CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 09345/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19487/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 A SOCIETA' COOPERATIVA,già [OSCURATO:PERSONA], i n persona del Direttore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL]) e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1106/2021, depositata il 19/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3444/2018, accoglieva la domanda con cui la Conad soc. coop. e il [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. chiedevano,ex art. 2901 cod.civ., di dichiarare inefficace l’atto con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coobbligati della [OSCURATO:SOCIETA]., avevano costituito il fondo patrimoniale rogato in data 21/12/2012, ritenendo provato il credito di Conad soc. coop. attraverso la scrittura privata sottoscritta l’8 ottobre 2012 con cui i convenuti si riconoscevano debitori di euro 129.586,72, quali coobligati in solido della [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice, al netto di quanto pagato in corso di causa di euro 43.398,44, e il credito del [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., azionato con separati decreti ingiuntivi, l’uno per euro 11.816,46 emesso nei confronti di entrambi i coniugi, e l’altro per euro 11.750,91 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’actio pauliana. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1106/2021, depositata il 19/05/2021, all’esito del giudizio proposto dai coniugi Furnari-[OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia del tribunale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi. PAC 2000 A Soc.coop. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimaste intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La tesi dei ricorrenti è che la corte d’appello non abbia tenuto in considerazione la compensazione con i controcrediti, derivanti dai premi per le vendite per l’anno 2012 che sarebbero stati loro ingiustificatamente negati, la cui sussistenza escludeva l’eventus damni. Il motivo è inammissibile. La censura è dedotta in evidente violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., atteso che la sussistenza e l’origine dei controcrediti opposti in compensazione si basano su asserzioni non supportate in alcun modo. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, codificato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950). 2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, contestano il fatto che la corte d’appello così come il tribunale abbiano negato loro il diritto al premio di vendita, in applicazione dell’art. 23 del [OSCURATO:PERSONA] che esclude che tale diritto spetti al socio moroso. Gli errori imputati al giudice a quo sono due: a) tale regolamento interno non risultava agli atti del procedimento ed era sottratto al principio iura novit curia; b) l’art. 23 sarebbe stato erroneamente interpretato. Né la corte d'appello avrebbe preso in considerazione che alla società [OSCURATO:SOCIETA]. non erano stati corrisposti i premi di fine anno 2012 e 2013 e tantomeno le quote sociali versate alla Conad soc. coop. nonché la maggior incidenza di percentuale dei trasporti che non corrisponde con quanto previsto al momento della sottoscrizione della domanda di socio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. . Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso è evidente la violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6 cod.proc.civ. e, in aggiunta, il vizio di omesso esame non poteva essere denunciato, stante che non è stata superata la preclusione di cui all’art. 348 ter , ult. comma, cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ. Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947). 3) All’inammissibilità di entrambi i motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. 4) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società PAC 2000 A Soc. coop.,seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della società controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso a