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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00764/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannata alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, lamenta il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto, a fronte di un ricorso assolutamente generico, che neppure indica elementi concernenti la fattispecie concreta (si fa addirittura riferimento ad un diverso imputato), il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, con cui la ricorrente neppure si confronta, e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

Così deciso il 1° dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannata alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, lamenta il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto, a fronte di un ricorso assolutamente generico, che neppure indica elementi concernenti la fattispecie concreta (si fa addirittura riferimento ad un diverso imputato), il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, con cui la ricorrente neppure si confronta, e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 00764/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris