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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03457/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha restituito gli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che aveva avanzato richiesta di archiviazione del procedimento (pendente a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 494 cod. perì.), ritenendo che la persona offesa dal reato avesse ritualmente chiesto di essere avvisata della detta richiesta (art. 408, comma 2, cod. pen.) e che in atti non vi fosse prova della notifica dell'avviso.

Il Pubblico ministero, con nota del 20 maggio 2022, ha disposto nuovamente la trasmissione degli atti al G.i.p, significando che nel caso di specie dagli atti - segnatamente dalla mancata rinuncia all'avviso ex art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. - non potesse trarsi che la persona offesa aveva chiesto di essere avvisata a mente dell'art. 408, comma 2, cit.

Con provvedimento del 24 maggio 2022 il G.i.p. ha ritrasmesso gli atti al Pubblico ministero, ritenendo che l'espressione (contenuta nella denuncia) con la quale la persona offesa aveva dichiarato di non rinunciare alla notifica dell'avviso in discorso fosse da intendere come dichiarazione ex art. 408, comma 2, cit. e ribadendo che, dunque, dovesse darsi corso alla detta notifica.

2. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di restituzione, denunciandone l'abnormità sotto il profilo sia strutturale sia funzionale, adducendo che: - il G.i.p. avrebbe in sostanza creato un tertium genus di avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ulteriore rispetto a quello da effettuarsi ai sensi dell'art. 408, comma 2, cit., nei confronti della persona offesa che ne faccia richiesta, ed a quello da effettuarsi in ogni caso, quando si procede per i reati contemplati dall'art. 408, comma 3-bis, cit. (ossia quelli commessi con violenza alla persona e quello di cui all'art. 624-bis cod. pen.) tra i quali non rientra quello per cui si procede; - difatti, dalla querela si trarrebbe che la mancata rinuncia della persona offesa all'avviso era limitata alla sola ipotesi di cui all'art. 408, comma 3-bis cit. (per cui, peraltro, non sarebbe consentita) e il Giudice, peraltro, nel proprio provvedimento in data 24 maggio 2022, nel riportare la dichiarazione della stessa persona offesa (nella parte relativa alla mancata rinuncia all'avviso) avrebbe pretermesso il riferimento al comma ult. cit. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione - «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, [•..] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da ultimo da Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez.

U n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l'abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».).

Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»; - «l'abnormità funzionale, riscontrabile [...] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (ivi).

Dunque, «il fatto che un provvedimento sia illegittimo [...] non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità» (cfr. Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668 - 01).

1.1. Nel caso in esame, a prescindere dal corretto apprezzamento da parte del G.i.p. dei presupposti per dare corso alla notifica alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione (secondo cui con la dichiarazione, contenuta in querela, di non rinunciare alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, la persona offesa avrebbe chiesto di essere avvisata, vale a dire reso la dichiarazione di cui all'art. 408, comma 2, cit, senza che possa ravvisarsi un'ipotesi non prevista dalla legge), rientrava tra i poteri del medesimo Organo, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, la verifica della sussistenza di presupposti cui l'art. 408 subordina la notifica del relativo avviso alla persona offesa, atteso che la mancanza o l'invalidità di detto adempimento (ove prescritto) determina la nullità dell'eventuale provvedimento di archiviazione (art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499 - 01); dunque, il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico ministero non è stato reso in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti.

Né il medesimo provvedimento ha imposto al Pubblico Ministero di porre in essere un atto viziato che rechi, dunque, un vulnus allo svolgimento del procedimento.

Ragion per cui la denunciata irritualità del provvedimento non può integrare alcuna ipotesi di abnormità e il ricorso, ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.) è inammissibile (cfr. cfr. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 24633/2020, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273, e Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha restituito gli atti al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, che aveva avanzato richiesta di archiviazione del procedimento (pendente a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 494 cod. perì.), ritenendo che la persona offesa dal reato avesse ritualmente chiesto di essere avvisata della detta richiesta (art. 408, comma 2, cod. pen.) e che in atti non vi fosse prova della notifica dell'avviso. Il Pubblico ministero, con nota del 20 maggio 2022, ha disposto nuovamente la trasmissione degli atti al G.i.p, significando che nel caso di specie dagli atti - segnatamente dalla mancata rinuncia all'avviso ex art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. - non potesse trarsi che la persona offesa aveva chiesto di essere avvisata a mente dell'art. 408, comma 2, cit. Con provvedimento del 24 maggio 2022 il G.i.p. ha ritrasmesso gli atti al Pubblico ministero, ritenendo che l'espressione (contenuta nella denuncia) con la quale la persona offesa aveva dichiarato di non rinunciare alla notifica dell'avviso in discorso fosse da intendere come dichiarazione ex art. 408, comma 2, cit. e ribadendo che, dunque, dovesse darsi corso alla detta notifica. 2. Il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di restituzione, denunciandone l'abnormità sotto il profilo sia strutturale sia funzionale, adducendo che: - il G.i.p. avrebbe in sostanza creato un tertium genus di avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ulteriore rispetto a quello da effettuarsi ai sensi dell'art. 408, comma 2, cit., nei confronti della persona offesa che ne faccia richiesta, ed a quello da effettuarsi in ogni caso, quando si procede per i reati contemplati dall'art. 408, comma 3-bis, cit. (ossia quelli commessi con violenza alla persona e quello di cui all'art. 624-bis cod. pen.) tra i quali non rientra quello per cui si procede; - difatti, dalla querela si trarrebbe che la mancata rinuncia della persona offesa all'avviso era limitata alla sola ipotesi di cui all'art. 408, comma 3-bis cit. (per cui, peraltro, non sarebbe consentita) e il Giudice, peraltro, nel proprio provvedimento in data 24 maggio 2022, nel riportare la dichiarazione della stessa persona offesa (nella parte relativa alla mancata rinuncia all'avviso) avrebbe pretermesso il riferimento al comma ult. cit. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione - «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, [•..] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01, che - come evidenziato da ultimo da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez. U n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l'abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».). Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»; - «l'abnormità funzionale, riscontrabile [...] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (ivi). Dunque, «il fatto che un provvedimento sia illegittimo [...] non giustifica di per sé la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità» (cfr. Sez. 2, n. 24633 del 17/07/2020, Bonculescu, Rv. 279668 - 01). 1.1. Nel caso in esame, a prescindere dal corretto apprezzamento da parte del G.i.p. dei presupposti per dare corso alla notifica alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione (secondo cui con la dichiarazione, contenuta in querela, di non rinunciare alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, la persona offesa avrebbe chiesto di essere avvisata, vale a dire reso la dichiarazione di cui all'art. 408, comma 2, cit, senza che possa ravvisarsi un'ipotesi non prevista dalla legge), rientrava tra i poteri del medesimo Organo, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, la verifica della sussistenza di presupposti cui l'art. 408 subordina la notifica del relativo avviso alla persona offesa, atteso che la mancanza o l'invalidità di detto adempimento (ove prescritto) determina la nullità dell'eventuale provvedimento di archiviazione (art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499 - 01); dunque, il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico ministero non è stato reso in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti. Né il medesimo provvedimento ha imposto al Pubblico Ministero di porre in essere un atto viziato che rechi, dunque, un vulnus allo svolgimento del procedimento. Ragion per cui la denunciata irritualità del provvedimento non può integrare alcuna ipotesi di abnormità e il ricorso, ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.) è inammissibile (cfr. cfr. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante, Rv. 269499 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 24633/2020, cit.; cfr. pure Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273, e Sez. 4, n. 27027 del 27/04/2015, C
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