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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08423/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in esito a giudizio abbreviato - per avere escluso l'aumento per la continuazione interna, ravvisata dal primo Giudice tra la detenzione di diverse sostanze stupefacenti e, in conseguenza, ridotto la pena -, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto.

Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva reiterata) non è consento in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 4).

La sentenza impugnata, invero, ha dato conto della maggior proclività a delinquere, dimostrata dall'imputato con il reat der-presente procedimento, emergente dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente trovata presso la sua abitazione e dalla precedente condanna per partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sentenza la cui definitività interveniva il giorno prima della commissione dei fatti per cui è processo.

Circostanza, quest'ultima, dalla quale congruamente la Corte di merito ha tratto l'indicazione che l'imputato fosse ancora ben inserito nei circuiti criminali del traffico di stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in esito a giudizio abbreviato - per avere escluso l'aumento per la continuazione interna, ravvisata dal primo Giudice tra la detenzione di diverse sostanze stupefacenti e, in conseguenza, ridotto la pena -, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva reiterata) non è consento in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 4). La sentenza impugnata, invero, ha dato conto della maggior proclività a delinquere, dimostrata dall'imputato con il reat der-presente procedimento, emergente dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente trovata presso la sua abitazione e dalla precedente condanna per partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sentenza la cui definitività interveniva il giorno prima della commissione dei fatti per cui è processo. Circostanza, quest'ultima, dalla quale congruamente la Corte di merito ha tratto l'indicazione che l'imputato fosse ancora ben inserito nei circuiti criminali del traffico di stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08423/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris