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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 38841/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi BIRRITTERI che ha chiesto di qualificare il ricorso come opposizione e di disporre la restituzione al Tribunale di Como; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione, presentata nell'interesse di Leonardo [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Questore di Como del 8 aprile 2021, con la quale era stata chiesta la revoca delle prescrizioni e dei divieti aggiuntivi, previsti dall'art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 159 del 2011, impostigli unitamente all'avviso orale aventi per oggetto il divieto di utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, incluso il telefono cellulare, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di messaggi e conversazioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge per: - l'omessa notificazione dello stesso all'interessato — che non ha eletto domicilio presso il difensore (primo motivo); - l'illegittimità del non liquet, rientrando l'opposizione, correttamente proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione ex art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, nella competenza del Tribunale monocratico ex art. 3, comma 6, stesso decreto (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto perché è fondato il secondo assorbente motivo, risultando comunque irrilevante, ai fini dell'impugnazione, l'eventuale irregolarità della procedura di notificazione dell'atto impugnato.

2. Compete senza dubbio all'autorità giudiziaria ordinaria, e in particolare al Tribunale di Como, di provvedere sull'opposizione, proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione, con la quale era stata chiesta la revoca delle prescrizioni e dei divieti aggiuntivi, previsti dall'art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 159 del 2011, imposti all'interessato unitamente all'avviso orale dal Questore.

2.1. Il ricorso, infatti, riguarda la legittimità dell'applicazione, unitamente all'avviso orale emesso dal Questore nei confronti del soggetto a carico del quale esistono indizi della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dei divieti indicati dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto che possono essere imposti al prevenuto che risulti definitivamente condannato per delitti non colposi.

Lo stesso art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che il divieto è opponibile davanti al Tribunale in composizione monocratica, trattandosi di un provvedimento che incide immediatamente e in modo gravoso sulle libertà riconosciute dalla Carta costituzionale, ciò a differenza del semplice avviso orale il quale contiene unicamente l'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge stessa, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all'Autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione della misura di prevenzione.

Presupposto necessario per l'adozione dell'avviso orale è la ritenuta pericolosità sociale del soggetto destinatario, per valutare la quale è necessaria la sussistenza di un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica, in base a valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, che si possono basare su presunzioni o indizi, desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità (Cons.

Stato Sez. 6, n. 07581 del 30/12/2005).

2.2. Il procedimento incidentale, che non si svolge quindi davanti al Tribunale delle misure di prevenzione o al [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo competente ad esaminare le doglianze concernenti l'avviso orale di cui all'articolo 3, ha per oggetto, quindi, unicamente detti divieti aggiuntivi e si svolge nelle forme dell'incidente di esecuzione, in considerazione del generale richiamo degli artt. 666 e seguenti cod. proc. pen. operato dall'art. 7, comma 9, decreto legislativo n. 159 del 2011.

Si è già da tempo chiarito che «in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, la disposizione di cui all'art.4, comma quarto, L. n. 1423 del 1956 (come mod. dall'art. 15, comma primo lett. a), L. n. 128 del 2001) per la quale il divieto del Questore - di cui al medesimo comma - è opponibile davanti al "giudice monocratico", va interpretata nel senso che la competenza a provvedere sull'opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica» (Sez. 1, n. 8967 del 24/01/2008, Confl.comp.in proc.

Liso, Rv. 239177).

Si deve tenere presente, inoltre, che il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica decide sull'opposizione presentata dal prevenuto è ricorribile per cassazione con riguardo a tutti i vizi indicati all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano, Rv. 278820).

3. Se non è, di certo, legittimo un provvedimento che dichiari non liquet su una opposizione che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, deve rilevarsi d'ufficio l'incompetenza del GIP del Tribunale di Como.

3.1. Va considerato, infatti, che l'attribuzione degli affari in tema di misure di prevenzione ha carattere funzionale, pur all'interno dello stesso ufficio giudiziario, sicché il provvedimento va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Como, giudice delle misure di prevenzione, che si costituirà come organo monocratico.

Si tratta di una competenza funzionale come ha da tempo stabilito la giurisprudenza di legittimità; Sez. 5, n. 19067 del 31/03/2010, Gaglianò, Rv. 247503, ha, infatti, affermato che nel procedimento di prevenzione, la questione relativa all'incompetenza del giudice, essendo anche correlata al genus dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente, ed essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato è grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale.

3.2. Rilevata l'incompetenza funzionale e inderogabile del GIP del Tribunale di Como, gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale di Como, giudice delle misure di prevenzione, in composizione monocratica.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale dì Como, giudice delle misure di prevenzio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi BIRRITTERI che ha chiesto di qualificare il ricorso come opposizione e di disporre la restituzione al Tribunale di Como; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione, presentata nell'interesse di Leonardo [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Questore di Como del 8 aprile 2021, con la quale era stata chiesta la revoca delle prescrizioni e dei divieti aggiuntivi, previsti dall'art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 159 del 2011, impostigli unitamente all'avviso orale aventi per oggetto il divieto di utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, incluso il telefono cellulare, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di messaggi e conversazioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge per: - l'omessa notificazione dello stesso all'interessato — che non ha eletto domicilio presso il difensore (primo motivo); - l'illegittimità del non liquet, rientrando l'opposizione, correttamente proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione ex art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, nella competenza del Tribunale monocratico ex art. 3, comma 6, stesso decreto (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto perché è fondato il secondo assorbente motivo, risultando comunque irrilevante, ai fini dell'impugnazione, l'eventuale irregolarità della procedura di notificazione dell'atto impugnato. 2. Compete senza dubbio all'autorità giudiziaria ordinaria, e in particolare al Tribunale di Como, di provvedere sull'opposizione, proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione, con la quale era stata chiesta la revoca delle prescrizioni e dei divieti aggiuntivi, previsti dall'art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 159 del 2011, imposti all'interessato unitamente all'avviso orale dal Questore. 2.1. Il ricorso, infatti, riguarda la legittimità dell'applicazione, unitamente all'avviso orale emesso dal Questore nei confronti del soggetto a carico del quale esistono indizi della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011, dei divieti indicati dall'art. 3, comma 4 del medesimo decreto che possono essere imposti al prevenuto che risulti definitivamente condannato per delitti non colposi. Lo stesso art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che il divieto è opponibile davanti al Tribunale in composizione monocratica, trattandosi di un provvedimento che incide immediatamente e in modo gravoso sulle libertà riconosciute dalla Carta costituzionale, ciò a differenza del semplice avviso orale il quale contiene unicamente l'avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilino elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge stessa, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all'Autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione della misura di prevenzione. Presupposto necessario per l'adozione dell'avviso orale è la ritenuta pericolosità sociale del soggetto destinatario, per valutare la quale è necessaria la sussistenza di un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica, in base a valutazioni discrezionali dell'autorità amministrativa, che si possono basare su presunzioni o indizi, desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità (Cons. Stato Sez. 6, n. 07581 del 30/12/2005). 2.2. Il procedimento incidentale, che non si svolge quindi davanti al Tribunale delle misure di prevenzione o al [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo competente ad esaminare le doglianze concernenti l'avviso orale di cui all'articolo 3, ha per oggetto, quindi, unicamente detti divieti aggiuntivi e si svolge nelle forme dell'incidente di esecuzione, in considerazione del generale richiamo degli artt. 666 e seguenti cod. proc. pen. operato dall'art. 7, comma 9, decreto legislativo n. 159 del 2011. Si è già da tempo chiarito che «in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, la disposizione di cui all'art.4, comma quarto, L. n. 1423 del 1956 (come mod. dall'art. 15, comma primo lett. a), L. n. 128 del 2001) per la quale il divieto del Questore - di cui al medesimo comma - è opponibile davanti al "giudice monocratico", va interpretata nel senso che la competenza a provvedere sull'opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica» (Sez. 1, n. 8967 del 24/01/2008, Confl.comp.in proc. Liso, Rv. 239177). Si deve tenere presente, inoltre, che il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica decide sull'opposizione presentata dal prevenuto è ricorribile per cassazione con riguardo a tutti i vizi indicati all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano, Rv. 278820). 3. Se non è, di certo, legittimo un provvedimento che dichiari non liquet su una opposizione che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, deve rilevarsi d'ufficio l'incompetenza del GIP del Tribunale di Como. 3.1. Va considerato, infatti, che l'attribuzione degli affari in tema di misure di prevenzione ha carattere funzionale, pur all'interno dello stesso ufficio giudiziario, sicché il provvedimento va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Como, giudice delle misure di prevenzione, che si costituirà come organo monocratico. Si tratta di una competenza funzionale come ha da tempo stabilito la giurisprudenza di legittimità; Sez. 5, n. 19067 del 31/03/2010, Gaglianò, Rv. 247503, ha, infatti, affermato che nel procedimento di prevenzione, la questione relativa all'incompetenza del giudice, essendo anche correlata al genus dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente, ed essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato è grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale. 3.2. Rilevata l'incompetenza funzionale e inderogabile del GIP del Tribunale di Como, gli atti vanno dunque trasmessi al Tribunale di Como, giudice delle misure di prevenzione, in composizione monocratica. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale dì Como, giudice delle misure di prevenzio
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