasi veicolo, comprese le bici, non aveva posto in essere idonee modalità di installazione della stessa caditoia, al fine di assicurare un sicuro transito di tutti i mezzi. A tale ultimo riguardo, la Corte ha specificato che ‹‹pur non esistendo una specifica disposizione normativa che vietasse di posizionare la griglia in senso parallelo alla direzione di marcia, le più elementari regole di prudenza e di diligenza da parte dell’ente territoriale, per la particolare conformazione della caditoia e delle relative feritoie, avrebbero imposto l’uso di una caditoia di forma e di struttura differente o un diverso posizionamento della relativa griglia rispetto al senso di marcia dei veicoli e/o delle biciclette, oltre che una costante e continua attenta manutenzione delle feritoie stesse per evitare che una deformazione potesse renderle ancor più pericolose ed insidiose››(pag. 11 della motivazione). Le critiche rivolte alla decisione impugnata si risolv ono in una richiesta di riconsiderazione, mai consentita in questa sede, dell’esito delle valutazioni in fatto operate dal giudice del merito, peraltro incentrate sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., senza che la relativa deduzione sia stata formulatanel rispetto dei criteri enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20867/2020. Il Comune si limita, nella sostanza,a reiterare deduzioni difensive già fatte valere dinanzi al giudice di appello e da questi disattese, senza confrontarsi idoneamente con il percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata. Difatti, la Corte d’appello, rispondendoalle contestazioni mosse dal Comune in grado di appello e qui nuovamente richiamate ai punti 1), 2), 3) del mezzo in esame, ha puntualizzato, al fine di escludere una presunta responsabilità esclusiva o concorrente del Buscemi, che: i) la via III [OSCURATO:PERSONA] era una strada a senso unico di marcia (direzione [OSCURATO:PERSONA]); ii) la caditoia occupava, per la quasi totalità, l’intera sede stradale, da un marciapiede all’altro, con la conseguenza che il normale ed ordinario senso di percorrenza della strada e le sue dimensioni inducevano qualsiasi mezzo a passare sopra la caditoia e non a cercare di evitarla, transitando pericolosamente a ridosso del marciapiede; iii)la presenza di un segnale di stop a monte della caditoia era del tutto irrilevante, considerata la notevole pendenza della via III [OSCURATO:PERSONA] e, in assenza di prova di segno contrario, non escludeva che “la brusca frenata subita dalla bici a causa dell’incastrarsi della sua ruota anteriore nella grata della caditoia stessa, si sia verificata proprio nel momento immediatamente successivo alla sua ripartenza dopo il fermo allo stop”; iv) non erano emersi elementi che potessero indurre a ritenere che il ciclista avesse ignorato o non rispettato il segnale di stop. Piuttosto, al fine diescludere l’applicabilità dell’art. 1227 cod. civ. e di smentire le affermazioni dell’Ente appellante , la Corte d’appello sottolinea che a) la circostanza che il corpo del Buscemi fosse stato ritrovato in prossimità della caditoia, emersa dalle testimonianze e dal verbale della polizia municipale, confermava la modesta velocità del mezzo nel momento in cui la ruota si era incastrata nella griglia , poiché, “in caso contrario, verosimilmente, il corpo sarebbe stato sbalzato a distanza”; b) la c.t.u. medico - legale aveva precisato che “anche a bassa velocità, rimanendo la ruota incastrata nella caditoia il periziando veniva sbalzato dalla bici e proiettato in avanti riportando quanto in diagnosi”; c) la “visibilità” della caditoia, in ragione dell’orario mattutino e delle buone condizioni atmosferiche del 21.9.2013, non poteva escludere o attenuare la responsabilità oggettiva dell’ente proprietario della strada, mancando nella specie anche la prova che il danneggiato frequentasse ed avesse conoscenza di quei luoghi. I giudici di secondo grado hanno dunque reputatoche il pericolo fosse inevitabile, ciò che rende irrilevante che la caditoia fosse visibile, come pure verificare che la vittima avesse rispettato l’obbligo di tenere la destra. Sotto tale ultimo profilo, va, d’altro canto, osservato che l’obbligo di tenere la destra è sì dettato dal codice della strada al fine di evitare lesioni con veicoli provenienti dalla direzione opposta, ma non è certo volto ad evitare griglie pericolose. Pertanto, anche a ritenere che la vittima abbia violato tale norma, tale condotta colposa non può ritenersi causa del sinistro, in quanto l’evento verificatosi è stato diverso da quello che la prescrizione violata intendeva prevenire. La sentenza gravata sfugge dunque a tutte le censure ad essa rivolte e non si discosta dall’orientamento di questa Corte di legittimità in tema di responsabilità da custodia. 2. Con il secondo motivo, denunziando ‹‹violazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. per non avere la Corte d’appello applicato il principio di corresponsabilità tra il Buscemi ed il Comune di Belpasso››, il ricorrente si duole che il giudice d’appello non abbia fatto buon governo della disposizione evocata, poiché non avrebbe tenuto conto del mancato arresto allo stop, della visibilità della caditoia e del mancato rispetto dell’obbligo di mantenere la destra. 2.1. Il motivo è inammissibile, perché fondato sulle medesim e deduzioni difensive già esposte con il primo motivo e finalizzat e esclusivamente a contrapporre a quella adottata dal Tribunale,prima, e dalla Corte d’appello, poi, una diversa ricostruzione del sinistro. Sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione di legge, il Comune ricorrente sollecita una rivalutazione di tutto il compendio probatorio, già adeguatamente vagliato dai giudici di merito, al fine di addivenire ad una soluzionepiù soddisfacente. 2.2. Occorre, al riguardo, ribadire che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (tra le molte, Cass. Sez. 3, 24/01/2024, n. 2376). Nella fattispecie in esame, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, perché adeguatamente motivato, il giudice d’appello non ha ravvisato colpa nella condotta del leso e tanto basta per escludere la dedotta violazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., risultando provato il nesso di causalità tra la resed il danno. 3. Con il terzo motivo la decisione impugnata è censurata per ‹‹Violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonché dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.››. Il ricorrente contesta alla Corte d’appello di non avere tenuto in considerazione la sentenza del Tribunale penale n. 208/22, nonché le risultanze delleconsulenze di part e depositate in quel giudizio. Precisa, al riguardo, che il consulente medico legale, in ragione dei traumi riportati dal danneggiato, aveva posto in rilievo che il Buscemi non aveva provveduto ad arrestare la propria marcia in prossimità del segnale di stop, spiegando che, se il Buscemi si fosse arrestato per ripartire da zero, l’incastro della ruota della bici all’interno di una scanalatura della caditoia avrebbe determinato lesioni molto lievi, se non irrisorie. L’altro consulente di parte (ing.[OSCURATO:PERSONA]) aveva sottolineato che non sussisteva un divieto di installazione di caditoiecon feritoie parallele rispetto alla direzione di marcia ed era giunto ad escludere la presenza di “carenza strutturale dello stato dei luoghi tale da poter fondare una eventuale responsabilità legata alla caratteristica della strada”. Aggiunge che il Tribunale penale aveva dato atto che “il posizionamento della caditoia nella direzione sopracitata doveva ritenersi conforme (se non addirittura imposta) dalla funzione della griglia rispetto alla necessità di raccolta delle acque piovane”, addivenendo ad escludere che il sinistro potesse ritenersi conseguenza della condotta omissiva contestata al Comune e ad affermare che la causa del sinistro dovesse unicamente ricondursi alla condotta del ciclista. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. Va, anzitutto, rilevato che il ricorrente non ha allegato che la sentenza penale di assoluzione del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune dall’imputazione del reato di omicidio colposo sia passata in giudicato per decorso del termine di impugnazione. In secondo luogo, anche laddove l’accertamento in essa contenuto fosse divenuto definitivo, deve trovare applicazione i l principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale anche ‹‹l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale›› (Cass. , sez. 3, 29/11/2018, n. 30838; Cass. , sez. 3, 20/09/2006,n. 20325). La sentenza assolutoria resa in sede penale non spiega dunque alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio civile risarcitorio sullo stesso episodio, perché gli odierni controricorrenti non si sono costituitiparti civil i nel giudizio penale. Peraltro, la Corte d’appello, come emerge a pag. 8 della sentenza gravata, ha preso in considerazione la sentenza del Tribunale penale, come anche le considerazioni svolte dai consulenti tecnici di parte, seppure da esse discostandosi. 3.3. In ogni caso, con specifico riguardo alle censure di vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, giova ricordare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata. I l sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. U, 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Nella vicenda in esame, non risulta integra ta l’essenziale condizione che esige che il dedotto vizio motivazionale emerga direttamente dal testo della sentenza impugnata, poiché, alla stregua della stessa prospettazione del ricorrente, il vizio emergerebbe, per un verso, dal confronto con l a sentenz a del Tribunale penal e asseritamente trascurata; per altro verso , dal confronto con le valutazioni tecniche contenute nelle consulenze tecniche di parte prodotte nel procedimento penale , l e qual i avrebbe ro escluso qualsiasi responsabilità del Comune nella causazione delsinistro. Inoltre, al di là di tale rilievo , è di tutta evidenza che la motivazione della sentenza stessa non presenta alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di meritosecondo gli arresti delle Sezioni Unite sopra indicate. 