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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32354/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore dei ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, all'esito di giudizio di rinvio, ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la misura della custodia in carcere disposta in relazione al reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dal metodo mafioso e dall'agevolazione dì un sodalizio mafioso cui agli artt. 575 e 416 bis.1 cod. pen. 2.

Ricorre avverso la suindicata ordinanza il D'Elia, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Correttamente il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie, per il titolo cautelare emesso, vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di iadeguatezza della misura in carcere; a fronte di tale doppia presunzione, "la difesa non ha introdotto alcun elemento di fatto sopravvenuto idoneo a superare tali presunzioni" (pag. 1 della ordinanza impugnata).

Sul punto le doglianze proposte dalla difesa del D'Elia risultano generiche, non deducendo alcunché in ordine agli elementi che dovrebbero far ritenere elise o attenuate le esigenze cautela ri.

In proposito, va ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se -come nella specie- il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex rrultis, Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; in senso conforme, n. 35847 del 2018 rv. 274174 - 01, n. 23113 del 2019 rv. 276316 - 01, n. 35848 del 2018 rv. 273631 - 01, n. 91 del 2021 rv. 280248 - 01, n. 33051 del 2016 rv. 268664 - 01, n. 24135 del 2019 rv. 276193 - 01 rv. 276193).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Vanno svolti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., giacché il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore dei ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro, all'esito di giudizio di rinvio, ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso la misura della custodia in carcere disposta in relazione al reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dal metodo mafioso e dall'agevolazione dì un sodalizio mafioso cui agli artt. 575 e 416 bis.1 cod. pen. 2. Ricorre avverso la suindicata ordinanza il D'Elia, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Correttamente il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie, per il titolo cautelare emesso, vige la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di iadeguatezza della misura in carcere; a fronte di tale doppia presunzione, "la difesa non ha introdotto alcun elemento di fatto sopravvenuto idoneo a superare tali presunzioni" (pag. 1 della ordinanza impugnata). Sul punto le doglianze proposte dalla difesa del D'Elia risultano generiche, non deducendo alcunché in ordine agli elementi che dovrebbero far ritenere elise o attenuate le esigenze cautela ri. In proposito, va ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se -come nella specie- il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex rrultis, Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; in senso conforme, n. 35847 del 2018 rv. 274174 - 01, n. 23113 del 2019 rv. 276316 - 01, n. 35848 del 2018 rv. 273631 - 01, n. 91 del 2021 rv. 280248 - 01, n. 33051 del 2016 rv. 268664 - 01, n. 24135 del 2019 rv. 276193 - 01 rv. 276193). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Vanno svolti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., giacché il ricorrente è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così
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