3.4. Neppure sussisteil vizi o di omesso esame di fatt o decisiv o. In proposito, va ribadito che il ‹‹fatto››di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass. , 29/10/2018, n. 27415; Cass. , 20/06/2024, n. 17005). Pertanto, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass., sez. 1, 18/10/2018, n. 26305; Cass., sez. 6 –1, 06/09/2019, n. 22397). Con la argomentata motivazione resa dalla Corte territoriale, il giudice del merito, pur tenendo presenti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, liberamente valutabili dal giudice civile anche se assunti nell’ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (Cass., sez. 3, 19/07/2019, n. 19521; Cass. , sez. 3, 31/10/2023, n. 30298), ha debitamente provveduto alla rivalutazione dei fatti in contestazione, in funzione dell’apprezzamento della sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi dell’illecito civile e della individuazione dei corrispondenti criteri di imputazione della responsabilità civile. Sul punto, ha precisato che quanto sostenuto dal consulente di parte, oltre a non trovare un preciso riferimento tecnico-giuridico (le norme tecniche [OSCURATO:PERSONA] 124-94 e la “guida all’installazione di chiusini e griglie” allegate dal Comune provengono da una azienda privata, non hanno alcuna efficacia vincolante, sono piuttosto generiche e non appaiono utili ai fini della decisione), si scontrava con le circostanze fattuali e con il comportamento tenuto dal Comune stesso, il quale, subito dopo l’incidente occorso al Buscemi, aveva provveduto a modificare il posizionamento della caditoia (da longitudinale a trasversale rispetto al senso di percorrenza della strada) ed ad eliminare le divaricazioni tra le feritoie della stessa. Tanto basta ad evidenziare che neanche èravvisabile la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello, pur dando conto di quanto emergente dalle consulenze di parte, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni dalle stesseraggiunte. Esclusa, infatti, l’efficacia di giudicato in sede civile della sentenza penale, il presupposto che le prove atipiche provenienti dal processo penale – al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali – sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito (art.116 cod. proc. civ.), implica che egli può valutare tali prove e può anche ritenerne la neutralità in funzione dell’accertamento dell’illecito civile. Al libero apprezzamento del giudice del merito competono, infatti, in via riservata (con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove debitamente motivati) non solo l’accertamento delle circostanze di fatto e la valutazione – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie, ma, nell’ambito di quest’ultima, anche la scelta delle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., sez. 6 - 3, 04/07/2017, n. 16467; Cass. , sez. 1, 23/05/2014, n. 11511; Cass., sez. L, 13/06/2014, n. 13485; Cass. , sez. L, 15/07/2009, n. 16499). 4. Con il quarto motivo s i prospetta la ‹‹violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 61 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per non avere disposto, così come richiesto, una c.t.u. relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro e del comportamento del ciclista››. Il Comune ricorrente ribadisce che l’accertamento tecnico, assolutamente decisivo, costituiva l’unico mezzo per la risoluzione della controversia e lamenta che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto dell’istanza, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza a fronte di una domanda di parte in tal senso costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cass., Sez. 1, 01/09/2015, n. 17399; Cass., sez. L, 16/12/2022, n. 37027; Cass., sez. 3, 13/05/2024, n. 13038). 4.3. Nel caso de quo l a Corte d’appello , con motivazione espressa ed adeguata, ha respinto la richiesta , argomentando che l’accertamento tecnico richiesto dal Comune, anche in appello, sulla natura e le caratteristiche della caditoia e, in generale, sulla dinamica del sinistro, non era ammissibile, né determinante ai fini della decisione. A sostegno di tale decisione ha osservato che lo stato dei luoghi risultava completamente diverso da quello esistente al momento del sinistro, essendo ‹‹incontestato che la posizione e lo stato della caditoia sono stati modificati dal Comune stesso dopo pochi giorni dal verificarsi del sinistro›› e che, stante il lungo tempo trascorso dall’evento (quasi nove anni), neppure risultava che la bicicletta fosse ancora disponibile per essere sottoposta ad esame e comunque che vi fossero ‹‹ulteriori concreti elementi per consentire ad un tecnico di poter svolgere accertamenti utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente››. Corretta deve, dunque, reputarsi la decisione nella parte in cui ha disattesola richiesta di c.t.u., siccome meramente esplorativa. Si tratta, infatti, di motivazione del tutto adeguata, alla luce di quanto affermato da questa Corte in materia. Se è vero, infatti, che in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione «percipiente»”, ciò può accadere “quando essa verta su elementi già allegati dalla parte”, i quali “soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. Sez. 6-3, 03/07/2020, n. 13736; Cass. Sez. 2, 22/01/2015, n. 1190). Difatti, anche quando la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova di diritti, resta pur sempre necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti (Cass., sez. 1, 10/09/2013, n. 20695). Ne consegue, pertanto, che, avendo la consulenza ‹‹la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze››, il suddetto mezzo di indagine ‹‹non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati›› (Cass. , s ez. 6 - 1, 15 /12/ 2017, n. 30218; Cass.,sez. 6 - Lav., 12 /04/ 2019, n. 10373 ). Ne deriva che non è ravvisabile violazione degli artt. 61 e 112 cod. proc. civ. e che neppure èconfigurabile la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che ricorre nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c. (Cass., s ez. 3, 29/05/2018, n. 13395) . 5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 23.760,00 per compensi, oltre agli esborsi, pari ad euro 200,0